Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
La revoca dell'indulto deve essere disposta dal giudice solo nel caso che si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non anche nel caso in cui si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella prescritta. E invero, poiché ai sensi dell'art. 174, comma secondo, cod. pen., il beneficio del condono applicato unitariamente in sede di cumulo si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, in caso di applicazione unitaria non vi è necessità di un formale provvedimento di revoca da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 26/4/1999
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 3247
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 04079/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AS ZO n. il 18.07.1957
avverso ordinanza del 03.11.1998 PRETORE di CASORIA sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata
Considerato in fatto e in diritto
Avverso l'ordinanza 3/11/1998 del Pretore di Casoria (sezione distaccata di Napoli) - con la quale è stato revocato nei confronti di AL NC il condono applicato ex D.P.R. 394/1990 con sentenza 4/2/1992 del Pretore di Casoria sul rilievo che il AL aveva già usufruito del beneficio nella misura massima consentita, come si evince dal provvedimento di cumulo del 22/9/1995 emesso dal P.M. presso il Tribunale di Napoli - ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 665 co. 4 c.p.p., deducendo che giudice funzionalmente competente dell'esecuzione è il Tribunale di Napoli, in quanto l'ultima sentenza definitiva di condanna è stata pronunciata dal suddetto Tribunale in data 27/12/1995 (esecutiva dal 20/33/1998). Il ricorso è fondato.
Non vi è dubbio che il giudice dell'esecuzione deve essere individuato in base al criteri indicati dall'art. 665 c.p.p., che al quarto comma seconda parte stabilisce in particolare che se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal pretore e da altro giudice ordinario la competenza spetta a quest'ultimo. Orbene, nel caso di specie risulta dagli atti che nel momento in cui fu chiesta dal P.M. la revoca del condono, il AL, nei cui confronti era stato emesso un provvedimento di cumulo, era già stato condannato con altra sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Napoli. Ne consegue che, ricorrendo Lina pluralità di sentenze di condanna emesse dal Pretore e dal Tribunale di Napoli, competente a decidere funzionalmente in materia di esecuzione è il Tribunale di Napoli.
Va tuttavia precisato che - alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. 1^ n. 5277 del 4/2/1997, proc. Girardi, rv. 206.748; Cass. Sez. 1^ n. 1454 del 19/4/1991, rv, 186.94 1) - la revoca dell'indulto deve essere disposta dal giudice solo nel caso che si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non anche nel caso in cui si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella prescritta. Infatti - poiché ai sensi dell'art. 174 co. 2 c.p. il beneficio del condono applicato unitariamente in sede di cumulo si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate - non vi è necessità di un formale provvedimento di revoca da parte del giudice.
Ne consegue che, poiché nel caso di specie sembra dal provvedimento impugnato che il condono ex D.P.R. 309/1990 sia stato applicato in misura superiore a quella dovuta, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli per il corso ulteriore.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999