Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 3247
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

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La revoca dell'indulto deve essere disposta dal giudice solo nel caso che si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non anche nel caso in cui si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella prescritta. E invero, poiché ai sensi dell'art. 174, comma secondo, cod. pen., il beneficio del condono applicato unitariamente in sede di cumulo si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, in caso di applicazione unitaria non vi è necessità di un formale provvedimento di revoca da parte del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 3247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3247
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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