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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ GE
Indennità per Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, ciascun giorno di ferie nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3208/2025 R.G. N. 3208/25 Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 14.11.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Indennità per ciascun giorno di ferie”; N. _______________
e vertente
tra Parte_1
N. _______________
rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Panico e E. Di
[...] n. 153/2025 R.B
Palma del Foro di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Discusso nel termine del 14.11.2025 TI (Sa), Via M. Alison, n. 15; con deposito di note scritte
Ricorrente ex art. 127 ter cpc
e
Controparte_1
[...]
, in persona del Direttore p.t.,
[...] _________________
con sede in , Largo Città di Ippocrate, n. 146;
CP_1
Resistente contumace
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 14.11.2025 la parte ricorrente costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 22.05.2025, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di: “1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità delle norme contrattuali richiamate in diritto e precisamente l'art.44 comma 3 e 6/a del CCNL
1994/1997, l'art.86 comma 3 e comma 6 adel CCNL 2016/2018,
l'art.106 comma 2 del CCNL 2019/2021, l'art 107 comma 2 CCNL
2019/2022 nella parte in cui non includono le indennità giornaliere di turno e intensiva ovvero a decorrere dall'01.01.2023 indennità per
l'operatività in particolari nella retribuzione utile per il Parte_2
calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie e per l'effetto condannare l' Controparte_3
in persona del Dirigente p.t. al pagamento in favore del
[...]
ricorrente dell'importo di €1.572,10, di cui al conteggio che costituisce parte integrante del ricorso ovvero in un diverso importo maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà equo e giusto il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da quantificare;
2)in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanali, cosi come risulta dai cedolini paga, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente Contr Amministrazione – - 'San in Controparte_1
persona del Dirigente p.t. al pagamento delle in favore del ricorrente
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_2 per il periodo 2020 - 2022 dell'importo di € 2.661,81, cosi come da prospetto di calcolo che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre interessi da quantificarsi;
3)solo in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, cosi come risultante dai cedolini paga o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario, di cui al conteggio sopra calcolato;
4)Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso in data 21.06.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo di parte), nel termine fissato del giorno 07.11.2025 (da intendersi come termine finale dell'orario di apertura al pubblico della
Cancelleria, come fissato con decreto dal Capo dell'Ufficio ex art. 162 della legge n. 1196/1960: cfr. Cass. n. 17603/25 in data
15.04/30.06.2025, par. XXIII) non si costituiva in giudizio l CP_1
resistente, la quale pertanto rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine fissato del giorno
14.11.2025 la parte ricorrente costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_1
accolto.
Infatti, dalla documentazione allegata si evince che la parte ricorrente e
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_2 dipendente dell Controparte_1
, con le mansioni di infermiere incaricato di
[...]
funzioni professionali di complessità di base in clinica Cardiologica, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che, inoltre, la parte ricorrente, sin dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo, in forza delle disposizioni di servizio, ha sempre svolto l'attività lavorativa osservando un orario settimanale di 36 ore e a turni rotativi nelle 24 (cfr. fascicolo telematico di parte).
In proposito, l'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità in data
21.05.2018 stabilisce che: “[…] al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49 […]”.
Inoltre, l'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità in data 21.05.2018, prevede che l'indennità di turno “[…] è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. […]”.
Ebbene la corresponsione della suddetta indennità è stata confermata dal successivo e vigente CCNL Comparto Sanità in data 02.11.2022, il quale all'art. 106, rubricato “Indennità di turno, di servizio notturno e festivo”, al comma 2, dispone che: “[…] Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o
Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. […]”.
Giudizio n. 3208/25 R.G. Galdi c/o pag. 4 CP_2 Inoltre, l'art. 86, rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, comma 6, CCNL Comparto Sanità in data 21.05.2018, dispone che: “[…] Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13 […]”.
Egualmente la corresponsione della suddetta indennità è stata confermata dal successivo e vigente CCNL Comparto Sanità in data 02.11.2022, il quale all'art. 107, comma 2, rubricato “Indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”, stabilisce che: “[…] Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le
UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: […] Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: Importo giornaliero € 5,00 […]”.
Orbene, sulla problematica oggetto della presente controversia, la
Suprema Corte di Cassazione è più volte intervenuta e ha affermato il diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento delle indennità in questione, sul presupposto della sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020; Cass. n.
20216/2021; Cass. n. 18160/2023; da ultimo: Cass. n. 14089/2024; Cass.
n. 25840/2024; Cass. n. 6282/2025; Cass. 17495/2025 in data
29.06.2025).
L'orientamento espresso dalla Corte di legittimità appare
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 CP_2 pienamente condivisibile e viene posto a base della presente decisione, seguendo e sviluppando le argomentazioni già svolte da altri
Tribunali in materia, anche del Distretto della Corte di Appello di
Salerno.
In particolare, il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite”; art. 2109, comma 2,
c.c.: “Ha [...] diritto [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. nr. 66/2003, ratione temporis applicabile: “[...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) sia nel diritto dell'Unione europea (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]”.
Peraltro, il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze 8 novembre 2012, e , Per_1 Per_2
C-229/11 e C-230/11, punto 22; 29 novembre 2017, , C-214/16, Per_3
punto 33; nonché 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
L'art. 31 della Carta, intitolato “Condizioni di lavoro giuste ed eque”, prevede che: “[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali
e a ferie annuali retribuite”.
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 CP_2 dell'Unione (sentenza 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (cfr. sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
In particolare, secondo la direttiva n. 88/2003, il beneficio ovvero il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite” (sentenze 20 gennaio 2009, LT e altri, C-350/06 e
C520/06, punto 60; 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto Per_6
26; 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 (“La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]”) e paragrafo 2, lettera a) (“ai periodi minimi di [...] ferie annuali”) dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva n. 88/2003, si desume come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per quanto attiene, in particolare, “l'ottenimento di un pagamento” a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_7
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva n. 88/2003, sta a significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Persona_8
e altri, punto 58).
Quindi, l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore,
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 CP_2 in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché ZH e altri, punto 60). Persona_7
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IA e altri
(punto 21), nella quale viene affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo
e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (v. sentenza e altri cit., punto 23); Per_6
pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. sentenza IA e altri cit., punto 24). Invece, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (cfr.. sentenza IA e altri cit., punto 25).
Egualmente vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 CP_2 elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v., sentenza e altri cit., punto Per_6
28).
Orbene, tale nozione di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, come delineata nelle suddette pronunce, è confermata dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31): in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, viene precisato che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
Dunque, può ben affermarsi, alla luce di quanto sin qui argomentato, che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (ovvero il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_6
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (nello stesso senso, Cass. n. 37589/21; Cass. n.
20216/22).
Quindi, sulla base dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia, la
Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 13425/2019 (e con la successiva pronuncia n. 22401/2020) ha affermato la sussistenza di una
“nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 CP_2 periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003 per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, l'ottenimento di un pagamento a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_9
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che
[...]
l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “maggiori e più Persona_8
incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto Per_6
21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
“sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”
(cfr. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto “qualsiasi Per_6
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 CP_2 lavoratore durante le sue ferie annuali" (cfr. sentenza e altri Per_6
cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (cfr. sentenza IA e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (cfr. sentenza IA e altri cit., punto
28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti
29, 30, 31)”.
Pertanto, l'adito Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, ritiene “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr.
Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata): ne consegue che
“in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
“ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (cioè, il nesso intrinseco: cfr. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_6
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 11 Pt_1 CP_2 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene, pertanto, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate nel ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Dall'analisi delle fonti collettive sopra richiamate e trascritte nelle parti che qui rilevano, non può che ritenersi fondata la domanda, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che gli emolumenti in questione sono pacificamente previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–IA), secondo cui:
“laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 12 Pt_1 CP_2 dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere, comunque, dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione, occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo: l'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo, a carico delle parti datoriali, di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, rimane quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 13 Pt_1 CP_2 elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Ordunque, in specifico riferimento alle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius:
“nesso intrinseco” C155/10–IA) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale oppure O.S.S., per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva, ecc.); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL quale “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo CCNL quale “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi”.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro: tale circostanza è sufficiente affinché le indennità in parola possano rientrare,
a pieno titolo, nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono o non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, si pongono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Quindi, così delineato il quadro di riferimento, nel caso di specie non possono sussistere dubbi circa il fatto che le indennità de quibus, lungi
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 14 Pt_1 CP_2 da rappresentare elementi transeunti e occasionali del servizio reso dal dipendente sanitario, rappresentano invece degli elementi costanti e continuativi della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, che connotano la sua attività lavorativa giornaliera e che sono tali da essere intrinsecamente collegati all'esecuzione delle sue mansioni.
Di conseguenza, anche tali elementi della retribuzione rientrano a pieno titolo nel calcolo del compenso da corrispondere anche durante il periodo di riposo annuale per ferie.
I richiamati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla
Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6282/25 in data 09.03.2025, nella quale la Corte ha, tra l'altro, affermato che “In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”; nonché con l'ordinanza n. 17495/25 in data 29.06.2025, con la quale i
Giudici di legittimità hanno ribadito che l'indennità giornaliera di turno deve essere riconosciuta anche durante le ferie, in quanto parte integrante della retribuzione ordinaria e hanno richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 15 Pt_1 CP_2 retribuzione durante il periodo di ferie annuali deve corrispondere a quella ordinaria del lavoratore, includendo tutte le voci retributive strettamente connesse alle mansioni svolte o allo status professionale:
l'indennità di turno, pur essendo tecnicamente legata alla presenza fisica, non può essere esclusa dal computo della retribuzione feriale se rappresenta una componente ordinaria e strutturale della retribuzione del lavoratore, volta a compensare disagi derivanti dai turni avvicendati e dalla flessibilità oraria, giacché il mancato riconoscimento di questa indennità durante le ferie può produrre un effetto di dissuasione nell'esercizio del diritto al riposo, contravvenendo ai principi fondamentali del diritto sociale europeo.
Orbene, nel caso in esame, l resistente non si è nemmeno CP_1
costituita in giudizio nel termine fissato del giorno 07.11.2025 (da intendersi come termine finale dell'orario di apertura al pubblico della
Cancelleria, come fissato con decreto dal Capo dell'Ufficio ex art. 162 della legge n. 1196/1960: cfr. Cass. n. 17603/25 in data
15.04/30.06.2025, par. XXIII).
Pertanto, sulla base della documentazione allegata dalla parte ricorrente
(buste paga, cartellini marcatempo, contratti collettivi: cfr. allegati al fascicolo di parte ricorrente), la domanda proposta risulta fondata e, pertanto, va accolta, con condanna dell resistente al CP_1
pagamento delle somme indicate in ricorso, oltre accessori di legge: ad avviso del Tribunale adito, non è necessario procedere ad accertamenti tecnici, in quanto il conteggio riportato nell'atto introduttivo (cfr. il ricorso, pagg. 8 e 23-25, e la documentazione allegata al fascicolo di parte) appare immune di vizi logici o errori matematici e conforme alla retribuzione prevista dalla normativa pattizia. Invero, la nozione eurounitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita, ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una volta ritenuto che le indennità in esame rientrino in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 16 Pt_1 CP_2 ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, da moltiplicarsi per il numero totale delle giornate di ferie godute per il periodo di causa.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell' CP_1
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' Controparte_1
, con ricorso depositato in data
[...]
22.05.2025 e ritualmente notificato in data 21.06.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna l resistente al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente della somma di euro 1.572,10, oltre accessori di legge:
3) Condanna l resistente al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 49,00 per spese vive ed euro 950,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 14.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3208/25 R.G. c/o pag. 17 Pt_1 CP_2