Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22903
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Sentenza 25 maggio 2023

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L'attenuante di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, di cui all'art. 62, n. 3), cod. pen., si configura nel caso in cui l'agente, che non abbia avuto in precedenza l'intenzione di commettere il reato, si trovi in un determinato luogo, tra una moltitudine di persone in un diffuso stato di agitazione ed eccitazione collettiva e sussista, inoltre, un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita.(Conf.: n.10234 del 1988, Rv.179472-01)

Sussiste la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato.

Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice. (In motivazione, la Corte ha precisato che il non impugnante è semplicemente messo in condizione di perorare "ad adiuvandum" il motivo comune proposto dal solo impugnante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22903
    Data del deposito : 25 maggio 2023

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