Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 12685
CASS
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza del reato di sfruttamento della manodopera (art. 603-bis c.p.)

    La Corte ritiene che il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria per il reato di sfruttamento, sia infondato. La motivazione del tribunale del riesame è ritenuta concreta, logica e coerente. Vengono evidenziate le retribuzioni inferiori alle ore di lavoro effettivo, il lavoro notturno e festivo non riconosciuto, le assenze fittizie in busta paga, e il versamento fittizio di tredicesima e quattordicesima mensilità con richiesta di restituzione. Si ritiene che tali elementi soddisfino l'onere motivatorio sotto il profilo indiziario. Viene altresì chiarito che la mansione di 'pompista' rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 603-bis c.p. in quanto lavoro prevalentemente manuale.

  • Accolto
    Sussistenza dello stato di bisogno dei lavoratori

    La Corte ritiene fondato il secondo motivo di ricorso, relativo allo stato di bisogno. Si evidenzia che il provvedimento impugnato non dà adeguatamente conto di tale grave difficoltà, equiparando la dipendenza dal reddito per le esigenze di vita e la difficoltà generica di trovare lavoro allo stato di bisogno. Si sottolinea la necessità di un confronto più specifico con le posizioni patrimoniali dei lavoratori, come indicato nella memoria difensiva, e si rimarca che la giurisprudenza di legittimità richiede una situazione di grave difficoltà, non la mera necessità di lavorare.

  • Accolto
    Sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    La fondatezza del secondo motivo di ricorso (sullo stato di bisogno) assorbe le doglianze relative all'elemento soggettivo del reato. Si ricorda che per il reato ex art. 603-bis, comma 1, n. 2, c.p. è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno. Il giudice del rinvio dovrà prima colmare il deficit motivazionale sullo stato di bisogno e, solo in caso positivo, valutare la sussistenza del dolo.

  • Accolto
    Insussistenza delle esigenze cautelari (rischio di recidivanza e pericolo di inquinamento probatorio)

    La fondatezza del secondo motivo di ricorso (sullo stato di bisogno) assorbe le doglianze relative alle esigenze cautelari. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare tali esigenze una volta colmato il deficit motivazionale sullo stato di bisogno.

  • Rigettato
    Sussistenza del reato di sfruttamento della manodopera (art. 603-bis c.p.)

    La Corte ritiene che il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria per il reato di sfruttamento, sia infondato. La motivazione del tribunale del riesame è ritenuta concreta, logica e coerente. Vengono evidenziate le retribuzioni inferiori alle ore di lavoro effettivo, il lavoro notturno e festivo non riconosciuto, le assenze fittizie in busta paga, e il versamento fittizio di tredicesima e quattordicesima mensilità con richiesta di restituzione. Si ritiene che tali elementi soddisfino l'onere motivatorio sotto il profilo indiziario. Viene altresì chiarito che la mansione di 'pompista' rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 603-bis c.p. in quanto lavoro prevalentemente manuale.

  • Accolto
    Sussistenza dello stato di bisogno dei lavoratori

    La Corte ritiene fondato il secondo motivo di ricorso, relativo allo stato di bisogno. Si evidenzia che il provvedimento impugnato non dà adeguatamente conto di tale grave difficoltà, equiparando la dipendenza dal reddito per le esigenze di vita e la difficoltà generica di trovare lavoro allo stato di bisogno. Si sottolinea la necessità di un confronto più specifico con le posizioni patrimoniali dei lavoratori, come indicato nella memoria difensiva, e si rimarca che la giurisprudenza di legittimità richiede una situazione di grave difficoltà, non la mera necessità di lavorare.

  • Accolto
    Sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    La fondatezza del secondo motivo di ricorso (sullo stato di bisogno) assorbe le doglianze relative all'elemento soggettivo del reato. Si ricorda che per il reato ex art. 603-bis, comma 1, n. 2, c.p. è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno. Il giudice del rinvio dovrà prima colmare il deficit motivazionale sullo stato di bisogno e, solo in caso positivo, valutare la sussistenza del dolo.

  • Accolto
    Insussistenza delle esigenze cautelari (rischio di recidivanza e pericolo di inquinamento probatorio)

    La fondatezza del secondo motivo di ricorso (sullo stato di bisogno) assorbe le doglianze relative alle esigenze cautelari. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare tali esigenze una volta colmato il deficit motivazionale sullo stato di bisogno.

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Commentari2

  • 1una prospettiva giuslavoristica | Sistema Penale | SP
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2Sfruttamento di manodopera: occorre che ci si approfitti dello stato di bisognoAccesso limitato
    Enrico Gragnoli · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 12685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12685
Data del deposito : 7 aprile 2026

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