Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 13624/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. DORICI DONATELLA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. DORICI DONATELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
1) “vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale sita in NA (BS), Via Vittorio Veneto, n. 30 già di proprietà della moglie, a quest'ultima, con tutto quanto in essa contenuto, fatta eccezione per i beni e gli effetti personali del signor Parte_2
3) i coniugi concordano che il signor trasferirà altrove la propria residenza non appena Parte_2 avrà reperito altra idonea abitazione, in ogni caso entro il 31.12.2024;
4) affidamento condiviso del figlio con collocazione privilegiata presso la abitazione della madre in Per_1 Per_ NA (BS), Via Vittorio Veneto, n. 30, ove risiede anche il figlio maggiorenne
5) il diritto di visita del padre verrà concordato tra le parti e i figli atteso l'età di questi ultimi;
6) il signor corrisponderà alla signora , a titolo di concorso nel mantenimento Parte_2 Parte_1 Per_ dei figli e , l'importo di € 1.250,00 per ciascuno di essi, da versarsi entro il giorno 20 di ogni Per_1
1
7) i coniugi si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse dei figli, così come determinate nel Protocollo d'Intesa n. 2208 del 14.07.2016 e successive modifiche vigente presso il Tribunale di Brescia;
8) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) a ciascuno dei coniugi resterà l'autovettura attualmente in uso, di cui ciascuno sosterrà ogni relativa spesa;
10) il signor corrisponderà alla signora la somma di € 700.000,00 Parte_2 Parte_1
(settecentomila/00 euro) di cui € 140.000,00 (centoquarantamila/00 euro) entro 8 (otto) giorni dalla data del deposito del presente ricorso e la restante somma di € 560.000,00 (cinquecentosessantamila/00 euro) entro il 31.03.2025, mediante bonifico bancario sul conto dedicato intestato alla signora alle Parte_1 coordinate che verranno successivamente rese note;
11) le parti danno atto che il suindicato accordo economico trova la sua esclusiva causa giuridica nella separazione personale e, precisamente, nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione di vite separate, trattandosi di accordo indispensabile e diretto alla sistemazione transattiva globale e definitiva della crisi coniugale e che tiene conto anche del contributo economico fornito da ciascuno di essi in costanza di matrimonio;
pertanto, la dazione di cui sopra deve ritenersi esente da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in ragione delle agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n.74; le parti, in ogni caso, chiedono di essere ammesse a tutti i benefici od esenzioni di legge in tema di trasferimenti mobiliari e immobiliari in sede di separazione e divorzio;
12) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo delle carte d'identità valide per l'estero e dei passaporti;
13) le parti dichiarano di aver precedentemente definito ogni altro rapporto economico/patrimoniale e, con l'esatto adempimento di quanto sopra indicato, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro che abbia causa nel loro rapporto coniugale, né a qualsiasi altro titolo, con rinuncia a qualsivoglia pretesa, nonché connessi diritto e/o azione, di carattere economico/patrimoniale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/06/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OV D'EO (atto n. 7 Parte II Serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
2 Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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