Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
RE POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spese Presidente giudiziarie: motivazione.dr. Pellegrino Senofonte dr. Vincenzo Ferro Consigliere R.G. N. 14229/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Cron.2178 dr. Francesco Felicetti Consigliere Rep. 338 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: Ud. 09.11.2000 S ENT E NZA sul ricorso iscritto al n. 14229 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA IT LL AL, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Bainsizza n. 1, presso l'avv. Mauro Mel- lini, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Mini- stro in carica, per legge domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale del- lo Stato e da questa rappresentato e difeso. CORTE SUPRIY AZIONE Richie SOLE 24 ORE dal Sig 2072 per diritti L. 3000 # 25 GEN. 2001. 2000 IL CANCELLIERE - 2 CONTRORICORRENTE avversO la sentenza del Tribunale di Roma, IV^ sez. CANCELLERIAS -civ., n. 9585, del 2 21 maggio 1998. Udita, all'u- dienza del 9 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Mauro Mellini, per il ri- DE341797 corrente, che chiede l'accoglimento del ricorso, l'av- vocato dello Stato Macaluso, che ne domanda il riget- CANCELLERIA to, e il P.M. dr. Dario Cafiero, che conclude per l'i- nammissibilità o il rigetto dell'impugnazione. Svolgimento del processo Uniformandosi ai principi di diritto affermati dalla CELLERIA Corte di cassazione, il Tribunale di Roma in sede di rinvio, con sentenza del 21 maggio 1998, accoglieva l' appello di TO IG LC contro la decisio- ne del locale Pretore che aveva revocato un suo decre- to, che ingiungeva al Ministero di Grazia e Giustizia CANCELLERIA di pagare all'appellante £. 4.824.537, quale compenso per la custodia di veicoli oggetto di sequestro pena- le, rigettando l'opposizione dell'indicata Amministra- zione e compensando integralmente tra le parti le spe- se dei vari gradi di causa, per la "complessità e ra- gionevole disputabilità delle questioni trattate". Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso il IG LC per un unico motivo e il Ministe- ro di Grazia e Giustizia resiste con controricorso. ORTS SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale- al Sig. Sode the per diritti 1/2000+3) 2 4 LUG. 2001 IL CANCELLIERE 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deduce violazione dell'art. 92, in relazio- ne all'art. 96 c.p.c., per l'evidente assurdità della motivazione sulla compensazione delle spese di causa, non essendo disputabile il diritto del IG, con- testato da rilievi vaghi e generici sulla giurisdizio- ne e attuato in ritardo per le ostruzionistiche e te- merarie eccezioni del Ministero e per la mancata pre- visione del compenso al custode nell'irregolare prov- vedimento di vendita del presidente del tribunale. Erroneamente la compensazione delle spese è stata e- stesa dal tribunale al giudizio di rinvio, nel quale tutte le questioni sono state già risolte dalla Supre- ma Corte e non sono più complesse o disputabili.
1.2. La sentenza impugnata, nell'ampio svolgimento del processo, rileva che il pretore ha revocato il decreto opposto con sentenza confermata dal tribunale, sia per incompetenza del giudice civile sul compenso al custo- de nominato in sede penale, sia per non essere sicuro il titolo del deposito dei veicoli venduti, che poteva essere o il sequestro penale o l'ordine amministrativo del comune, comportanti obblighi di soggetti diversi. La Corte Suprema ha dichiarato competente il giudice civile, solo per il fatto che il presidente del tribu- nale ha ordinato la vendita dei beni sequestrati, non spettando al custode la ricerca dei fascicoli penali contenenti i sequestri, nè essendo egli legittimato a impugnare il decreto di vendita, e ritenendo il Mini- stero obbligato, almeno ai sensi dell'art. 2041 c.c. Per gli indicati principi e in mancanza di prova che i beni sequestrati e venduti vennero custoditi su or- dine del comune, il giudice del rinvio ha accolto l' appello e rigettato l'opposizione. Appaiono evidenti la complessità in fatto e la dispu- tabilità in diritto delle questioni trattate, potendo l'individuazione dell'autorità che aveva ordinato il deposito comportare anche in sede di rinvio l'esisten- za di un obbligato diverso dal Ministero, ed essendosi nella fase di merito antecedente alla cassazione dene- gata la competenza del giudice civile, sulla base di una lettura delle norme del codice di procedura penale non condivisa dalla Suprema Corte ma non irragionevole o basata su"vaghe e generiche eccezioni"del Ministero. L'individuazione del titolare dell'obbligo nell'auto- rità che dispose la custodia, che poteva essere il co- S mune e non un giudice penale, è un fatto del quale po- teva darsi prova anche nel giudizio di rinvio, per cui anche in quest'ultimo, non era risolto ogni problema e poteva disporsi logicamente la compensazione. La storia del procedimento e la stessa soluzione della controversia, giustificano la compensazione delle spe- 5 - se di cui alla sentenza impugnata e ciò è sufficiente a fondare la decisione ex art. 92 2° co. c.p.c. (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), stante la piena logicità della motivazione, per la quale il ricorso è infondato, dato che le spese comunque non sono state poste a carico e- sclusivo del vincitore (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). La sentenza giustifica la compensazione in modo razio- hocoo nale e adeguato ed è incompatibile con la condanna per 290000 lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mai richiesta in se- de di merito e inammissibile in Cassazione (così Cass. 30 marzo 2000 n. 3876). Anche per tale profilo il ri- corso è, quindi, infondato.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembre . 2 E 2000. Il presidente AT MM TR O 2001 R N 4 A E TE e IL ri 0 LLE A 0 e M M S TR .0 A a T E t 2 0 N Il consigliere estensore D a 9 A . 2 2 d S V IO in e i O t iz OFFIC N o a 0 v t s to r E r O a I e T 9 tr e n IN L v I e N is duzu 1 F H irig E C g C ria C 4 e E O D ile R a II U 2 C b M A D a s B . a n / s p o .s e p r. M ir s (D e (D R IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile L a Passinetti Depositato in Cancelleria # 2.5 GEN 2001 7 0 0 W 7 5 IL CANCELLIERE Mix Jan ua