Sentenza 4 agosto 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'indulto si applica anche al cittadino italiano la cui consegna sia stata rifiutata a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r), della l. 22 aprile 2005, n. 69, ai fini della esecuzione nello Stato della pena. (Fattispecie in tema di indulto di cui alla Legge n. 241 del 2006).
Commentario • 1
- 1. Art. 672 - Applicazione dell’amnistia e dell’indultohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/08/2009, n. 32332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32332 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 04/08/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 15
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 27255/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN AR, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa il 18 giugno 2009 dalla Corte d'appello di Trieste;
udita nella camera di consiglio del 4 agosto 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giulio Maisano;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione dell'indulto; dichiararsi interamente condonata la pena in esecuzione e disporsi l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa;
in via subordinata annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha disposto non farsi luogo alla consegna di NN AR all'Autorità Giudiziaria di Memmingen (Germania) nonché l'esecuzione in Italia della pena di cui al mandato di arresto europeo emesso il 17 febbraio 2009 dal Procuratore della Repubblica di Memmingen per l'esecuzione della pena detentiva complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione (dai quali va detratto il periodo di giorni 145 nonché quello decorrente dalla data dell'arresto in Italia del 9 maggio 2009), in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti inflitte con sentenze definitive di diverse Autorità giudiziarie tedesche, per i reati di frode, evasione fiscale e manipolazione di sostanze pericolose, commessi in varie località tra il 2002 ed il 2005. La sentenza impugnata ha altresì respinto la richiesta di applicazione dell'indulto concesso con L. n. 241 del 2006, per il motivo che difettava la condizione di cui all'art. 3,
lett. f), della Convenzione di Strasburgo adottata il 21 marzo 1983 e resa esecutiva con L. n. 334 del 1988, ossia il fatto che lo Stato di condanna e quello di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Avverso questa sentenza lo NN propone ricorso per Cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione della L. n. 241 del 2006 in relazione alla L. n. 334 del 1988, art. 12. In particolare osserva che nella specie sussiste l'accordo fra gli Stati sull'esecuzione della pena in quanto vi è la richiesta della A.G. tedesca di assumere l'esecuzione in Italia. Inoltre, una volta che lo Stato italiano ritiene di assumere l'esecuzione penale di una sentenza straniera, lo deve fare secondo le norme del diritto interno e, quindi, con la concessione dell'indulto (che nella specie è concedibile sia per la natura dei reati sia per l'epoca della loro commissione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La Corte d'appello ha invero esattamente ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 10.7.2008, n. 36527, Napoletano, m. 240399, secondo cui "l'indulto si applica anche alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva con L. 25 luglio 1988 n. 334". Sennonché, la Corte d'appello ha poi ritenuto che l'indulto sia concedibile esclusivamente nell'ipotesi in cui il cittadino italiano condannato all'estero venga trasferito per l'espiazione della pena in Italia secondo la procedura prevista dalla detta Convenzione di Strasburgo, con la conseguenza che non potrebbe essere concesso nel caso in esame perché in questo difetta, ai fini del completamento di tale procedura, la condizione di cui all'art. 3, lett. f) della Convenzione, ossia il fatto che "lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento". Tale assunto non può però essere condiviso. Innanzitutto, invero, come esattamente hanno osservato sia il ricorrente sia il Procuratore Generale nella sua requisitoria, l'Autorità Giudiziaria tedesca ha nella specie testualmente formulato la richiesta all'Italia di "assumere l'esecuzione penale in Italia nei confronti del cittadino italiano". Da parte sua lo NN, raggiunto dall'ordine di esecuzione emesso dalla A.G. tedesca, ha richiesto ai sensi della L.22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), di espiare la detta pena definitiva in Italia, conformemente al diritto interno. Sicché l'istanza congiunta e conforme della A.G. tedesca e del condannato era volta a che l'esecuzione della pena avvenisse in Italia. Sostanzialmente, vi era quindi l'accordo dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione sul trasferimento, e comunque l'accettazione da parte italiana della richiesta tedesca di assumere in Italia l'esecuzione della pena tiene gli stessi effetti dell'accordo richiamato.
In secondo luogo, può anche ritenersi che nel caso di accoglimento di una richiesta di consegna e di esecuzione effettuata sulla base della procedura prevista dalle norme sul mandato di arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 (attuata in Italia con la L. 22 aprile 2005, n. 69) l'accordo fra lo Stato di condanna e quello di esecuzione sul trasferimento (ricorrendone le condizioni) del cittadino dello Stato richiesto sia implicito nell'adozione stessa della procedura, dal momento che l'art. 4, n. 6, della decisione quadro prevede che l'autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di eseguire il mandato di arresto europeo se esso sia stato rilasciato ai fini della esecuzione di una pena e la persona ricercata sia cittadino dello Stato di esecuzione, qualora questo si impegni ad eseguire esso stesso la pena.
Nella specie la sentenza impugnata ha appunto rifiutato la consegna ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r), avendo l'interessato, cittadino italiano, esplicitamente richiesto di espiare la pena in Italia;
ed ha conseguentemente disposto l'esecuzione della pena in Italia. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "in tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui la Corte di appello disponga, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione nei confronti di un cittadino italiano sia eseguita in Italia, vengono in applicazione i principi generali della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, nella parte in cui sono regolati gli effetti dell'esecuzione nel territorio dello Stato di origine del condannato. Ne consegue che le autorità italiane devono continuare l'esecuzione della condanna alle condizioni e secondo le modalità previste dagli art. 9 e 10 di detta Convenzione" (Sez. 6, 26 maggio 2008, n. 22105, Tropea, m. 240131). Ed ai sensi del citato art. 9, comma 3, "l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo".
La citata sentenza della Sezioni Unite Napoletano ha poi evidenziato che, quale che sia l'opzione che si scelga (applicazione delle norme convenzionali e di quelle della L. n. 334 del 1988 o applicazione degli artt. 735 e 738 c.p.p.), l'esecuzione della pena resta regolata dalla legge dello Stato di esecuzione. Il che comporta che, in forza dei medesimi principi affermati da tale sentenza, i benefici previsti dalla legislazione di tale Stato, compreso l'indulto concesso con la L. n. 241 del 2006, sono applicabili in tutti i casi in cui l'esecuzione della pena sia soggetta alle norme del diritto italiano, e quindi non solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione in Italia della pena inflitta avvenga in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, resa esecutiva con L. 25 luglio 1988, n. 334, ma anche nell'ipotesi in cui avvenga a seguito della applicazione della disposizione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r). Non vi è invero alcuna ragione per non applicare il principio enunciato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Napoletano (in ordine alla inclusione dell'indulto fra gli istituti di clemenza applicabili alla esecuzione nello Stato sulla base del diritto interno) anche al caso, quanto meno analogo, della esecuzione della pena in Italia in applicazione delle norme sul mandato di arresto europeo anziché di quelle della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate.
Deve anche considerarsi che una diversa interpretazione, come quella seguita dalla sentenza impugnata, darebbe luogo ad un sistema con tutta evidenza squilibrato ed irrazionale, dal momento che non è prospettabile alcun ragionevole motivo che giustifichi il trattamento deteriore del cittadino che sconti in Italia una condanna estera in forza delle norme sulla Convenzione rispetto a quello che sconti analoga condanna in forza delle norme sul mandato di arresto europeo. Deve quindi affermarsi il principio che anche nel caso in cui sia disposta l'esecuzione in Italia di pena inflitta con sentenza di altro Stato membro della U.E. a seguito del rifiuto di consegna di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r), può essere applicato l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata nella sola parte in cui ha rigettato la richiesta del condannato di applicazione dell'indulto.
Ritiene peraltro il Collegio che non possa accogliersi la richiesta principale del Procuratore generale di annullamento senza rinvio e di dichiarare condonata l'intera pena da eseguire. E ciò perché, fermo il principio per cui l'indulto è in astratto applicabile alla pena da eseguire, ne deve però essere verificata l'applicabilità in concreto, ossia la concreta sussistenza di tutte le condizioni ed i limiti previsti dalla L. n. 241 del 2006 all'odierno ricorrente. Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere compiuto da questa Corte. Ed infatti, ®in tema di mandato d'arresto europeo, la previsione del ricorso per Cassazione "anche per il merito" attribuisce alla Corte di Cassazione la possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio" (Sez. 6, 25 marzo 2009, Leonowski, m. 243415; Sez. 6, 12 febbraio 2009, Bejan, m. 243078). La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, che effettuerà i suddetti accertamenti, uniformandosi al principio di diritto dianzi enunciato.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Trieste.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 agosto 2009. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009