Sentenza 13 settembre 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, gli avvisi per il procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione devono essere notificati anche all'imputato soltanto quando egli non sia assistito da difensore di fiducia.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2007, n. 35000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35000 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 13/09/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 46
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 27293/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HR SS, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa in data 02.07.2007 dalla Corte di Appello di NE ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. FORTUNATO Mario, che - riportandosi ai motivi del gravame- ne ha invocato l'accoglimento. FATTO E DIRITTO
A.- Con l'epigrafata sentenza del 2.7.2007 la Corte di Appello di NE ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 7.9.2006 dal Procuratore della Repubblica di Monaco di Baviera (Repubblica Federale di Germania) nei confronti del cittadino extracomunitario SS HR temporaneamente dimorante in Italia, disponendone la consegna alla richiedente autorità giudiziaria tedesca nell'attuale stato di custodia carceraria.
In particolare il HR AA era attinto dal mandato di arresto comunitario (segnalato nel servizio informativo S.I.S.) in relazione al mandato di arresto interno emesso dalla Pretura di Monaco di Baviera il 22.5.2006 perché indagato per il reato di istigazione all'importazione e alla vendita (spaccio) di quantitativi non modici di sostanza stupefacente in Germania (condotta criminosa integrata da cinque episodi di importazione svoltisi tra il febbraio 2005 e il maggio 2006). Fatto criminoso, all'evidenza continuato, punito nella Repubblica Federale Tedesca con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione, univocamente previsto - agli effetti della doppia punibilità (L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1)- come reato anche dalla legge penale italiana (ancorché nel caso di specie tale requisito non sia indispensabile, il reato ascritto al reclamato rientrando nel novero dei reati a c.d. consegna obbligatoria: L. n. 69 del 2005, art. 8, comma 1, lett. e). Contenendo già il m.a.e. tutte le necessarie informazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, e ricevuta comunque la documentazione di supporto dell'autorità giudiziaria bavarese (in particolare il mandato di arresto nazionale di riferimento del m.a.e.), la Corte territoriale veneta ha rilevato la sussistenza di indizi gravi di colpevolezza a carico del HR (non consenziente alla consegna immediata) e l'assenza di eventuali situazioni ostative alla consegna riconducibili alla casistica di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18. Nel contesto del procedimento passivo di consegna il HR è stato sottoposto ad arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria il 5.5.2007 a Verona, ivi venendo individuato da militari della Compagnia Carabinieri di quella città che lo trovavano in possesso di documenti di identità contraffatti intestati al sedicente KA ME. Le indagini dattiloscopiche sollecitamente esperite dal R.I.S. Carabinieri di Parma hanno verificato, attraverso i dati desunti dal casellario centrale d'identità italiano (l'arrestato risultando attributario di ben nove differenti identità personali) ed i rilievi fotodattiloscipici comunicati dai collaterali organi di polizia tedeschi, la sicura identificazione dell'arrestato (con il nome di KA ME) con il SS HR ricercato dall'autorità giudiziaria dello Stato di Baviera.
L'arresto del HR, previamente "sentito", è stato tempestivamente convalidato dal Presidente della Corte di Appello lagunare il 7.5.2007 ed in pari data nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a norma della L. n. 69 del 2005, artt. 9 e 13, comma 2, (in ragione dell'evidente pericolo di fuga del consegnando cittadino marocchino).
B.- Contro la decisione favorevole all'esecuzione del mandato di arresto europeo propone ricorso per cassazione il difensore fiduciario di SS HR, deducendo i due articolati motivi di censura, che (in conformità all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) si riassumono come di seguito.
1. Violazione di legge in riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4. Sotto un primo profilo ad avviso del ricorrente non sarebbe stata rispettata la scansione temporale del procedimento giudiziario di consegna, poiché al mandato di arresto non sono state uniti i documenti recanti tutte le informazioni necessarie previste della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4: in particolare la relazione sui fatti addebitati al HR.
Detta evenienza, determinante - per il ricorrente - la nullità del m.a.e. ai sensi del della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 6, è stata elusa (nonostante le eccezioni sollevate dalla difesa) dalla Corte territoriale, non potendo ritenersi sufficiente o idonea l'osservazione della stessa Corte secondo cui le necessarie informazioni sarebbero state desumibili aliunde, cioè dagli atti comunque tempestivamente seguiti all'arresto del HR (segnalazione S.I.S. e mandato di arresto comunitario).
Sotto altro e congiunto profilo la Corte di Appello, anche per la descritta situazione, non è stata posta in grado di verificare la reale esistenza degli indizi di colpevolezza prefigurati a carico del reclamato HR, come impone la L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, atteso che il provvedimento di cattura interno emesso dall'autorità giudiziaria tedesca non è supportato da una adeguata motivazione. Particolarmente difettosa si rivela l'indicazione delle fonti di prova che legittimano l'accusa elevata nei confronti del cittadino extracomunitario. Tali fonti sono incarnate dalle dichiarazioni eteroaccusatorie di tale NI RG, non meglio individuata (nel suo ruolo criminoso e nella sua attendibilità), la quale assume di aver svolto dei viaggi retribuiti dall'Olanda alla Germania, trasportando quantitativi di droga (marijuana e cocaina) consegnati al HR in Germania. Non è dato comprendere se e quali riscontri rinvengano le asserzioni della donna, in pratica restandosi in presenza della "parola di una pregiudicata contro quella di un incensurato" (il HR alias ME).
2. Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 1, commi 3 e 18, lett. t). Riprendendo il tema della carente indicazione delle fonti di prova enunciate nel m.a.e. e nel provvedimento cautelare che ne costituisce il presupposto giuridico, il ricorrente adduce la mancanza di motivazione del provvedimento cautelare interno perché esso "non solo non spiega le ragioni in base alle quali gli indizi contro il ricorrente sono attendibili o credibili, ma non li specifica neanche".
Nel corso della discussione il difensore del ricorrente ha sollevato una preliminare eccezione procedurale concernente il presente giudizio di legittimità, sostenendone la nullità per omessa notificazione dell'avviso della odierna udienza camerale al ricorrente HR, come previsto dall'art. 127 c.p.p., applicabile per la trattazione del ricorso, omissione che ha privato il HR della possibilità di essere eventualmente "sentito" a tutela delle proprie ragioni (art. 127 c.p.p., comma 3). C- Il ricorso di SS HR deve essere rigettato, poiché i motivi che lo sorreggono sono destituiti di giuridico fondamento sino a lambire i contorni della inammissibilità per manifesta infondatezza.
1. Muovendo dall'eccezione in rito addotta in discussione, l'inconsistenza della stessa è palese.
In vero nel giudizio di cassazione la partecipazione all'udienza di discussione del ricorso è consentita ai soli difensori abilitati e non anche al ricorrente o ai soggetti comunque interessati alle sorti del gravame. La disciplina dettata dall'art. 127 c.p.p., applicabile ai procedimenti camerali davanti a questa Corte, infatti, non può che essere coordinata (resa compatibile) con le particolari connotazioni tecniche e la differenziata regolamentazione del giudizio di cassazione, come si desume - tra l'altro - dagli artt.611 e 613 c.p.p., comma 4. Di tal che l'avviso per il procedimento camerale dinanzi a questa S.C. deve essere notificato anche al ricorrente nel solo caso in cui egli non sia assistito da un difensore di fiducia (cfr. Cass. Sez. 1, 19.3.1996 n. 1794, Romanelli, rv. 204642).
2. Incongruo deve qualificarsi il rilievo (primo motivo di ricorso, primo tema) inerente l'asserita assenza della relazione di accompagnamento del m.a.e. riguardante il HR. La Corte territoriale ha ritenuto pienamente soddisfatte le condizioni di idoneo supporto informativo richieste dalla L. n. 69 del 2005, art.6, comma 4, complessivamente considerate, inclusive o assorbenti -
quindi- della stessa prevista "relazione sui fatti". È agevole osservare, del resto, che la migliore relazione sull'accaduto e sulla posizione di indagato (in Germania) del HR è costituita dallo stesso provvedimento cautelare supportante il m.a.e., provvedimento che a sua volta nel caso di specie reca esauriente indicazione delle norme del codice penale tedesco violate dalla condotta illecita ascritta al reclamato e delle corrispondenti pene edittali detentive (cfr. Cass. Sez. 6, 21.11.2006 n. 40614, Arturi, rv. 235514: "In tema di m.a.e. spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa").
3. Quanto all'intrinseca significatività degli indizi di colpevolezza apprezzata dall'impugnata decisione della Corte di Appello di NE (primo motivo di gravame, secondo profilo), che può essere trattato - per l'intima connessione e interdipendenza che lega le due prospettate tematiche - unitamente alla censura sulla carente motivazione del provvedimento coercitivo tedesco (secondo motivo di ricorso), deve osservarsi - in primo luogo - come, secondo lo stabile indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice, sia sufficiente, ai fini della previsione dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, che nel mandato di arresto siano indicati gli indizi ragionevolmente ritenuti gravi dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, giacché che non è fatto rinvio ne' all'art. 273 c.p.p., ne' all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, (così Cass. Sez. 6,
12. 62006 n. 20412, Truppo, rv. 234166; v. altresì Cass. S.U., 30.1.2007 n. 4614, Ramoci, rv. 235348: "In tema di mandato di arresto europeo l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna"). Ora il provvedimento emesso il 22.5.2006 dalla Pretura di Monaco di Baviera nei confronti del consegnando reca idonea enunciazione sia degli indizi raccolti contro il HR, sia delle fonti di prova che li sostanziano, facendo espresso riferimento alle dichiarazioni accusatorie di RG NI (imputata degli stessi fatti addebitati al HR e separatamente giudicata) ed alle indagini svolte sino a quella data, altresì puntualizzando la specifica esigenza cautelare legittimante la misura restrittiva (pericolo che l'indagato si sottragga al procedimento penale).
Che le dichiarazioni della RG siano dotate di elevata pregnanza probatoria è evenienza, poi, che si ricava dalla semplice lettura della motivazione del mandato di arresto tedesco e -in particolare - dalla circostanza per cui le dichiarazioni eteroaccusatorie della donna possiedono innanzitutto una originaria matrice autoaccusatoria. La donna, arrestata in flagranza di reato di illecita detenzione di droga (in possesso di trenta chili di marijuana e di tre chili di cocaina), come ancora si evince dal provvedimento tedesco, ha reso confessione non solo dell'episodio determinante il suo arresto (17.5.20056), ma anche collaborativamente di altri precedenti quattro omologhi episodi di trasporto di droga dall'Olanda alla Germania per conto del HR (che ne avrebbe curato la vendita a terzi), episodi ignoti agli organi di polizia bavaresi. Deve -in secondo luogo- considerarsi, con riguardo alla carenza motivazionale del provvedimento cautelare tedesco integrante il m.a.e. addotta dal ricorrente, che -a fronte della sufficienza dei dati conoscitivi offerti dall'autorità giudiziaria richiedente la consegna del HR - il presupposto della motivazione del mandato di arresto europeo, cui è condizionato l'accoglimento della domanda di consegna (L. n. 69 del 1950, art. 1, commi 3 e 18, comma 1, lett. T), non può essere rigorosamente parametrato sulla nozione di gravità indiziaria ricavabile dalla tradizione ordinamentale italiana ( esposizione logica e argomentativa del valore e delle implicazioni del materiale probatorio). Ciò che rileva, infatti, è che l'autorità giudiziaria emittente il m.a.e. offra contezza delle cause del mandato di arresto, a tal fine essendo bastevole anche una sintetica indicazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui è invocata la consegna. Le enunciazioni critiche del ricorrente muovono da un evidente equivoco di fondo, non potendosi attribuire al giudice italiano competente a decidere sulla consegna compiti valutativi che surrettiziamente lo istituiscono (come si osserva nell'impugnata sentenza) quale giudice del riesame del provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria esterna. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio (la previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 37, secondo cui le spese sostenute nello Stato italiano non investe il regime delle impugnazioni, che rimane regolato per il ricorso per cassazione dall'art. 616 c.p.p.. La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al guardasigilli ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. SÌ comunichi al Ministro della Giustizia. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007