Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7299 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 EPU072 99/0J - S 2 I A . B G I .R . E L R P . R L D A A A T L . E B D U D AL A B E I T I S T A 1 R N I N E 3 T 1 R E S IN NOME DEL OPOL TALIANO S I E . E A T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magisti i: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 1361/00 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 16225 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. UN SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 25/09/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON OV, ON RU, nella qualità di eredi di UT ELVIRA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato OV GINA TRALICCI, difesi dall'avvocato ANGELOZZI, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
UFFICIO DEL REGISTRO DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 3322 -1- avverso la senten a n. 152/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 27/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo CA IO e CA UN, nella qualità di eredi di NU RA, hanno impugnato il provvedimento con il quale è stato elevato il valore di alcuni beni che hanno formato oggetto di usucapione, da lire 4.000.000 a lire 393.000.000. La Commissione di primo grado ha ridotto tale valore e la Commissione Regionale, adita dai contribuenti, ha ulteriormente rideterminato tale valore in lire 82.773.000. Hanno proposto ricorso i contribuenti deducendo sette motivi. Il Ministero delle Finanze con atto del 10.2.2000 ha chiesto di essere sentito all'udienza ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto "violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 632/72 e omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia, nullità dell'avviso di liquidazione per omessa motivazione e/o motivazione apparente dello stesso", in quanto il giudice di appello non ha esaminato il motivo di impugnazione relativo alla nullità dell'avviso per difetto di motivazione. Hanno poi aggiunto che la sentenza dichiarativa di usucapione, passata in giudicato, ed emessa dal Pretore di Bracciano avrebbe dovuto fare stato anche nei confronti dell'ufficio finanziario relativamente alla ritenuta competenza per un valore non superiore a lire 5.000.000. Ritiene la Corte che la doglianza non è fondata sia perchè il provvedimento dell'ufficio contiene una motivazione sufficiente, tanto che i contribuenti hanno potuto esercitare compiutamente le loro difese, dirette a contestare la pretesa formulata dall'Amministrazione, e sia perché il giudice di appello ha sostanzialmente disatteso le ragioni esposte dall'amministrazione. Egli, infatti, non ha utilizzato la perizia Ute richiamata dall'ufficio, ma ha utilizzato, per determinare il valore dei beni, il documento presentato dai ricorrenti e redatto dall'ufficio tecnico del Comune di Canale Monterano. La pretesa poi di fare valere il giudicato civile in sede tributaria è totalmente infondata sia perché l'ufficio è stato estraneo al giudizio di usucapione e sia perché il valore utile ai fini della determinazione della competenza è tutt'altra cosa rispetto al valore venale dei beni usucapiti, valore determinabile ai fini fiscali alla stregua delle norme che assegnano all'ufficio un autonomo ed indipendente potere di valutazione, che può prescindere nelle ipotesi previste dalla legge dal valore catastale. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.p.r. n.634/72 e 20 t.u.n.131/86, 404 c.p.c. e 2909 c.c., in quanto in sostanza il giudicato avente ad oggetto l'usucapione farebbe stato anche nei confronti dell'ufficio rimasto estraneo al giudizio. La doglianza è destituita di ogni fondamento per quanto si è qui testè affermato e cioè perchè l'ufficio, al di fuori delle ipotesi in cui si applicano i coefficienti catastali, ha il potere di operare, a fini tributari, una valutazione autonoma ed indipendente rispetto al valore utile ai fini della determinazione della competenza del giudice adito. I ricorrenti poi hanno dedotto: a)con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.p.r. n. 131/86, in quanto la fattispecie sarebbe disciplinata dall'art. 26, citato trattandosi di atto posto in essere tra parenti in linea retta;
b) con il quarto motivo violazione degli artt. 8 e 25 d.lgs. n.472/97 in quanto le sanzioni non penali sono intrasmissibili;
c) con il quinto motivo violazione degli artt. 13 d.l. n.557/93, 55 e 56 d.p.r. n.131/86 e r.d. n.639/1910 in quanto gli interessi devono decorrere dalla data in cui la sentenza di usucapione è passata in giudicato;
d) con il sesto motivo violazione dell'art. 1, comma 6, 1.n. 168/82 in quanto sussisterebbero i presupposti per le agevolazioni previste per la prima casa;
e) con il settimo motivo violazione degli artt. 3, comma 131 1.n.549/95 e 6 d.p.r. n.643/72 in quanto si dovrebbe applicare anche per l'Invim una aliquota agevolata. Tutte queste doglianze sono sicuramente inammissibili poiché sono state formulate per la prima volta nel giudizio di Cassazione. E invero, nel ricorso introduttivo è stata proposta solo la questione del valore del bene, nella memoria presentata nel giudizio di primo grado è stata inserita la questione della carenza di motivazione del provvedimento impugnato, e nell'appello sono state riproposte entrambe queste questioni, senza che venisse formulata altre questione (che peraltro sarebbe risultata inammissibile perché nuova rispetto a quelle proposte in primo grado). In un tale contesto, tutti i mezzi che vanno dal terzo al settimo sono inammissibili. Nulla va disposto per le spese non avendo la controparte svolto attività difensive.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 25.9.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. II Presidente Il cons. est. Enrico Altieri Dr. Giuseppe Falcone the IL CAN dott. Luigi Ristano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG. 2003 Oggi 12 MAG. 2003. SUPREM bott. Maggi putans E T R O C S S C A