Sentenza 12 giugno 2006
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, è sufficiente, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma quarto, L. n. 69 del 2005, e cioè per la pronuncia della sentenza di consegna, che nel mandato siano indicati gli indizi ragionevolmente ritenuti gravi dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, dal momento che non è fatto rinvio né all'art. 273 cod. proc. pen., ove si fa divieto di applicare le misure cautelari personali in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o di una causa estintiva del reato o della pena, né all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., che pone lo stesso divieto per il caso che il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2006, n. 20412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20412 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 12/06/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 1313
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 19667/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRUPPO Uno, nato a [...] il [...];
contro la sentenza 3 maggio 2006 della Corte d'Appello di Napoli. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato LEONE Raffaele.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli disponeva la consegna di Uno Truppo all'autorità francese di emissione del M.A.E. (Procuratore della Repubblica di Chambery) per rispondere dei reati di abuso di fiducia, ricettazione, falso, possesso di documenti falsi, uso di falso, messa in circolazione di veicoli muniti di false targhe e truffa.
2. Ricorre il Truppo che lamenta che la Corte d'Appello non abbia valutato la sussistenza di gravi indizi e non si sia posta il problema della possibile applicazione della sospensione condizionale della pena.
3. Osserva poi che i reati per cui si è eseguito il mandato di arresto dell'autorità francese sono stati commessi in Italia e ciò in particolare per la ricettazione di autoveicoli e per i falsi.
4. In ogni modo la misura cautelare 17 febbraio 2006, in base alla quale è stato poi emanato il mandato di arresto, difetterebbe di motivazione, contenendoselo l'indicazione delle contestazioni e richiamando per il resto una requisitoria del procuratore della Repubblica, mai trasmessa dati autorità competente all'autorità italiana.
5. Ulteriori vizi di forma consisterebbero nell'omessa indicazione della pena minima e massima prevista, essendo stato allegato un provvedimento cautelare genetico a sua volta privo di motivazione specie con riguardo alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento.
Quanto al primo motivo, questa Corte ha costantemente ritenuto che la formula della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4 non rinvia all'art. 273 c.p.p. e tanto meno al successivo art. 275 c.p.p., comma 2 bis,
ma richiede soltanto che nel mandato di arresto siano indicati gli indizi ragionevolmente ritenuti gravi dall'A.G. autore del provvedimento. Tale indicazione nella specie è contenuta alla voce "infrazione" di cui a pag. 3 dell'atto del Procuratore della Repubblica di Chambery.
2. Dalla lettura delle 11 imputazioni, formulate nelle pagine 4 e 5 del mandato, non risulta poi in alcun modo che la condotta o che parte della condotta ascritta al Truppo sia stata tenuta nel territorio italiano, restando una semplice affermazione difensiva quella secondo cui il ricorrente avrebbe partecipato alle vicende anteriori al trasferimento dei veicoli in Francia.
3. In ordine al terzo e al quarto motivo s'è già osservato che il mandato europeo in esame non si limita alle contestazioni, ma indica con precisione gli elementi indiziari a base della misura. Non spetta poi al giudice italiano sindacare la sufficienza della motivazione e la legittimità del rinvio alla requisitoria del Procuratore del provvedimento cautelare francese efficace in Francia.
4. Mera irregolarità è poi quella ancora segnalata con l'ultimo motivo di ricorso, riguardante la mancata indicazione della pena minima.
5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006