Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2020, n. 3241
CASS
Sentenza 3 dicembre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di atti sessuali con minorenne, per l'applicazione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609-quater, comma quarto, cod. pen. il giudice deve valutare l'intensità dell'offesa all'integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale considerando tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante in considerazione della incidenza traumatica che la interruzione della gravidanza non voluta a cui la minore si era dovuta sottoporre avrebbe avuto sul suo sviluppo psicofisico e sulla evoluzione della sua personalità sessuale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2020, n. 3241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3241
    Data del deposito : 3 dicembre 2020

    Testo completo