Articolo 21 della Legge 7 maggio 2015, n. 62
Articolo 20Articolo 22
Versione
31 maggio 2015
Art. 21. Studenti 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in un territorio, residente dell'altro territorio e che soggiorna nel primo territorio al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto territorio, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto territorio.
Entrata in vigore il 31 maggio 2015