Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione rivolto a contestare l'applicazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67), in luogo della normativa previgente, che imponeva la dichiarazione di contumacia e la conseguente notifica dell'estratto della sentenza ex art. 548, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non può dolersi della applicazione nei suoi confronti della nuova disciplina, più garantista e favorevole rispetto alla pregressa quanto alla conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen. e, quindi, anche quanto alla decorrenza dei termini per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2015, n. 25357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25357 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
☑ 25 35 7/ 1 5 sentenza N. 990/2015 R. Gen. N. 7523/2015 Udienza pubblica del 07/05/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Dott. ANTONIO PRESTIPINO Presidente Dott. MATILDE CAMMINO Consigliere Dott. GEPPINO RAGO Consigliere rel. Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da:
1. IC PA nato il [...];
2. TR PA nato il [...]; avverso la sentenza del 02/10/2014 della Corte di Appello di genova;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Pietro Luca Fatigante (per RD) e Luca Pietrini (per TR) che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
FATTO 1. Con sentenza del 02/10/2014 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza pronunciata in data 20/11/2012 dal Tribunale di - sez. distaccata di Carrara Massa -nella parte in cui aveva ritenuto IC PA e TR PA colpevoli dei reati di cui all'art. 640 1 bis cod. pen., e dei reati di cui agli artt. 483 - 8/3 digs 74/2000 (lo TR) e 2/3 dlgs 74/2000 (il RD).
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione.
3. IC PA, ha dedotto:
3.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 548/3 COD. PROC. PEN. per non essere stata la sentenza di appello notificata all'imputato contumace. Erroneamente, infatti, la Corte lo aveva dichiarato "assente" alla stregua della nuova . disciplina introdotta dalla L. 67/2014, non avendo considerato che, a seguito della L. 118/2014, la suddetta normativa non si applicava.
3.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 316 TER COD. PEN. per non avere la Corte ritenuto che, nella fattispecie contestata si applicasse l'art. 316 ter cod. pen. e non invece l'art. 640 bis cod. pen. in quanto era carente il requisito dell'induzione in errore;
3.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 2/3 DLGS 74/2000 per avere la Corte respinto il motivo di appello limitandosi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado.
4. TR PA, ha dedotto:
4.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 548/3 COD. PROC. PEN.. si tratta della stessa doglianza dedotta dal RD;
4.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 640 BIS COD. PEN. per avere la Corte ritenuto, da una parte, la configurabilità del suddetto reato nonostante non sussistessero i requisiti degli artifizi e raggiri, e dell'induzione in errore, e, dall'altra, con motivazione manifestamente illogica, l'inesistenza delle prestazioni della RI s.a.s.
4.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 522 COD. PROC. PEN. in quanto, in relazione al delitto di truffa, il capo d'imputazione descrive una condotta diversa rispetto a quella affermata in sentenza. In ogni caso, la condotta contestata all'imputato avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. proc. pen. in quanto l'erogazione del contributo non fu frutto dell'induzione in errore determinata dalle fatture 2 che si assumono false né dalla perizia né da altri falsi documenti trattandosi di pratica soggetta a controllo da parte dell'ente erogatore;
4.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 8/3 DLGD 74/2000 per avere la Corte ritenuto che la condotta del ricorrente fosse stata improntata al dolo specifico senza verificarne l'effettiva sussistenza;
4.5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 62 BIS 132-133 COD. PEN. per avere la Corte negato la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena con motivazione illogica;
4.6. VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COD. PROC. PEN. per avere la Corte ritenuto l'ammissibilità della costituzione della parte civile Regione Toscana nonostante fosse intervenuta una transazione tra RD e AL Cerit. DIRITTO 1. IC 1.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 548/3 COD. PROC. PEN.: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto, risulta dalla stessa intestazione della sentenza che, entrambi gli imputati furono dichiarati "assenti" alla stregua del novellato art. 420 bis cod. proc. pen. (come modificato dalla L. n° 67/2014 in vigore dal 17/05/2014), applicabile, sicuramente, anche al giudizio di appello. Il ricorrente (ma anche il ricorrente TR) sostiene che la Corte avrebbe dovuto continuare ad applicare la previgente normativa e, quindi, dichiarare la contumacia con la conseguenza che l'estratto della sentenza avrebbe dovuto essere notificato all'imputato, secondo il previgente art. 548/3 cod. proc. pen. (ora modificato, sul punto, a seguito della cit. legge n° 67/2014) e ciò perché la legge n° 118/2014, ha aggiunto alla legge 67/2014, l'art. 15 bis a norma del quale <
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 14 3 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non e' i stato emesso il decreto di irreperibilità». Al che va replicato che, al di là della questione se la Corte territoriale avesse dovuto applicare la nuova o la previgente normativa, quello che, giuridicamente rileva è che la nuova normativa applicata dalla Corte è sicuramente più garantista rispetto a quella previgente in punto di conoscenza del procedimento, ex art. 420 quater cod. proc. pen. e, quindi, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione: i ricorrenti, pertanto, non possono dolersi (per carenza d'interesse) della circostanza che è stato loro applicato un rito più favorevole. Di conseguenza, poiché nulla è stato dedotto in merito al mancato esperimento della procedura di cui all'art. 420 quater cod. proc. pen., la censura va disattesa. censura è 1.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 316 TER COD. PEN.: manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile in concorso con lo TR del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 640 bis c.p. per avere, in - concorso tra loro, RD quale beneficiario e istigatore TR quale professionista incaricato, con artifizi e raggiri consistiti nella presentazione di una domanda di concessione di aiuto rimborsabile, indirizzata all'Artigiancredito Toscano società cooperativa a.r.l.- -1 attestante fatti non reali e corredata da documentazione contabile non veritiera, inducendo in tal modo in errore la predetta società erogatrice che erogava il finanziamento - partecipato dallo Stato e dalla Comunità Europea, Docup ob.2 2000/2006 - procurato al medesimo RD un ingiusto profitto costituito dalla erogazione del finanziamento per un importo di € 117.222,00 con pari danno per lo Stato e la Comunità europea. Fatto commesso in Carrara (MS) il 28.03.2008 (data di sottoscrizione del contratto definitivo di erogazione dell'aiuto rimborsabile tra l'Artigiancredito Toscano e la ditta RD Preziosi e 4 data in cui viene accreditato il contributo pubblico sul c/c bancario di quest'ultima impresa)». Il ricorrente, come si è detto (cfr, amplius secondo motivo del presente ricorso), non contesta la configurabilità degli artifizi e raggiri (tesi questa dedotta in appello ma ampiamente confutata dalla Corte a pag. 3 ss della motivazione), ma sostiene che la documentazione prodotta era inidonea ad indurre in errore l'ente erogatore, in specie quanto al riferimento alla ISO 14000 che era tipica delle industrie di grosse dimensioni e non certo di un laboratorio di oreficeria per il quale era richiesta la certificazione ISO 9001. In realtà, si tratta della medesima questione dedotta davanti alla Corte territoriale (cfr pag. 4 della sentenza impugnata), la quale ha confutato la suddetta doglianza nei seguenti testuali termini «Il ragionamento si fonda sul fatto che non vi era alcun interesse da parte del RD a far risultare una pratica per ottenere la certificazione ISO 14000, potendo tranquillamente far riferimento all'ISO 9001 e ciò 1 dimostrerebbe un errore materiale. Questo non è vero. Infatti, tale riferimento è contenuto in più atti del procedimento ed anche, oltre che nel preventivo, nella successiva perizia giurata. E' massima di comune esperienza che un errore materiale si verifica una tantum e non con ricorrente regolarità. Ma ciò che più conta è che un'immediata lettura degli atti del procedimento mostra che l'ISO 14000 era utile per avere un maggior punteggio per ottenere il finanziamento. Si veda pagina 12, allegato C del regolamento C.E. 1260/99 prodotto all'udienza del 4/10/2011 ove è scritto che se il progetto prevede tale certificazione si ottengono due punti. E di tale incremento (pari al 25 per cento del punteggio totale di 8) si è avvalso il RD nella dichiarazione resa il 28/6/2007». Non solo, ma la Corte, dopo avere spiegato le ragioni per cui il comportamento dei ricorrenti doveva ritenersi truffaldino (a pag. 5 è scritto: «la natura truffaldina della domanda è anche ampiamente esplicitata dall'allegato 3 alla domanda di aiuto rimborsabile, dove viene inventata una motivazione che giustificherebbe la necessità della certificazione ISO 14.000, certificazione non inerente la vera attività del 5 RD»), così conclude (pag. 6): «non era sufficiente una falsità messa per iscritto circa l'esistenza dei presupposti, ma la bugia doveva essere preparata prospettando un rapporto con RI per prestazioni inesistenti, che potesse ingannare anche i successivi controlli. Sussiste, pertanto, il reato di cui all'ad. 640 bis c.p. e non quello di cui all'art. 316 ter c.p.». La Corte territoriale, quindi, ha puntualmente risposto alle doglianze del ricorrente sicchè la censura riproposta in questa sede va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di ottenere una nuova valutazione di quegli stessi elementi fattuali dai quali la Corte ha tratto le corrette conseguenze giuridiche (art. 640 bis invece che art. 316 ter : cod. pen.) attenendosi ai consolidati principi di diritto enunciati, sul punto, da questa Corte di legittimità.
1.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 2/3 DLGS 74/2000: la censura, sul punto, è : manifestamente infondata. La Corte territoriale (pag. 8), infatti, non ha rinviato alla sentenza di primo grado, ma a quella parte della propria motivazione con la quale aveva ampiamente spiegato le ragioni per cui le operazioni indicate nelle dichiarazioni annuali, erano fittizie (pag. 3 ss).
2. TR 2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 548/3 COD. PROC. PEN.: trattandosi della stessa censura dedotta dal RD, la medesima va respinta.
2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 640 BIS COD. PEN.: il ricorrente, con un lungo ed articolato motivo (da pag. 2 a pag. 8 del ricorso) ha cercato di dimostrare che, nella fattispecie contestata, non erano ravvisabili gli estremi degli elementi materiali del reato di truffa (artifizi, raggiri ed induzione in errore). Ma, è sufficiente la semplice lettura del suddetto motivo, per avvedersi che si tratta di un motivo di puro merito con il quale il ricorrente, ripercorrendo le tappe della vicenda processuale, non fa altro che prospettare una versione alternativa dei fatti chiedendone, quindi, 6 in modo surrettizio, una nuova valutazione non consentita in sede di legittimità. Sennonché, sul punto, non resta che ribadire che la Corte ha ricostruito la vicenda processuale in modo ampio e convincente sulla base di puntuali elementi fattuali, sicchè nella motivazione non sono ravvisabili né violazioni di legge né i vizi di cui all'art. 606 lett e) cod. proc. pen.
2.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 522 COD. PROC. PEN.: la censura è manifestamente infondata. Innanzitutto, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. in quanto la condotta è ben descritta nel capo d'imputazione ed il ricorrente è stato condannato per quello specifico fatto sul quale ha avuto ampio modo di difendersi su tutti gli aspetti fattuali. Quanto, poi, alla censura secondo la quale la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nell'ambito dell'art. 316 ter cod. pen., non resta che rinviare a quanto già detto in relazione alla medesima doglianza dedotta dal RD.
2.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 8/3 DLGD 74/2000: anche la suddetta doglianza, è manifestamente infondata. Sul punto, infatti, è sufficiente il rinvio alla lettura della pag. 10 della sentenza impugnata dove la Corte, dopo avere ribadito la falsità delle fatture, testualmente scrive: «Ed è chiaro che sia RD, sia TR agivano per finalità di evasione di imposta, che, nel caso di specie, aveva un'appetibilità economica ulteriore rispetto alla finalità truffaldina». -2.5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 62 BIS 132-133 COD. PEN.: La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale [pag. 10] deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego 7 delle attenuanti generiche atteso che la Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore dell'imputato.
2.6. VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COD. PROC. PEN.: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata essendo del tutto generica ed aspecifica rispetto all'ampia motivazione addotta sul punto dalla Corte territoriale (pag. 1-2).
3. In conclusione entrambi i ricorsi, stante la non manifesta infondatezza del solo primo motivo di doglianza (violazione dell'art. 548/3 cod. proc. pen.) vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma 07/05/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Antonio Prestipino) IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Rag② DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENAL IL Cancelliere Olaudia Pianelli * 8