Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2006, n. 40349
CASS
Sentenza 7 novembre 2006

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In tema di reato continuato, l'unificazione dei reati in sede esecutiva, a norma dell'articolo 671, comma primo, cod. proc. pen., (nel testo modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49) impone solo prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di tale istituto. Ne consegue che, per l'applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l'imputato e la necessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2006, n. 40349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40349
    Data del deposito : 7 novembre 2006

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