Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
In tema di reato continuato, l'unificazione dei reati in sede esecutiva, a norma dell'articolo 671, comma primo, cod. proc. pen., (nel testo modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49) impone solo prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di tale istituto. Ne consegue che, per l'applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l'imputato e la necessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2006, n. 40349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40349 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/11/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1311
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 011947/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BO EN, N. IL 12/05/1951;
avverso ORDINANZA del 22/12/2005 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
lette le conclusioni del P.G.: inamm.tà per manif. inf.zza. letta la memoria difensiva presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON VI ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il tribunale di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione, ed a seguito di rinvio della S.C., ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata dall'interessato ai sensi dell'art. 671 c.p.p.. Il ricorrente deduce la violazione di legge, poiché dopo l'entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, art. 4 vicies non varrebbe più la mancanza dell'originario disegno criminoso ad escludere la continuazione fra i reati commessi dal tossicodipendente. Il ricorso è infondato.
L'art. 671 c.p.p., comma 1 è stato modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies, che ha convertito con modificazioni il
D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè il 28 febbraio 2006.
Al preesistente testo dell'art. 671 c.p.p., comma 1 è stato aggiunto il seguente periodo: "Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuatovi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza". Orbene, qualunque sia la portata innovativa di siffatta disposizione, che sembra imporre una prescrizione concernente la motivazione del provvedimento adottato dal giudice piuttosto che l'interpretazione autentica dell'art. 81 c.p., con la modifica dell'assetto dell'istituto in parola, quale si è configurato a seguito di una risalente e consolidata elaborazione giurisprudenziale, va detto che il provvedimento impugnato, pur precedente l'entrata in vigore della novella, fa oggetto di considerazione esplicita la particolare condizione del ricorrente.
"infatti, a giustificare l'applicazione del reato continuato - recita l'ordinanza - non può soccorrere lo stato di tossicodipendenza in cui versava il ON e la conseguente necessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi la droga. Tali elementi, di per sè, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione". Lo "ius superveniens", dunque, non giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata affinché il giudice di rinvio esamini nuovamente la questione alla luce della novelle suindicato, dal momento che il tribunale ha adeguatamente apprezzato lo stato di tossicodipendenza del ON, mettendolo il relazione ai reati da lui commessi. Il ricorso va, pertanto, rigettato con del ricorrente alle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006