Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
Le ricerche (obbligatorie e permanenti) del latitante non incontrano limiti od obblighi di espletamento secondo i criteri e nei luoghi indicati dalla legge ai fini della dichiarazione di irreperibilità, ma devono essere complete onde ottenere prova dell'effettività della volontaria sottrazione all'arresto e, con essa, alla presenza nel processo.
Commentario • 1
- 1. Tunisi, trasferimenti, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2009, n. 47229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47229 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 20/10/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 4537
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 20481/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) EZ TR, N. IL 04/05/1975;
2) IS AR, N. IL 12/02/1978;
avverso la sentenza n. 1056/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 18/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Pietroboni Stefano di Treviso, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 18 settembre 2008, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 ottobre 2007 dal Tribunale di Tre viso nei confronti di EZ AS e IS RB ha assolto i predetti dal delitto di rapina loro contestato al capo A) per non aver commesso il fatto ed ha ridotto la pena inflitta in relazione alla rapina di cui al capo B) ad anni cinque di reclusione ed Euro 1.500 di multa ciascuno.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale e il difensore degli imputati. Nel ricorso proposto dal Procuratore generale si lamenta vizio di motivazione in riferimento al fatto che, in merito alla rapina sub B), la difesa dell'CU aveva prodotto, accanto alla restante documentazione esaminata in sentenza dai giudici a quibus, anche un documento dal quale risultava che lo stesso IS era ricoverato il 10 aprile 2005 presso un ospedale in Albania. Da qui la richiesta di annullamento della sentenza in riferimento alla condanna dello stesso imputato in relazione al reato sub B).
Nel ricorso proposto nell'interesse degli imputati si svolgono, nel primo motivo, diffusi rilievi tesi a contrastare la tesi dei giudici a quibus, secondo la quale le ricerche del latitante non coincidono con quelle relative alla emissione del decreto di irreperibilità, sottolineandosi, in particolare, come non sarebbe altrimenti avvalorata la volontarietà nella sottrazione all'arresto. Sarebbero state dunque violate le garanzie di legge circa i diritti partecipativi dell'imputato e compromessa la regolarità delle notifiche. Si lamenta, poi, nel secondo motivo che siano state utilizzate come elemento di prova le individuazioni fotografiche, in quanto non assunte con le formalità di legge. Nel terzo motivo si lamenta che il giudice di appello non abbia preso in considerazione la certificazione dalla quale risultava che il 10 aprile 2005, l'IS si trovava ricoverato in Albania, il che comprometterebbe anche l'affidabilità della ricognizione nei confronti pure del EZ.
È fondato il ricorso proposto dal Procuratore generale e dal difensore degli imputati in riferimento alla mancata delibazione, da parte dei giudici dell'appello, della documentazione dalla quale risultava che l'IS si trovava ricoverato il 10 aprile 2005 in ospedale in Albania. Tale omessa doverosa verifica, riflettendosi sulla presenza fisica dell'imputato in Italia il giorno in cui era stata commessa la rapina, oggetto di condanna, assume un risalto specifico anche in riferimento alla posizione del coimputato, giacché, ponendosi quella prova a fulcro della attendibilità da annettere alla individuazione fotografica di entrambi gli imputati da parte della persona offesa - sulla quale si è sostanzialmente fondato lo scrutinio di colpevolezza, vivacemente resistito dai ricorrenti - soltanto all'esito dell'accertamento dell'alibi dedotto sarà possibile procedere nuovamente ad una compiuta delibazione della responsabilità penale di entrambi gli imputati;
responsabilità, va aggiunto, da scandagliare ex novo, e con piena libertà di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale, per l'assunzione delle prove ritenute necessarie, alcune delle quali lumeggiate dallo stesso procuratore generale nel proprio ricorso, rassegnato in favore dell'IS.
Sono invece infondate le doglianze in rito, sviluppate essenzialmente sulla pretesa nullità della vocatio in iudicium derivante dalla irrituale declaratoria di latitanza. È ben vero, infatti, che questa Corte, come rammenta il ricorrente, ha avuto modo di affermare in due pronunce che, in materia di notificazioni, la previsione dell'art.169 c.p.p. comma 4, dettata in vista dell'emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittimità della emissione del decreto di latitanza, che è una forma di irreperibilità, qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo, essendo tale procedura elemento per valutare il grado di completezza delle ricerche (Cass., Sez. 1, 24 aprile 2007, Dalipi;
Cass., Sez. 6, 22 gennaio 2009, p.m. in proc. Bambach). Del pari va rammentato che, sempre al lume della giurisprudenza di questa Corte, si è anche affermato che l'erronea dichiarazione di latitanza, formulata in assenza di prove della volontaria irreperibilità qualificata dalla consapevolezza che il provvedimento restrittivo è stato o può essere stato emesso, determina la nullità degli atti conseguenti, in specie della citazione a giudizio e della sentenza contestualmente pronunciata, che pertanto deve essere annullata senza rinvio (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 2008, Caccavallo). Il tutto d'altra parte, in linea con i dieta della Corte Europea dei Dritti dell'Uomo, la quale, in tema di processo in absentì a e di violazione del principio sancito dall'art. 6, par. 1 e 3, della CEDU, ha in più occasioni avuto modo di ribadire che la semplice assenza dell'imputato dai suoi luoghi di residenza non integra circostanza sufficiente a dimostrare che il medesimo fosse a conoscenza del processo a suo carico, così che la sua latitanza possa attribuirsi alla sua volontà di celarsi alla giustizia o di rinunciare in modo inequivocabile al suo diritto di apparire all'udienza (cfr., fra le altre, sentenza del 12 giugno 2007, TI c. Italia, ric. n. 19321/03; nonché sentenza del 1 marzo 2006, VI c. Italia, ric. n. 56581/00). Ciò non toglie, peraltro, che, da un lato, il richiamo all'art. 169 c.p.p., comma 4, si rivela, nel caso di specie, del tutto inconferente, giacché tale norma, iscritta nella disciplina delle notificazioni per l'imputato del quale risulti notizia della residenza o della dimora all'estero, si riferisce alla ipotesi in cui si disponga di elementi tali da far ritenere che l'imputato stesso sia reperibile in un determinato Paese straniero, ma non si abbia contezza dello specifico recapito in cui egli risulta reperibile (tale è, infatti, il senso da annettere all'univoco riferimento al caso in cui non si abbiano "notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1"). Sotto altro profilo, le ricerche nel luogo di nascita - di cui il ricorso lamenta il mancato espletamento - hanno uno specifico significato, a norma dell'art. 159 c.p.p., per l'irreperibile che sia nato in [...], posto che, per lo straniero, il semplice dato relativo al luogo di nascita - ove in effetti può non aver mai vissuto - si appalesa, in sè, del tutto neutro. Sotto un terzo ed ultimo profilo, non può infine non osservarsi come le obbligatorie e permanenti ricerche del latitante non soffrano, come è evidente, specifici limiti od obblighi di espletamento secondo i criteri e nei luoghi enunciati dall'art. 159 c.p.p., occorrendo soltanto la relativa "completezza", nella diversa prospettiva della "effettività" della volontaria sottrazione all'arresto e, con essa, alla presenza nel processo. Considerato, pertanto, che l'KU risulta essere stato tratto in arresto in Italia (a Serra Lerici) il 2 marzo 2008, in quanto colpito da vari provvedimenti restrittivi, anche in fase di esecuzione, e che, di conseguenza, non appare evocabile una "insufficienza" di ricerche - delle quali, per di più, non è dato sapere se estese o meno anche al di fuori del territorio nazionale - non può dirsi sussistente alcun vizio della declaratoria di latitanza del medesimo e del coimputato, specie ove dedotta presupposto di una mancata ricerca degli stessi nel luogo di nascita. Il provvedimento ricognitivo e dichiarativo dello status di latitante, è, quindi, e per concludere sul punto, una statuizione destinata a verificare il carattere esaustivo delle ricerche eseguite, sulla base di una valutazione ispirata ad un criterio di certezza rebus sic stantibus: cioè, con riferimento alla situazione concreta accertata in quel momento, senza che possano rilevare, ai fini della sua legittimità, e quindi delle notificazioni in virtù di esso eseguite, le eventuali informazioni successivamente pervenute o elementi, come quelli dedotti nella specie, di carattere meramente congetturale (cfr. al riguardo, Cass. Sez. 6, 10 aprile 2003, Datilo).
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, per nuovo giudizio, alla luce delle circostanze e nell'ambito dei limiti dianzi evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009