Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA 0 32 38/ 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.24355/00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Cron.2442 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.
4.12.02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: € MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DEL TESORO, domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge li rappresenta e difende,
- ricorrenti -
contro
AR MA AU, elettivamente domiciliata in Roma alla via Carlo Poma, 2 presso l'avv.G. Sante Assennato, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente- 5071 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.2318 del 24.8.2000, reg. gen. n.2318 del 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi, Udito l'avy. Sante Assennato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto Con sentenza del 24.8.2000 il Tribunale di Brescia rigetta l'appello del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro confermando la condanna il Ministero dell'Interno a ripristinare la pensione di invalidità indebitamente revocata nei confronti di IA IA US. L'accoglimento della domanda è stato fondato sulla consulenza tecnica svolta in appello che aveva confermato che la IA era affetta, già all'epoca della revoca, da una grave broncopatia ostruttiva asmatiforme, con asma cronica, solo parzialmente controllabile con farmaci, ed ipertensione arteriosa.. Propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi i Ministeri dell'Interno e del Tesoro, resiste con controricorso la IA. Pur denunciando con il primo motivo del ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 legge n. 118 del 1971 le censure dei ministeri ricorrenti, svolte con il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), -2- investono la motivazione della sentenza ove ha condiviso le consulenze di primo grado e di appello in ordine all'accertamento dei presupposti sanitari alla data della revoca. Rilevano che i consulenti hanno ignorato le risultanze degli accertamenti clinici e strumentali esperiti in sede amministrativa, che avevano evidenziato nel 1997 un compensu farmacologico della più grave patologia respiratoria. If venir meno del compenso farmacologico si era avuto solo successivamente con il peggioramento accertato nel 1998 e confermato dagli accertamenti esperiti nel 1999. Deducono, pertanto, la illogicità della retrodatazione al momento della revoca del superamento della soglia invalidante. Le censure sono infondate. Esse non tengono conto dei due rilievi del consulente di appello, che all'atto della visita da parte della Commissione medica amministrativa era in atto una terapia intensiva e che questa determinava effetti collaterali di aumento della frequenza cardiaca e di diminuzione della massa ossea. In presenza di questi rilevanti effetti collaterali non appare illogico l'avere disatteso le risultanze degli accertamenti in sede amministrativa e di avere escluso anche all'epoca il compenso, in quanto detti accertamenti erano condotti in una situazione di terapia farmacologica intensiva, non protraibile nel tempo a causa dei gravi effetti collaterali, e che non conferiva, pertanto, il carattere tendenzialmente stabile dell'emendabilità alla malattia polmonare. La retrodatazione della esistenza dello stato invalidante è stata inoltre logicamente accertata in relazione al natura cronica e lentamente ingravescente della -3- ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. II DILLA LEGGE 11-3-73 N. 533 malattia ed alla mancanza, per contro, di eventi clinici di aggravamento precipitanti il quadro clínico. Si deve concludere che non sussistono i vizi logici o di insufficienza della motivazione denunciati e per il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno attribuite al procuratore della controricorrente distrattario. P OM La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di ло, возбите cassazione, che liquida in € 10,00% oltre € 1.300,00 di onorario in favore dell'avv. Sante Assennato distrattario. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Тешала IL CANCELLERE Depositato in Cancelieria 55 MAR. 2003 elle oggi. - 4-