Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 1
L'affidamento al servizio sociale è misura alternativa alla sola detenzione e pertanto l'esito positivo del periodo di prova comporta esclusivamente l'estinzione della pena detentiva e non invece della pena pecuniaria o delle misure di sicurezza. Infatti l'estinzione della pena consegue in tal caso ad una forma di espiazione della pena con modalità alternative alla detenzione e non ha pertanto come effetto quella di impedire l'applicazione delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 210 comma secondo cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2004, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
7 62/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/12/2004
SENTENZA
N. 4966104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CHIEFFI SEVERO
N. 013335/2004 2. Dott. MOCALI PIERO
3. Dott. GRANERO FRANCANTONIO
4. Dott. DUBOLINO PIETRO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA ле sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
Filmmele EUDA SORVEGLIANZA di ROMA
nei confronti di:
ы N. IL 22/06/1972 б 1) ZA RE NA decreto avverso ORDINANZA del 26/01/2004
GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CHIEFFI SEVERO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Annullamento com pronnedimentsrimuis de impugnate.
Con decreto 26/01/2004 il Magistrato di Sorveglianza di Roma - dopo aver dato atto che il periodo di prova, cui ON CI AN era stata sottoposta, aveva avuto esito positivo giusta ordinanza 02/10/2003 del
Tribunale di Sorveglianza di Roma – ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame della pericolosità sociale (al fine di espulsione) avanzata dal P.M. sull'assunto che, as eguito di esito positivo dell'affidamento, era intervenuta l'estinzione della pena.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'ultimo comma dell'art. 47 ord. penit., deducendo in particolare che l'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla sola pena detentiva e che la locuzione "ogni altro effetto penale” non contiene alcun riferimento alle misure di sicurezza, le quali costituiscono una conseguenza del reato distinta dalla pena.
Il ricorso è fondato.
Invero le Sezioni Unite di questa Corte (vedi Sez. Un. sentenza n. 27 del
16/10/1995, proc. Sessa, rv. 202272) si sono già occupate della questione sotto il profilo del rapporto tra affidamento in prova al servizio sociale e pena pecuniaria, affermando il principio secondo cui l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue solamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria. Non vi è dubbio che tale principio è applicabile anche al caso di specie, tenuto conto che gli argomenti posti a fondamento della decisione delle Sezioni Unite sono analoghi a quelli prospettati nella presente decisione. Infatti va rilevato che anche tenendo conto della normativa
-
relativa alla evoluzione delle misure alternative non si rinvengono argomenti convincenti al fine di superare il dato testuale, costituito dal fatto che, come si desume in modo inequivocabile dall'intitolazione del capo sesto
1 (titolo primo) dell'ordinamento penitenziario e dal coordinamento del primo comma con l'ultimo comma dell'art. 47 ord. penit., l'affidamento al servizio sociale deve essere inquadrato tra le misure alternative alla sola detenzione, di guisa che l'esito positivo del periodo di prova non può che comportare l'estinzione della pena detentiva e non anche della pena pecuniaria o delle misure di sicurezza, che peraltro non sono menzionate nella disposizione in esame.
Né può essere sufficiente a superare il dato testuale la locuzione "ogni altro effetto penale", contenuta nell'ultimo comma dell'art. 47 ord. penit., alla quale non segue la specificazione "della condanna". Infatti, come giustamente osservato dal P.G. nella requisitoria scritta, le misure di sicurezza vanno tenute distinte dalla nozione "altro effetto penale", dove il termine "altro" sta proprio a significare che l'effetto penale va tenuto distinto dalla pena principale. Tale interpretazione trova conferma non solo nell'art. 20 c.p., dove le pene principali sono distinte dalle pene accessorie, definite effetti penali della condanna, ma anche da altre norme, tra le quali va ricordato l'articolo
178 c.p. in materia di riabilitazione, dove si parla di "ogni altro effetto penale della condanna". Né tale interpretazione può ritenersi in contrasto con il disposto di cui all'art. 210 co. 2 c.p., secondo cui "l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza", tenuto conto che l'estinzione della pena, disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 47 ord. penit., non rientra nei casi tradizionali di estinzione della pena previsti dagli artt. 171
e segg. c.p., ma consegue ad una forma di espiazione della pena con modalità alternative alla detenzione.
-Pertanto poiché l'esito positivo della prova per un verso non esclude l'applicazione di eventuale misura di sicurezza personale eventualmente disposta con la sentenza di condanna e dall'altro non lascia desumere in modo automatico il venire meno della pericolosità sociale - l'ordinanza impugnata
е 2 deve essere annullata con rinvio al Magistrato di Sorveglianza di Roma, che nel nuovo giudizio valuterà in concreto se sia venuta meno la pericolosità sociale del condannato tanto da escludere l'applicazione della misura di sicurezza.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.
Roma 14/12/2004
Sow Il Presidente Il Consigliere est.
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DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
17 GEN 2005
IL CANCELLIERE
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