Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
L'art. 19, comma primo, della legge 22 maggio 1975 n. 152, nell'estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965 alle persone indicate nell'art. 1 numeri 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956, legittima l'imposizione dell'obbligo della cauzione previsto dall'art. 3-bis della citata legge n. 575 del 1965 nell'ipotesi di applicazione di misura di prevenzione personale anche ai proposti che siano dichiarati socialmente pericolosi a norma dell'art. 1, n. 1 e 2, della legge 1423 del 1956, e non della legislazione antimafia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 21.9.1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 5063
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI BRUNO " N. 10754/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI IT CL n. il 09.01.1967
avverso decreto del 10.12.1998 CORTE APPELLO di CATANIA Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI Lette le conclusioni del P.G. Dott. Verderosa che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese.
OSSERVA
In data 10.12.1998 la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto da NG TO AU e, per l'effetto, confermava il decreto pronunciato dal locale Tribunale il 29.4.1997 con cui al NG era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per il periodo di un anno e sei mesi, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con una cauzione di lire 3.000.000.
Il difensore del NG proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del decreto per i seguenti motivi: a) violazione degli artt. 3 e 4 l. 1423/56 e agli artt. 1 e 3 bis 1. 575/65 in riferimento alla illegittima imposizione di una cauzione;
b) violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al giudizio di pericolosità sociale attuale;
c) illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p. nella parte in cui prevede la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità o di rigetto del ricorso. Il ricorso non ha fondamento.
Nell'esame del secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che nella costante giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in materia di applicazione delle misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità presuppone una oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere apprezzamenti meramente soggettivi da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché muniti di base obiettiva, come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunce per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto emergente da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass., Sez. I, 30 gennaio 1997, Lo Scrudato;
Cass., Sez. I, 8 marzo 1994, P.G. in proc. Scaduto;
Cass., Sez. VI, 21 maggio 1993, Bertuca). In relazione alla intrinseca natura della valutazione di pericolosità, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel riconoscere che l'autonomia e le peculiarità del procedimento di prevenzione, rispetto al procedimento penale, si esternano anche sul terreno probatorio, nel senso che per l'accertamento della pericolosità sociale non sono richieste le prove necessarie per l'affermazione della responsabilità penale, di guisa che la stessa prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192, comma 2^ c.p.p. (gravità, precisione e concordanza), essendo sufficienti anche semplici indizi (Cass., Sez. I, 22 settembre 1995, Basilotta;
Cass., Sez. I, 4 luglio 1994, Frongia;
Cass., Sez. I, 17 gennaio 1992, Marafioti): in tale ottica, è stato ritenuto che siano utilizzabili come elementi sintomatici di pericolosità anche le denunce per gravi reati (Cass., Sez. I, 4 febbraio 1994, Cartagine) e i fatti acquisiti in un procedimento penale conclusosi con una pronuncia assolutoria (Cass., Sez. Un., 3 luglio 1996, Simonelli e altri). Alla luce dei precedenti principi risulta indubbia la correttezza logica e giuridica delle linee argomentative del decreto impugnato in cui sono stati esattamente considerati come altamente significativi di attuale pericolosità sociale del proposto le precedenti condanne per i reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, l'ulteriore condanna per spaccio di droga pronunciata dal Tribunale di Catania in data 20.3.1997 e le recenti denunce per violazione degli obblighi impostigli con il decreto applicativo della misura di prevenzione a causa della frequentazione di soggetti pregiudicati.
Pertanto, poiché risulta sorretta da motivazione del tutto adeguata sia sul piano logico che giuridico, la valutazione compiuta dai giudici della prevenzione non è inficiata dai prospettati vizi logici ed è, dunque, non censurabile nel giudizio di legittimità, anche con riferimento alla durata della misura e all'imposizione dell'obbligo di soggiorno che appaiono strettamente correlati all'accertato grado di pericolosità.
Non ha fondamento neanche la censura attinente alla imposizione della cauzione. Invero, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che l'art. 19, comma 1 l.22.5.1975, n. 152, nell'estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui alla l. 31.5.1965, n. 575 alle persone indicate nell'art. 1 n. 1 e 2 l. 27.12.1956, n. 1423, legittima l'imposizione dell'obbligo della cauzione previsto dall'art. 3 bis della citata l. 575/65 nell'ipotesi di applicazione di misura di prevenzione personale anche ai proposti che - al pari del NG - siano dichiarati socialmente pericolosi a norma dell'art. 1 n. 1 e 2 l. 1423/56 e non ai sensi della legislazione antimafia (Cass., Sez. I, 16 dicembre 1996, Rinaldi;
Cass., Sez. I, 21 gennaio 1993, Callandro;
Cass., Sez. I, 11 dicembre 1989, Marcellino). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Poiché questa Corte ritiene di non dovere pronunciare condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende, risulta irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999