Sentenza 19 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2003, n. 12662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12662 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/11/2003
Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1832
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 022197/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO UG;
2) DE LE CE;
avverso DECRETO del 24/02/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile avvocato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Su richiesta del Procuratore della Repubblica, il Tribunale di Milano, con decreto del 30 gennaio 2001, disponeva il sequestro di beni mobili ed immobili nella disponibilità di PP NI, sul presupposto della illecita provenienza degli stessi, esistendo una sproporzione tra il valore di detti beni ed i redditi leciti dichiarati ed accertati.
Con successivo decreto del 22 febbraio 2002, lo stesso Tribunale sottoponeva PP NI alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per tre anni e confiscava i beni sottoposti a sequestro.
In seguito ad impugnazione del proposto e della moglie De LE CE, proprietaria di alcuni beni confiscati, la Corte di Appello di Milano, rigettata l'eccezione della difesa in ordine alla pretesa inapplicabilità della confisca ex legge 575/65 a PP dichiarato socialmente pericoloso ai sensi dell'articolo 1 n. 1 della legge 1423/56, posti in evidenza gli elementi dai quali era possibile desumere la pericolosità sociale del proposto ed esaminata la documentazione, ritenuta inadeguata ed inattendibile, prodotta dalle parti per dimostrare la legittima provenienza dei beni confiscati, confermava tutte le disposizioni del decreto impugnato. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione PP NI e CE De LE, che deducevano i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inapplicabilità alle persone ritenute socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 1 nn. 1 e 2 della legge 1423/56 della misura patrimoniale della confisca, prevista e disciplinata dall'articolo 2 ter della legge n. 575/65; in proposito i ricorrenti sollecitavano la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per dirimere un preteso contrasto giurisprudenziale;
2) Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione della misura patrimoniale in discussione, alla pretesa inversione dell'onere della prova della illegittima provenienza dei beni confiscati ed alla mancata valutazione frazionata del patrimonio nella disponibilità del ricorrente.
3) Insussistenza della pericolosità attuale del proposto. Con successivo atto del giorno del 16 aprile 2003 i ricorrenti, nel riproporre i motivi indicati, indicavano a sostegno delle loro tesi alcune sentenze della Suprema Corte, tra le quali Cass., Sezione 5^, 28 marzo 2002, n. 23401. Con motivi aggiunti del giorno 8 maggio 2003 i ricorrenti in ordine agli illeciti riconducibili all'articolo 648 c.p. contestati a PP il giorno 16 dicembre 2000, producevano un avviso di deposito degli atti ex articolo 415 bis c.p.p. e facevano rilevare che tra gli indagati non vi era il ricorrente.
Con successiva memoria difensiva del 18 novembre 2003 PP NI comunicava alla Corte di Cassazione che era stato aperto un procedimento a seguito di una sua denunzia per simulazione di reato in ordine alla pretesa detenzione di sostanza stupefacente;
chiedeva, tenuto conto di tale circostanza, un rinvio dell'udienza fissata per il giorno successivo.
In pari data e con altra memoria il ricorrente PP precisava che il procedimento dinanzi indicato era per il delitto di calunnia a carico del cognato NT PU, come da dichiarazione della segreteria della Procura.
Come già rilevato il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiedeva rigettarsi i ricorsi.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da PP NI e De LE CE sono infondati.
Va subito detto che i fatti nuovi sottoposti al vaglio di questo Collegio con le citate memorie concernenti, come già osservato, un deposito di atti ex articolo 415 bis c.p.p. e l'apertura di un procedimento penale a carico del cognato di NI PP, non possono essere esaminati e valutati dalla Corte di Cassazione, non essendo consentito in sede di legittimità produrre nuovi elementi di prova non previamente sottoposti alla valutazione dei giudici di merito. Inoltre la pendenza di un procedimento penale a carico di persona, peraltro nemmeno coinvolta nella presente procedura, non consente l'accoglimento della istanza di rinvio della trattazione della causa.
Gli elementi indicati dal ricorrente sarebbero idonei, secondo la sua prospettazione, ad escludere la attualità della pericolosità di PP.
Ora a parte la considerazione relativa alla impossibilità di esaminare in questa sede i predetti documenti, va detto che non si comprende come sia possibile dal semplice deposito di atti ex articolo 415 bis c.p.p. desumere che PP non c'entra con i fatti desumibili dagli stessi, dal momento che non è dato sapere se si tratti o meno dello stesso procedimento penale nel quale era coinvolto PP, la cui posizione, peraltro, potrebbe anche essere stata stralciata.
Del tutto ininfluente appare poi l'apertura di un fascicolo relativo ad una istanza di riapertura, avanzata da PP, di un procedimento penale archiviato.
La decisione impugnata, invece, ha correttamente e giustamente valorizzato i due procedimenti penali a carico di PP, già gravato, peraltro, da numerosi precedenti penali, della fine dell'anno 2000 per ritenere la pericolosità attuale del ricorrente. A distanza di pochi mesi da tali fatti - entrambi sarebbero stati commessi nel mese di dicembre del 2000 - venne emesso il provvedimento di sequestro dei beni e successivamente quello impositivo delle misure di prevenzione personale e patrimoniale. Il tempo trascorso dai fatti giustamente non è apparso alla Corte di merito tale da determinare una valutazione sulla pericolosità sociale diversa da quella compiuta dai giudici di primo grado, non essendo stati, peraltro, riscontrati elementi diversi dal semplice passaggio del tempo che potessero consentire di mutare giudizio sulla pericolosità dello PP.
Quanto alla pretesa manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni immobili bisogna rilevare che il sindacato di legittimità sul provvedimento in materia di prevenzione, coerentemente alla sua natura e funzione, è limitato alla violazione di legge e, quindi, non si estende ad un controllo sulla adeguatezza e coerenza logica dell'iter giustificativo della decisione.
I ricorrenti, inoltre, sul piano formale hanno denunciato il vizio di motivazione, ma in realtà hanno sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione gli elementi fattuali valutati dai giudici di merito suggerendo una diversa ricostruzione dei fatti.
Quindi, anche se si volesse seguire il filone giurisprudenziale che ritiene possibile la denuncia, con il ricorso per Cassazione, del vizio di motivazione anche in materia di prevenzione, il motivo è inammissibile risolvendosi in censure di merito.
Non è poi vero che i giudici di merito hanno invertito l'onere della prova;
essi, infatti, hanno discusso tutte le prospettazioni difensive relative alla pretesa legittimità dei beni confiscati ed hanno esaminato tutti i documenti prodotti a sostegno delle tesi difensive, ma hanno ritenuto in alcuni casi infondate le deduzioni della difesa ed in altri del tutto insufficiente la documentazione prodotta.
In tali ultime situazioni hanno rilevato che i ricorrenti non avevano assolto all'onere di allegazione che certamente su di loro incombe;
infatti una volta che i giudici hanno provato la pericolosità del proposto ed hanno dimostrato che i beni dei quali abbia la disponibilità sono, quanto a valore, del tutto sproporzionati ai redditi legittimamente percepiti e dichiarati, spetta agli interessati allegare documenti che consentano ai giudici di ritenere la provenienza legittima di alcuni e/o di tutti i beni confiscati. Infondata è anche la pretesa mancata valutazione frazionata dei beni confiscati, perché anzi i giudici di merito hanno esaminato singolarmente ciascun bene sottoposto prima a sequestro e poi a confisca ed hanno ritenuto che tutti avessero un provenienza illecita o che fossero frutto di reimpiego di danaro illecitamente ottenuto. Resta, infine, da esaminare il problema della applicabilità alle persone pericolose ex articolo 1 della legge 1423/56 della legge antimafia n. 575 del 1965. Gli argomenti addotti dai ricorrenti per escludere detta applicabilità sono infondati.
La questione, già sottoposta al vaglio della Corte di merito che la ha rigettata, è stata riproposta sostanzialmente negli stessi termini a questa Corte di legittimità. Essa è infondata per tutte le ragioni precisamente indicate dalla Corte di merito Non è ravvisabile nemmeno un reale contrasto giurisprudenziale perché esiste un solo precedente (Cass. 10 giugno 1993, Musto), richiamato dai ricorrenti, che ha stabilito la inapplicabilità delle misure patrimoniali previste dalla legge 65/55 ai soggetti pericolosi indicati dall'articolo 1 nn. 1 e 2 della legge 1423/56, contraddetto da numerose sentenze della Suprema Corte precedenti e successive. Non si tratta, quindi, di indirizzi giurisprudenziali in conflitto, ma di un isolato precedente in contrasto con tutti gli altri arresti giurisprudenziali. Il Collegio ritiene fondato l'indirizzo prevalente perché in tema di misure di prevenzione, per il disposto dell'articolo 19, comma primo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, così come modificato dall'articolo 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327, che prevede che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 - disposizioni contro la mafia - si applichino anche alle persone indicate dall'articolo 1 n commi primo e secondo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sussiste una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi da cui traggono, almeno in parte, i mezzi di vita, risultando estesa a questi ultimi la disciplina introdotta per i primi (così Cass., Sezione 5^, sent. N. 38 del 25 gennaio 1999, Galasso ed altri). In effetti il rinvio alla legislazione antimafia disposto dall'articolo 19 della legge n. 152/75 ha un carattere formale e si estende, quindi, a tutte le modifiche successivamente introdotte alla predetta normativa (vedi anche Cass. 11 ottobre 1995, rv. 202509;
Cass. 25 marzo 1997, rv. 207019 e Cass. 21 settembre 1999, Gangi). L'estensione della legislazione antimafia anche ai soggetti genericamente pericolosi si giustifica ampiamente proprio per la finalità che si intende perseguire, consistente in entrambi i casi nell'impedire l'ingresso nel mercato di denaro frutto di illeciti traffici.
Ne a diverse conclusioni può condurre la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 55/90. I ricorrenti hanno sostenuto che il fatto che detta norma, nel definire l'ambito di applicazione della normativa antimafia, abbia esplicitamente previsto che i proventi di alcuni tipi di reato - condotte previste dagli articoli 629, 630, 644, 648 bis, 648 ter c.p. e dalle disposizioni sul contrabbando - possano essere confiscati, fa comprendere che quando i proventi derivino da altri illeciti e sia ravvisabile una pericolosità generica e non qualificata le misure di prevenzione patrimoniale previste dalla legge 55/90 non possano essere applicate. La tesi è infondata perché la normativa richiamata in realtà non ha innovato quella precedente, ma ha voluto soltanto rendere più agevole l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ogni qualvolta si ritenga che il proposto abbia tratto provento dalle specifiche attività delittuose elencate nell'articolo 1 della legge 55/90. Nei casi previsti da tale legge non vi è, quindi, bisogno di dimostrare che il soggetto vive abitualmente di tali proventi, essendo sufficiente che il bene da sequestrare e poi confiscare costituisca il provento di uno di quei reati.
Per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale con riferimento ad illeciti diversi da quelli specificamente indicati nell'articolo 1 della legge 55/90 in caso di pericolosità generica vi è, invece, bisogno che il proposto viva, almeno in parte, dei proventi dei delitti commessi.
Trattasi, quindi, di istituti diversi e di conseguenza la normativa precedente, che non è stata abrogata espressamente, non si può ritenere implicitamente abrogata.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati ed i ricorrenti condannati a pagare in solido le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004