Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
È esclusa l'operatività delle norme che disciplinano l'estradizione, e quindi anche del principio di specialità, in tema di misure di prevenzione, le quali sono applicabili in base a un giudizio di pericolosità attuale del soggetto e sono finalizzate non all'irrogazione di sanzioni penali, bensì alla tutela della sicurezza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2002, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/12/2002
Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 3792
Dott. CANZIO VA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 024415/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL SS N. IL 07/08/1947;
2) NI OV N. IL 18/07/1954;
3) NI LI N. IL 21/03/1964;
4) HI US N. IL 09/03/1944;
avverso decreto del 30/01/2001 Corte appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMMELLI TORQUATO;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto dei ricorsi.
Con decreto 10.04.2000 il Tribunale di Roma ha applicato ai soggetti indicati in epigrafe la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Roma per 5 anni. In sede di appello la durata della misura è stata ridotta ad anni 2 nei confronti della OR e ad anni 4 nei confronti del LE, con decreto 30.01.2001 della Corte di appello di Roma, avverso il quale i difensori dei pervenuti hanno proposto ricorso.
Per il ON si assume che, giunto in Italia estradato dalla Spagna, è stato sottoposto alla misura in questione, limitativa della libertà, in violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. recepito dalla "Convenzione europea" (art. 14). Nel merito si censura il provvedimento che si limita ad enunciare "dati processuali", senza dare adeguata ragione;
tra l'altro, la misura è stata irrogata (nel massimo) utilizzando illogicamente elementi in precedenza non ritenuti idonei, tanto che un primo giudizio di prevenzione si è favorevolmente risolto nei confronti del ricorrente.
Per il CH si assume che l'art. 14 L. n. 55/90 ha esteso le misure di prevenzione di carattere patrimoniale agli indiziati di appartenere ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - misure originariamente previste per le consorterie mafiose -, ma nulla ha previsto per quelle di carattere personale. Sicché i giudici di merito hanno ancorato la misura personale alla pericolosità "generica", diversa da quella (qualificata) originariamente contestata, così violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Per la OR si adduce che da un'interpretazione sistematica della normativa attinente alle misure di prevenzione si evince che l'art.19 della L. n. 152/75 non ha innovato la disciplina della legge n.1427/56, sicché non può ritenersi che la disciplina di cui alla legge n. 575/65 si applichi a persone diverse da quelle indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, per cui ove non si ricada in quest'ultima categoria è sempre necessario il preventivo avviso del Questore. Tanto che si è resa necessaria un'apposita norma (art. 14 L. n. 55/90) per estendere la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla L. 575 citata ai non appartenenti a consorterie mafiose. Nella specie, comunque, manca ogni motivazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1 nn. 1 e 2 della suindicata legge n. 1423, essendosi riciclate esclusivamente le considerazioni svolte dal giudice nel giudizio di cognizione, pur essendo stata enunciata l'autonomia del giudizio di prevenzione - e non va soltaciuto che il giudice del merito ha concesso alla ricorrente l'attenuante della minima partecipazione in riferimento ad una specie di concorso esterno al reato associativo.
Per il LE si censura che non vi è stata nei suoi confronti "una regolare contestazione" e non vi è stata la possibilità di un'adeguata difesa, giacché la sintesi fatta dal presidente del Tribunale ha un contenuto talmente generico da non costituire contestazione in senso tecnico. In conclusione, non è stata adeguatamente valutata la pericolosità del ricorrente (incensurato, posto agli arresti domiciliari), essendo pervenuti i giudici di appello alla sola riduzione della misura in oggetto benché le iniziative "imprenditoriali" del prevenuto in discorso abbiano avuto basi lecite, avendo egli "investito e disinvestito" capitali del fratello AU di legittima provenienza. L'Avv. Minghelli ha presentato note aggiuntive in favore della OR e del LE.
In ordine a dette note la Corte osserva: quelle relative alla OR depositate il 2.12.2002 sono fuori termine (art. 611 u.p. c.p.p.). Comunque, quanto ad esse allegato ed altresì quanto allegato e posto fondamento delle note depositate il 19.11.2002 concernenti la medesima OR e LE, non può esser preso in considerazione in questa sede, esulando dai poteri della Corte Suprema l'acquisizione documentale, sicché dei relativi contenuti - non prospettati al giudice di merito - trasposti in memorie difensive non può tenersi conto.
Inoltre, essendo ormai cessata l'esecuzione della misura di prevenzione personale applicata per la durata di due anni alla OR, il relativo ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. L'interesse ad impugnare, invero deve persistere fino al momento della decisione (Sez. Un.
6.12.96 n. 20). Nulla per spese e Cassa ammende, in difetto di soccombenza della OR.
Nondimeno, pur non essendo previsto nella materia l'istituto della revisione, per gli eventuali riflessi della misura applicata (arg. Ex art. 10 l. 31.5.65 n. 575 e succ. modif.) resta, eventualmente, azionabile la procedura della revoca, (ex nunc o ex tunc) prevista dal secondo comma dell'art. 7 l. n. 143/56 (Sez. Un. 30.3.98 n. 18). Quanto al CH, va rilevato che l'art. 14 l. 19.3.90 n. 55 ha esteso l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla l. 575/1965 ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti;
non era necessario alcun riferimento alle misure di prevenzione personali, operando già, in virtù dell'art. 19 l.152/1975 modificata dall'art. 13 l. 327/1988, l'estensione della medesima l. n. 575 agli appartenenti alle categorie indicate dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della l. n. 1423/1956 - la consolidata giurisprudenza ha ritenuto tale rinvio di carattere formale e quindi esteso anche alle disposizioni in materia di carattere patrimoniale sopravvenute a detta lette del 1975 (tra le altre, Cass. Sez. 1^ 11.11.1985 Nicoletti 11.12.1989 Marcellino, 21.1.1993 Caliandro, 16.12.1996 Rinaldi, 21.09.1999 Gangi).
In relazione alla derubricazione della pericolosità "qualificata" in quella "generica", è ormai consolidata giurisprudenza che ciò possa avvenire senza violazione del diritto di difesa ove il prevenuto, come nella specie, sia stato messo in condizione di esserne a conoscenza e di esercitare i suoi diritti in contraddittorio in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della misura di prevenzione (tra le altre, Cass. Sez. 5^ 25.1.99 n. 38). Passando all'esame del ricorso del LE, i cui motivi sono ai limiti dell'ammissibilità incentrandosi in larga parte in richiesta di rivalutazione del merito, la Corte territoriale ha congruamente sul suo inserimento nel riciclaggio di denaro partecipando agli utili, "costituendo il referente in Italia del fratello AU - da anni latitante in Spagna per droga - il cui denaro riscuoteva e gestiva, curandone la ripartizione ai soci o la consegna ai soggetti materialmente incaricati dagli investimenti". Indicando fatti specifici e la fonte da cui li hanno tratti, i giudici del merito hanno coerentemente concluso indicando nel prevenuto "il perno essenziale e determinante delle operazioni" illecite poste a fondamento della ritenuta pericolosità. Ciò non ostante, la Corte di appello di Roma ha ritenuto equo ridurgli la durata della misura a quattro anni.
Quanto al ON, in aderenza alla ripetuta giurisprudenza (tra le altre, Cass. Sez. 1^ 26.11.1979 Buenguer e Sez. 6^ 10.2.1998 Merico), è esclusa l'applicazione dell'istituto dell'estradizione e quindi anche del principio di specialità in tema di misure di prevenzione, le quali sono applicabili in base ad un giudizio di pericolosità attuale del soggetto. L'estradizione è limitata all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza o di misure restrittive della libertà personale, con esclusione delle misure di prevenzione, le quali non sono finalizzate all'applicazione di sanzioni penali, ma alla tutela della sicurezza pubblica (Cass. Sez. 1^ 21.1.1987 Ferraro). Va, dunque, esclusa l'estradizione dalle condizioni di promovibilità del procedimento di prevenzione, in cui il giudizio è sulla pericolosità sociale del soggetto, non sulla sua responsabilità penale.
Nel resto il ricorso del AR si sostanzia in inammissibile richiesta di rivalutazione del merito a fronte di complete, corrette e logiche argomentazioni adottate dalla Corte di appello, che ha analizzato e valutato le fonti di prova della pericolosità del prevenuto (tra cui le intercettazioni telefoniche e ambientali, le acquisizioni documentali, le dichiarazioni dell'operatore economico Stefano Rubini), espressamente indicandone il ruolo in riferimento al "traffico in grande stile di sostanze stupefacenti", quale referente romano dell'associazione per delinquere facente capo a Primo Ferraresi, nonché partecipe all'associazione criminosa con a capo AU LE dedita a operazioni di riciclaggio di capitali ingenti prevalentemente d'illecita provenienza - in particolare i proventi del traffico di droga conferiti proprio dal Ferraresi -. Conclusivamente i ricorsi del AR del CH e del LE vanno rigettati, con la condanna in solido dei medesimi al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OR AB per sopravvenuta carenza d'interesse; rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti AR VA, CH IU e LE AN in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003