Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2013, n. 8061
CASS
Sentenza 23 gennaio 2013

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In tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto penalmente rilevante il deposito dei rifiuti avvenuto non nel luogo di raccolta ma su un piazzale privo dei necessari presidi di sicurezza).

Commentario1

  • 1Rifiuti.Deposito temporaneo escluso in caso di collocazione di un cassone sulla
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025

    Rifiuti.Deposito temporaneo escluso in caso di collocazione di un cassone sulla pubblica via. Per luogo di produzione del rifiuto va inteso non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto ma anche quello nella disponibilità del produttore che sia funzionalmente collegato al precedente, non si vede come il tratto della carreggiata di una strada provinciale su cui era collocato il cassone possa rientrare nel perimetro delimitato dalla previsione normativa. Va aggiunto, in ogni caso, che l'onere di dimostrare l'esistenza del collegamento fra il luogo di stoccaggio e quello di produzione dei rifiuti incombe sulla parte privata che deduce la liceità del deposito temporaneo. Cass. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2013, n. 8061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8061
Data del deposito : 23 gennaio 2013

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