Sentenza 8 giugno 2005
Massime • 1
Per l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (art. 94 d.P.R. 9.10.1990 n. 309) non opera il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, stabilito dall'art. 4 bis della Legge n. 354 del 1975 in relazione a condanne inflitte per determinati reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2005, n. 34250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34250 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 08/06/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2291
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 046847/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
1) NN DE N. IL 15/02/1963;
avverso ORDINANZA del 27/10/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E. (conformi);
OSSERVA
Il Procuratore Generale del distretto ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha concesso a NN TT l'affidamento terapeutico. Con un primo motivo denuncia violazione dell'art. 4 bis L. 26.7.1975 n. 354 e mancanza di motivazione, in quanto il beneficio era stato concesso a condannato per reato di cui al co. 1, primo periodo, della disposizione citata (partecipazione ad associazione di narcotrafficanti), per il quale vige il divieto di ammissione ai benefici penitenziari se non siano acquisiti "elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata", senza verificare la sussistenza di tale requisito ne' considerare le argomentazioni prospettate dall'ufficio del P.G. a sostegno dell'applicabilità di tale disciplina anche all'affidamento "in casi particolari", riservato ai tossicodipendenti. Con un secondo motivo viene censurata l'omessa verifica dell'attestazione di tossicodipendenza e della corretta valutazione di idoneità del proposto programma terapeutico da parte della struttura pubblica ai sensi dell'art. 113, co. 2 lett. a) e b), del D.P.R.
9.10.1990 n. 309. Infine, viene denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità del condannato.
Il ricorso è infondato. La tesi secondo la quale la preclusione prevista riguardo ai condannati per reati di cui all'art. 4 bis L. n. 354/1975 si applicherebbe a tutte le misure alternative, non esclusa quella disciplinata dall'art. 94 D.P.R. n. 309/1990, non è condivisibile. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 377 del 1997, ha chiarito che l'affidamento "in casi particolari", di cui al citato art. 94, pur inserendosi come "species" nel "genus" dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta differenziata dell'ordinamento penale, giustificata dalla singolarità della situazione dei suoi destinatari (tossicodipendenti e alcooldipendenti) cui è specificamente conformata. Esso quindi, pur non del tutto estraneo alla logica generale dell'affidamento in prova - risocializzazione del soggetto attraverso regimi diversi da quello carcerario - si fonda su presupposti e persegue finalità nettamente differenziati. In base a tale affermazione di principio ed al rilievo che la materia è disciplinata in maniera completa ed autonoma dallo specifico testo legislativo in materia di tossicodipendenza, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto la misura alternativa in esso prevista sottratta alle preclusioni che l'art. 4 bis della legge di ordinamento penitenziario n. 354/1975 stabilisce per quelle di cui al capo 6^ della stessa legge (Cass., Sez. 1^, 25.3/ 17.41 998, Bruzzone); conclusione rafforzata dalle modifiche poi introdotte dalla L. 27.5.1998 n. 165, che ha anche formalmente abrogato la disposizione dell'art. 47 bis, contenuta nel capo 6^ della L. n. 354/1975, che originariamente prevedeva l'affidamento "in casi particolari" ed era peraltro già implicitamente venuta meno con la integrale riformulazione della disciplina ad opera del T.U. n. 309/1990. La piena autonomia dell'affidamento terapeutico trova ulteriore espressione nella diversa e più favorevole disciplina, rispetto alle altre misure alternative, introdotta dalla L. n. 165/1998 riguardo al limite di pena che consente la sospensione dell'ordine di carcerazione.
Quanto alle residue censure sollevate con il gravame, è pacifico che il Tribunale di sorveglianza non è vincolato dai pareri degli organi sanitari pubblici circa lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma di recupero, dovendo tra l'altro la sua valutazione estendersi al di là degli aspetti meramente terapeutici per investire la funzione risocializzante e quella preventiva dell'affidamento, che rimangono pur sempre connaturate alla "logica generale" della misura;
non gli è peraltro vietato attenersi alla valutazione "sanitaria", ove la ritenga esente da fondati rilievi, come ha fatto nel caso di specie. Le obiezioni avanzate in proposito dal ricorrente si risolvono d'altra parte in censure generiche in punto di fatto. In particolare, non è fondatamente prospettabile una "preordinazione" (o, piuttosto, simulazione) della tossicodipendenza sull'assunto che il soggetto, attesa la lunga detenzione e la conseguente, forzata astensione, non potrebbe più considerarsi (fisicamente) dipendente dagli stupefacenti;
va al proposito ricordato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della misura alternativa in questione, viene in rilievo anche la dipendenza psicologica. Nè assume importanza decisiva il mancato accertamento di opportunità lavorative o di occupazione in attività socialmente utili, requisito richiesto ai fini di diverse misure alternative (semilibertà), ma non riguardo all'affidamento in prova, ordinario o terapeutico. Quanto infine alla pericolosità del soggetto, il giudice "a quo" la ritiene ragionevolmente attenuata in ragione della remota data di commissione del reato, dell'assenza di precedenti e pendenze, del positivo andamento del programma di recupero, e a tale valutazione il ricorrente contrappone un suo diverso apprezzamento delle medesime risultanze sulla base di parametri logici alternativi, che non vale a configurare vizio di legittimità.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005