Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12244
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha esaminato il ricorso proposto dalla TI S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva rigettato l'opposizione avverso ordinanze-ingiunzioni prefettizie relative alla circolazione di un autocarro con cronotachigrafo non funzionante. La società ricorrente, titolare dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, contestava la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito, lamentando l'errata valutazione del giudice di merito riguardo alla causa del guasto, all'assenza di negligenza nella manutenzione, all'impossibilità di controllo del mezzo fuori sede e alla tempestività delle istruzioni impartite al conducente. In particolare, la TI S.p.A. sosteneva che il guasto si fosse verificato per usura del separatore dei dischi, un evento non prevedibile e non imputabile a colpa della società, e che l'amministrazione avesse l'onere di provare il nesso psichico tra la società e l'evento lesivo. Venivano inoltre sollevate censure relative alla violazione di norme comunitarie e nazionali sulla manutenzione e riparazione del cronotachigrafo, nonché sull'esclusione del caso fortuito e sulla carenza di prove sufficienti della responsabilità. La Prefettura di Varese si era costituita in giudizio resistendo al ricorso.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi addotti dalla TI S.p.A. In primo luogo, ha chiarito che la colpa del titolare dell'autorizzazione al trasporto sussiste sia quando il veicolo inizia la circolazione già con il cronotachigrafo non funzionante, sia quando il malfunzionamento si verifica nel corso della circolazione e tale fatto sia rimproverabile al titolare. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva correttamente individuato la colpa nella negligenza della società per omessa idonea manutenzione del mezzo, circostanza che avrebbe evitato la rottura dei dischi usurati, superando così le argomentazioni difensive relative al veicolo fuori sede e alle istruzioni impartite. La Corte ha altresì dichiarato inammissibili le censure relative all'incertezza della causa tecnica del guasto e all'inesigibilità di un controllo quotidiano, qualificandole come mere censure di merito. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura relativa alle istruzioni impartite al personale per genericità. Riguardo alla violazione di norme comunitarie, la Corte ha precisato che la tempestiva riparazione del guasto, pur necessaria, non esclude la responsabilità per la violazione già commessa, ma vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo. Infine, i motivi relativi all'esclusione del caso fortuito e alla carenza di prove sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata aveva motivato compiutamente sulla sussistenza della responsabilità della società. Le spese processuali sono state compensate.

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In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi: 1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare.

In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto di cose, la tempestiva riparazione del guasto del cronotachigrafo, ai sensi dei commi settimo e ottavo dell'art. 179 cod. strada, non esclude - attesa la espressa salvezza prevista nel primo di essi - la responsabilità del trasgressore per la già consumata violazione dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (relativi alla circolazione del veicolo con cronotachigrafo non funzionante), ma vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12244
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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