Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 2
In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi: 1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare.
In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto di cose, la tempestiva riparazione del guasto del cronotachigrafo, ai sensi dei commi settimo e ottavo dell'art. 179 cod. strada, non esclude - attesa la espressa salvezza prevista nel primo di essi - la responsabilità del trasgressore per la già consumata violazione dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (relativi alla circolazione del veicolo con cronotachigrafo non funzionante), ma vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12244 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI SPA, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato GUIDO NINNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TAGLIAFERRI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI VARESE, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 188/99 del Tribunale di VARESE, depositata il 09/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ninni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi TO TI e la TI s.p.a., rispettivamente conducente e proprietaria, nonché titolare dell'autorizzazione al trasporto, di un autocarro del quale era stata accertata dalla polizia stradale, il 9 ottobre 1995, la circolazione con cronotachigrafo non funzionante, in violazione dell'art. 179 del codice della strada, proponevano opposizione avverso le ordinanze- ingiunzioni nn. 3581/1995 e 3784/1995 loro notificate dalla Prefettura di Varese, che non aveva accolto i ricorsi amministrativi proposti dagli interessati.
L'adito Tribunale di Varese - Sez. distaccata di Gavirate, riunite le cause ed espletata l'istruttoria testimoniale e documentale, con sentenza del 9 dicembre 1999 rigettava i ricorsi. Accertato in fatto che, alla data del verbale redatto dalla polizia, il cronotachigrafo non funzionava da una settimana e che per accorgersene sarebbe stato sufficiente aprirlo consultandone il foglio interno (in mancanza di una spia di segnalazione), con riferimento ai motivi di opposizione il Tribunale osservava, in particolare (per quanto qui ancora interessa):
- che andava escluso il difetto dell'elemento psicologico dell'illecito, lamentato dalla TI s.p.a. in relazione alla circostanza che il guasto al cronotachigrafo si sarebbe verificato quando il veicolo si trovava fuori sede. Ed invero, posto che l'apparecchio aveva cessato di funzionare a causa della rottura, per usura, del separatore dei dischi, era evidente la negligenza della ricorrente per non aver provveduto alla idonea manutenzione del mezzo, si da evitare l'evento: i controlli periodici, provati dalla società, si erano, cioè, rivelati insufficienti;
- che, del pari, andava esclusa la sussistenza del caso fortuito, cui imputare il guasto, atteso che, al contrario, si era trattato di "evento ordinariamente connesso all'impiego del veicolo (l'usura del separatore dei dischi), per nulla eccezionale ed imprevedibile". La sentenza del Tribunale è impugnata con ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, dalla TI s.p.a., la quale espressamente chiarisce che l'impugnazione è limitata al capo della sentenza relativo al rigetto del ricorso (n. 3080/1997) da essa proposto, quale titolare dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3748/95. Resiste con controricorso la Prefettura di Varese. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso, deducendo insufficienza e contraddittorietà della motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l'elemento psicologico dell'illecito in capo alla TI s.p.a.
Lamenta la ricorrente:
a) che il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto:
- aa) dell'incertezza della causa tecnica del mancato funzionamento del cronotachigrafo (l'individuazione di essa nella rottura per usura del separatore dei dischi non risulta, secondo la ricorrente, affatto dimostrata in corso di causa, atteso che, come si evince dalla dichiarazione in atti della DU s.r.l., officina autorizzata per il tipo di veicoli industriali in oggetto, tale causa era stata indicata soltanto come probabile);
- ab) dell'esistenza di varie circostanze che deponevano nel senso della esclusione della responsabilità della TI s.p.a. (l'essersi l'anomalia verificata a veicolo in viaggio fuori del controllo del datore di lavoro;
l'essere la società dotata di un rilevante parco automezzi;
l'avere la stessa ricevuto i fogli del cronotachigrafo dall'autista soltanto il 15 ottobre 1995; l'essere il tachimetro funzionante;
il mancato rientro dell'automezzo in sede nel fine settimana precedente;
l'avere la società impartito al proprio personale dettagliate istruzioni "in materia di cronotachigrafo");
b) che era onere dell'Amministrazione - la quale non vi aveva ottemperato - provare, atteso che la responsabilità del titolare dell'autorizzazione al trasporto ex art. 179, terzo comma, c.d.s. non ha carattere oggettivo, la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito: il che comportava, nella fattispecie, "dimostrare (...) l'esistenza di un nesso psichico fra il titolare dell'autorizzazione (...) e l'evento lesivo (cronotachigrafo non funzionante), tenendosi presente che tale elemento può sussistere soltanto quando la violazione della norma non avrebbe potuto verificarsi senza il di lui concorso materiale o morale, come nell'ipotesi in cui egli abbia provocato, con la propria condotta (es. con la manomissione dell'apparecchiatura), tale conseguenza, oppure anche nell'ipotesi in cui lo stesso, essendosi accorto del mancato funzionamento del cronotachigrafo, non lo abbia tempestivamente fatto riparare)". Mentre, invece, nella fattispecie era emerso che:
ba) da un lato, il mancato funzionamento dell'apparecchio era imputabile non già a fatto e colpa della società, bensì soltanto alla probabile usura del separatore dei dischi;
- bb) dall'altro, l'essersi l'anomalia verificata per la prima volta giovedì 5 ottobre 1995 (mentre nel fine settimana 7-8 ottobre il veicolo non era rientrato in sede, essendo rimasto presso l'abitazione del conducente), in un momento in cui il titolare della licenza era impossibilitato ad effettuare controlli sul cronotachigrafo, faceva escludere comunque l'addebitabilità alla ricorrente, a qualsiasi titolo, dell'ipotesi di illecito prevista dalla legge. La locuzione normativa "mette in circolazione", infatti, va intesa nel significato di "^immettè, e cioè consente che la circolazione inizi", mentre il potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore di trasporto ha limiti oggettivi e può essere esercitato soltanto quando il conducente è in sede ovvero quando, essendo fuori sede, chieda disposizioni ai preposti o comunichi loro preventivamente cosa intende fare o non fare, e ciò non era avvenuto nella fattispecie;
- bc) nemmeno poteva essere imputata alla TI s.p.a. una responsabilità colposa per omessa manutenzione del cronotachigrafo, giacché la società disponeva di un parco automezzi di 40 elementi, che era quindi impossibile controllare tutti ogni giorno. La società eseguiva controlli periodici e, allorché riscontrava anomalie, prontamente interveniva;
- bd) fra l'altro, nella specie la società aveva avuto a disposizione soltanto il 15 ottobre 1995 i fogli del cronotachigrafo relativi al periodo da lunedì 2 ottobre a giovedì 12 ottobre (essendo obbligatorio tenere a bordo del veicolo i fogli di registrazione relativi ai cinque giorni lavorativi precedenti, ai sensi delle leggi francese e tedesca, e, comunque, della settimana in corso e dell'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente, ai sensi del Reg. CEE n. 3821/1985); pertanto, essendosi il guasto verificato il 5 ottobre, la società era nell'impossibilità di accorgersene prima dell'accertamento della violazione, eseguito dalla polizia stradale il 9 ottobre. Inoltre nel fine settimana 7-8 ottobre l'autocarro non era rientrato in sede, ma era rimasto presso l'abitazione del conducente, da dove era direttamente ripartito, senza passare per la sede, lunedì 9 ottobre;
- be) l'agente verbalizzante, sentito come teste, aveva genericamente affermato che l'anomalia sussisteva da una settimana, e ciò contrastava all'evidenza con i documenti prodotti dall'opponente, dai quali si ricavava che il guasto si era verificato due giorni (lavorativi) prima;
- bf) nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla TI s.p.a. anche perché il tachimetro, il cui mancato funzionamento è indice palese della rottura del cronotachigrafo, era perfettamente funzionante, e gli stessi verbalizzanti non avevano contestato ne' la manomissione di quest'ultimo, ne' il mancato funzionamento del primo;
- bg) la TI s.p.a. aveva fatto sottoscrivere al conducente dell'autocarro (come a tutti i propri dipendenti), all'atto dell'assunzione, un "aggiornamento professionale degli autisti" e un ordine di servizio al personale viaggiante, contenenti precise disposizioni circa il comportamento da tenere in caso di rottura del cronotachigrafo: circostanza, questa, che esclude l'eventuale ipotesi di culpa in eligendo o in vigilando, la quale, comunque, nel caso in cui, come nella specie, per legge sia ritenuto responsabile della violazione anche il conducente, deve essere specificamente provata dall'Amministrazione.
2. - Il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 8, secondo comma, d.l. 6 febbraio 1987, n. 16 e 179, terzo comma, c.d.s., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la TI s.p.a. avesse messo in circolazione il veicolo con il cronotachigrafo non funzionante.
Osserva la ricorrente che l'imputabilità dell'illecito amministrativo in discussione al titolare dell'autorizzazione al trasporto non può prescindere dal concorso materiale o morale di questi con il conducente del mezzo. Tale concorso nella fattispecie non sussisteva, avendo essa impartito istruzioni dettagliate al conducente, in forza delle quali quest'ultimo sapeva che doveva conservare i fogli di registrazione e che il cronotachigrafo non doveva essere manomesso e sapeva, altresi, come comportarsi in caso di guasto all'apparecchio. Se, ciò nonostante, il conducente aveva deciso, di sua iniziativa, all'insaputa del datore di lavoro, di circolare con il cronotachigrafo non funzionante, nessuna responsabilità (se non oggettiva, esclusa dalla legge) poteva ascriversi alla società, la quale non poteva dirsi che avesse "messo in circolazione" l'automezzo irregolare, giacché l'illecito era dipeso dalla rottura fortuita del cronotachigrafo, della quale la società era all'oscuro, non essendo il veicolo rientrato in sede, e potendo, per converso, il potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore di trasporto essere esercitato, per i limiti oggettivi di tale attività imprenditoriale, soltanto quando il conducente è in sede o, essendo fuori sede, chiede disposizioni ai preposti o comunica loro le sue intenzioni (il che non era avvenuto). Pertanto nessuna negligenza poteva essere addebitata alla TI s.p.a., neppure a titolo di culpa in vigilando, perché l'estensione del suo parco automezzi (40 di proprietà, più 20 di collaboratori autonomi) e relativi autisti, da un lato, e la lunga durata dei viaggi, dall'altro, impedivano oggettivamente alla stessa di esercitare un controllo quotidiano e costante sull'osservanza, da parte dei conducenti, dei loro doveri.
3. - I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la evidente connessione (attenendo entrambi all'elemento psicologico dell'illecito) e la parziale ripetitività.
Essi non possono trovare accoglimento.
3.1. - Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio per cui sussiste la colpa del titolare dell'autorizzazione al trasporto di cose nelle seguenti ipotesi: 1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il cronotachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge;
2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare (Cass. 10412/1994, in motivaz., con riferimento, per l'esattezza, alla fattispecie delineata dall'art. 8 d.l. n. 16/1987, conv. in l. n. 132/1987, che è stata successivamente trasfusa nell'art. 179 c.d.s.). La sentenza impugnata, per superare l'argomentazione difensiva - ribadita nel ricorso per cassazione - fondata sulla circostanza che il guasto si era verificato quando il veicolo si trovava fuori sede, individua la colpa della opponente nella negligenza per non aver provveduto alla idonea manutenzione dell'automezzo, che avrebbe, se eseguita, evitato la rottura dei dischi usurati. Si versa, dunque, nella seconda delle ipotesi sopra considerate (mancato funzionamento del cronotachigrafo verificatosi nel corso della circolazione) e non nella prima (inizio della circolazione del veicolo già con il cronotachigrafo guasto), non potendosi intendere per inizio della circolazione, ai fini che qui interessano, altro che la partenza dalla sede dell'impresa di trasporto.
Tanto precisato, può più specificamente osservarsi quanto segue. 3.2. - In ordine al profilo a) del primo motivo, va preliminarmente richiamato il principio, affermato dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la motivazione della sentenza non deve necessariamente contenere la espressa menzione e confutazione di tutte le risultanze processuali e di tutte le allegazioni difensive di parte, essendo sufficiente che il giudice dia conto dell'iter argomentativo da lui seguito, in maniera idonea a consentirne la comprensibilità e verificabilità.
Nella specie, come si è già visto, la sentenza impugnata radica chiaramente, sia pur sinteticamente, la colpa della opponente nella omessa idonea manutenzione dell'automezzo (che avrebbe, se eseguita, evitato la rottura dei dischi usurati), con ciò superando l'argomento difensivo dell'essersi il guasto verificato quando il veicolo si trovava fuori sede. Si tratta di motivazione non soltanto in sè logica e concludente, ma che neppure è posta in crisi dai rilievi mossi dalla ricorrente.
Quanto ritenuto dal giudice di merito, infatti, assorbe ogni altra considerazione in ordine a quasi tutte le circostanze sinteticamente richiamate dalla ricorrente sub ab) e più ampiamente dalla stessa illustrate, sia pure sotto altro profilo, nel prosieguo della esposizione, come sopra riportato sub bb), bd), be) e bf). Si tratta, infatti, di circostanze tutte attinenti ad obiezioni (non avere la società messo in circolazione l'automezzo con il cronotachigrafo non funzionante;
non aver potuto controllare il funzionamento dell'apparecchio essendo il veicolo fuori sede;
non essere il guasto neppure deducibile dal mancato funzionamento del tachimetro) irrilevanti in relazione alla fattispecie di colpa ritenuta dal Tribunale (mancato funzionamento del cronotachigrafo verificatosi nel corso della circolazione), in quanto volte ad escludere la diversa fattispecie (v. supra, n. 3, punto 1) consistente nell'aver consentito l'inizio della circolazione con il cronotachigrafo guasto per aver omesso di vigilare sulla funzionalità di quest'ultimo prima dell'inizio della circolazione. Ciò che rileva nella fattispecie qui considerata, invece, è soltanto verificare se la rottura dell'apparecchio, a circolazione già iniziata, sia rimproverabile al titolare dell'autorizzazione al trasporto.
In tale prospettiva potrebbe, in astratto, assumere rilievo un'altra circostanza evidenziata dalla ricorrente: l'avere essa impartito al proprio personale dettagliate istruzioni "in materia di cronotachigrafo". Sennonché il ricorso non specifica quale fosse il contenuto di tali disposizioni, neppure al punto bg) del primo motivo, ove si parla genericamente di disposizioni circa il comportamento da tenere in caso di rottura del cronotachigrafo (dunque, peraltro, a guasto già avvenuto), ne' nel secondo motivo, ove si fa solo presente che, in forza di dette disposizioni, il personale sapeva che doveva conservare i fogli di registrazione e che il cronotachigrafo non doveva essere manomesso (circostanze irrilevanti perché estranee all'illecito come qui configurato) e sapeva, altresì, come comportarsi in caso di guasto all'apparecchio (ma non si da, peraltro, alcuna indicazione sul tale comportamento). La relativa censura, dunque, in quanto generica, fatalmente incorre nella sanzione della inammissibilità.
Nè giova alla ricorrente il puro e semplice richiamo (v. pag. 11 del ricorso) a documenti inseriti nel suo fascicolo di primo grado (un "aggiornamento professionale degli autisti" e un "ordine di servizio al personale viaggiante") o a testimonianze assunte dal giudice di merito (testi MU e TI), atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso, che è un aspetto del principio di specificità dei motivi, impone al ricorrente di riportare nel ricorso stesso il contenuto di documenti o testimonianze richiamati a fondamento delle censure mosse alla sentenza impugnata, in modo da consentire alla Corte di valutarne, sulla base del solo ricorso, la decisività. I rilievi, poi, concernenti la omessa considerazione dell'incertezza della causa tecnica del mancato funzionamento del cronotachigrafo, richiamata sub aa), e la inesigibilità di un controllo quotidiano su ciascuno dei numerosi automezzi utilizzati dalla società, richiamata anche sub bc), sono inammissibili, sostanziandosi in mere, dirette censure di merito: la prima in ordine alla valutazione delle fonti di prova operata dal Tribunale, cui la ricorrente si limita a contrapporre la propria valutazione, secondo la quale, in base a quanto affermato dalla officina DU s.r.l. (peraltro riportato in ricorso in termini del tutto generici), la predetta causa tecnica, individuata dal Tribunale nell'usura dei dischi del separatore, era soltanto probabile, e non certa;
la seconda in ordine alla valutazione della colpevolezza.
3.3. - Quanto al profilo b) del primo motivo di ricorso, va anzitutto osservato che esso sembra fondarsi su una premessa errata in diritto. È, invero, esatto che la responsabilità del titolare dell'autorizzazione al trasporto di cose, ai sensi dell'art. 179, terzo comma, cod. strada, non ha carattere oggettivo e presuppone, quindi, l'accertamento della colpa, sulla base di elementi che è onere dell'Amministrazione accertante addurre in giudizio;
ma la ricorrente, che pure dichiara di basarsi su tale principio, finisce, poi, con il ritenere necessario, negli esempi che propone (manomissione dell'apparecchiatura; mancata tempestiva riparazione del guasto, nonostante la consapevolezza di esso), non l'elemento psicologico della colpa, bensì quello del dolo, che la legge in realtà non richiede. Dall'errore della premessa deriva, quindi, necessariamente l'infondatezza della conseguente censura. Ove, peraltro, si volesse intendere in termini diversi, e più ampi, la premessa in diritto del ricorso, valutando che gli esempi ivi contenuti tradiscano, in realtà, il vero senso della tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente, che sarebbe, invece, quella (corretta) secondo cui non il dolo è richiesto, bensì la semplice colpa, allora il profilo in questione si risolverebbe in una ripetizione del primo, essendo fondato sui medesimi rilievi, e dunque varrebbero le considerazione già svolte in ordine a questo.
3.4. - Quanto sin qui esposto vale anche a dare conto della ritenuta inaccoglibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale vengono, in sostanza, prospettate sotto il profilo della violazione di legge le medesima censure in precedenza avanzate sotto il profilo del vizio di motivazione. Posto, infatti, che, come si è detto all'inizio (n. 3.1), vi è colpa del titolare dell'autorizzazione al trasporto anche allorché - come nella fattispecie è stato accertato dalla sentenza impugnata - il funzionamento del cronotachigrafo, verificatosi durante il viaggio, sia rimproverabile al titolare stesso, nessuna rilevanza può avere la censura - mossa con il motivo in questione - consistente nella esclusione della diversa ipotesi della messa in circolazione del veicolo per colpa del predetto titolare. 4. - Il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Reg. CEE 20 dicembre 1985, n. 3821, censura la sentenza del Tribunale per aver ritenuto la responsabilità della TI s.p.a. nonostante questa abbia immediatamente posto rimedio al guasto del cronotachigrafo non appena le circostanze glielo hanno permesso.
A norma dell'art. 16 cit. - osserva la ricorrente - in caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzata appena le circostanze lo consentono". Che è quanto, appunto, la società ha immediatamente fatto lo stesso 9 ottobre 1995, non appena ricevuta dal conducente notizia dell'infrazione accertata. 5. - Il motivo è infondato.
La tempestiva riparazione del guasto, infatti, non esclude la responsabilità per la già consumata violazione dell'art. 179, terzo comma, c.d.s., come si ricava chiaramente dai commi 7 e 9 dello stesso articolo;
(nel testo modificato dall'art. 94 d. lgs. n. 360/1993). Il primo dei quali stabilisce che: "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni"; e il secondo aggiunge: "Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione". L'art. 16 Reg. CEE n. 3821/85 - si osserva per completezza - si limita a stabilire, oltre a quanto riferito dalla ricorrente: che la riparazione deve essere effettuata durante il percorso allorché il rientro in sede può avvenire dopo una settimana;
che gli Stati membri possono prevedere la facoltà di vietare l'uso del veicolo in caso di mancata riparazione del guasto secondo le regole stabilite;
che durante il periodo del guasto i conducenti devono riportare le dovute indicazioni sul foglio di registrazione o su un foglio ad hoc allegato.
La mera esegesi delle norme del c.d.s., dunque, agevolmente consente di concludere che la tempestiva riparazione del guasto al cronotachigrafo, dopo la consumazione dell'illecito, vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo, ma non l'applicazione della sanzione di cui all'art. 179, terzo comma, c.d.s., che resta ferma. La norma comunitaria, poi, nulla consente di argomentare in contrario, almeno con riguardo alla fattispecie - che qui ricorre - di già consumata violazione dell'art. 179 c.d.s. per essere lo stesso guasto riconducibile a colpa del responsabile: diverse considerazioni essendo, semmai, formulabili soltanto in relazione alla diversa ipotesi di responsabilità derivante dalla omessa tempestiva riparazione del guasto incolpevole (su cui v. Cass. 1979/ 2003). 6. - Il quarto motivo di ricorso, deducendo insufficiente motivazione in ordine alla esclusione del caso fortuito, censura la sentenza impugnata per avere basato tale esclusione sul rilievo, non supportato da alcun riscontro tecnico, che l'usura del separatore dei dischi costituirebbe un evento ordinariamente connesso all'impiego del veicolo, per nulla eccezionale e imprevedibile. Invece, ad avviso della ricorrente, il cronotachigrafo si è guastato improvvisamente, per fatto non addebitatile al comportamento del conducente o del datore di lavoro, che ha sempre sottoposto il mezzo ai necessari controlli periodici.
7. - Il motivo è inammissibile, muovendo alla sentenza impugnata una mera, diretta censura di merito.
8. - Il quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 23, penult. comma, l. 689/1981 e omessa motivazione circa l'assenza di prove sufficienti della responsabilità della società, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, senza alcuna motivazione, del rilievo, svolto dalla opponente in via subordinata, secondo cui nella specie mancava il benché minimo supporto probatorio ed indiziario della pretesa responsabilità della TI s.p.a., laddove, invece, la norma sopra invocata stabilisce che il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. 9. - Il motivo è manifestamente inaccoglibile.
La sentenza, infatti, non contiene alcuna, esplicita o implicita, affermazione contrastante con il principio di diritto richiamato dalla ricorrente: essa semplicemente ritiene - motivando compiutamente sul punto, come si è visto - che la responsabilità della TI s.p.a. trovi fondamento negli elementi raccolti. 10. - Il ricorso va dunque respinto.
È equo compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003