Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2000, n. 4957
CASS
Sentenza 21 gennaio 2000

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L'obbligo giuridico di impedire un determinato evento è configurabile a carico di chi sia al riguardo investito di una posizione di garanzia, in presenza della quale il soggetto, qualora l'evento abbia a verificarsi, può esserne ritenuto responsabile anche a titolo di concorso con l'autore materiale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., premesso che il titolare di una concessione edilizia per la cui realizzazione era necessaria la demolizione di fabbricati preesistenti era da considerare investito di una posizione di garanzia rispetto al corretto smaltimento dei rifiuti costituiti dal materiale di risulta di detta demolizione, ha ritenuto che correttamente egli era stato ritenuto corresponsabile, a titolo di concorso con il titolare dell'impresa appaltatrice,del reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art.51, comma 1, lett.A, del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22).

La disciplina dettata per il deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi dall'art,6, comma 1, lett.m), punto 3, del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22, va intesa (privilegiando doverosamente, fra le varie interpretazioni possibili, quella che risulta più aderente alla direttiva comunitaria di cui il citato decreto legislativo costituisce attuazione),nel senso che il deposito temporaneo potrà essere mantenuto fino al termine di durata di un anno solo se in tutto il detto arco temporale,e cioè complessivamente, non venga superato il limite di 20 metri cubi,assumendo autonomo rilievo la cadenza almeno trimestrale prevista nella prima parte della suddetta disposizione per l'avvio del materiale alle operazioni di recupero o di smaltimento solo quando i vari conferimenti siano tutti inferiori ai venti metri cubi e siano avviati alle suddette operazioni prima del raggiungimento del summenzionato limite quantitativo mentre, in ogni caso, l'avviamento dev'essere effettuato quando il medesimo limite viene raggiunto.

Attesa la specificità dei compiti e delle relative responsabilità attribuiti al direttore dei lavori dall'art.6 della legge 28 febbraio 1985 n.47 e dall'art.2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n.662 (oltre che da altre disposizioni contenute nella legislazione antisismica ed in quella di tutela dei beni ambientali), deve escludersi che il suddetto direttore assuma alcuna posizione di garanzia con riguardo all'osservanza della disciplina in materia di smaltimento di rifiuti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che al direttore dei lavori, solo in quanto tale, potesse addebitarsi la responsabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di risulta della demolizione di fabbricati preesistenti, al posto dei quali dovevano realizzarsi nuovi edifici).

Per "produttore" di rifiuti, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.b), del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22, deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito dall'art.10, comma 1, del citato D.L.G. n.22 del 1997, di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che fosse da considerare "produttore" di rifiuti il titolare di una concessione edilizia la cui realizzazione aveva richiesto la demolizione di edifici preesistenti con conseguente accumulo di una cospicua quantità di materiali di risulta).

Qualora più soggetti siano investiti di un'unitaria posizione di garanzia - come si verifica nel caso degli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti previsti dall'art.10, comma 1, del D.L.G.5 febbraio 1997 n.22 - non è giuridicamente possibile il trasferimento dall'uno all'altro di detti soggetti, mediante accordo interno fra di loro, della suindicata posizione e della connessa responsabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che detto trasferimento potesse aver luogo fra il titolare di una concessione edilizia ed il titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori, ad entrambi i quali era stato addebitato il reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti dai materiali di risulta della demolizione di fabbricati preesistenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2000, n. 4957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4957
    Data del deposito : 21 gennaio 2000

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