Sentenza 21 gennaio 2000
Massime • 5
L'obbligo giuridico di impedire un determinato evento è configurabile a carico di chi sia al riguardo investito di una posizione di garanzia, in presenza della quale il soggetto, qualora l'evento abbia a verificarsi, può esserne ritenuto responsabile anche a titolo di concorso con l'autore materiale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., premesso che il titolare di una concessione edilizia per la cui realizzazione era necessaria la demolizione di fabbricati preesistenti era da considerare investito di una posizione di garanzia rispetto al corretto smaltimento dei rifiuti costituiti dal materiale di risulta di detta demolizione, ha ritenuto che correttamente egli era stato ritenuto corresponsabile, a titolo di concorso con il titolare dell'impresa appaltatrice,del reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art.51, comma 1, lett.A, del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22).
La disciplina dettata per il deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi dall'art,6, comma 1, lett.m), punto 3, del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22, va intesa (privilegiando doverosamente, fra le varie interpretazioni possibili, quella che risulta più aderente alla direttiva comunitaria di cui il citato decreto legislativo costituisce attuazione),nel senso che il deposito temporaneo potrà essere mantenuto fino al termine di durata di un anno solo se in tutto il detto arco temporale,e cioè complessivamente, non venga superato il limite di 20 metri cubi,assumendo autonomo rilievo la cadenza almeno trimestrale prevista nella prima parte della suddetta disposizione per l'avvio del materiale alle operazioni di recupero o di smaltimento solo quando i vari conferimenti siano tutti inferiori ai venti metri cubi e siano avviati alle suddette operazioni prima del raggiungimento del summenzionato limite quantitativo mentre, in ogni caso, l'avviamento dev'essere effettuato quando il medesimo limite viene raggiunto.
Attesa la specificità dei compiti e delle relative responsabilità attribuiti al direttore dei lavori dall'art.6 della legge 28 febbraio 1985 n.47 e dall'art.2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n.662 (oltre che da altre disposizioni contenute nella legislazione antisismica ed in quella di tutela dei beni ambientali), deve escludersi che il suddetto direttore assuma alcuna posizione di garanzia con riguardo all'osservanza della disciplina in materia di smaltimento di rifiuti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che al direttore dei lavori, solo in quanto tale, potesse addebitarsi la responsabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di risulta della demolizione di fabbricati preesistenti, al posto dei quali dovevano realizzarsi nuovi edifici).
Per "produttore" di rifiuti, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.b), del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22, deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito dall'art.10, comma 1, del citato D.L.G. n.22 del 1997, di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che fosse da considerare "produttore" di rifiuti il titolare di una concessione edilizia la cui realizzazione aveva richiesto la demolizione di edifici preesistenti con conseguente accumulo di una cospicua quantità di materiali di risulta).
Qualora più soggetti siano investiti di un'unitaria posizione di garanzia - come si verifica nel caso degli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti previsti dall'art.10, comma 1, del D.L.G.5 febbraio 1997 n.22 - non è giuridicamente possibile il trasferimento dall'uno all'altro di detti soggetti, mediante accordo interno fra di loro, della suindicata posizione e della connessa responsabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che detto trasferimento potesse aver luogo fra il titolare di una concessione edilizia ed il titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori, ad entrambi i quali era stato addebitato il reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti dai materiali di risulta della demolizione di fabbricati preesistenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2000, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 21/01/2000
1. Dott. Pioletti Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " SI Alfredo " N.222
3. " QU UD " REGISTRO GENERALE
4. " VA FR " N.20076/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da GO OR n. Mezzacorona in data 8 ottobre 1959; SI EZ n. a Vezzano il 17 maggio 1948; RZ AR n. Trento il 12 maggio 1956; OR LO n. a Levico Terme il 20 giugno 1952
avverso la sentenza della Pretura di Trento del 2 febbraio 1999 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. A. SI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. De Nunzio che ha concluso per rigetto ricorsi OT GI, SI EZ e ME CA;
A.S.R. per AL
Uditi difensori Merlo Giacomo, Pezcoller Alessio, De Finis Luigi. Svolgimento del processo
OT GI, SI EZ, ME LA e AL NG hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Trento, emessa in data 2 febbraio 1999, con la quale venivano condannati nelle rispettive qualità di legale rappresentante della OT costruzioni s.r.l. esecutore dei lavori, il secondo di legale rappresentante della ME s.r.l. proprietaria della particella, sulla quale è stata realizzata la discarica, la terza di legale rappresentante della Pubblisport s.r.l. committente dei lavori di demolizione del capannone, e l'ultimo in qualità di direttore, dei lavori per il reato di deposito incontrollato di rifiuti, così qualificata l'originaria imputazione di discarica abusiva, deducendo quale motivo comune l'inosservanza del decreto legislativo n.22 del 1997, poiché si era in presenza di un deposito temporaneo, mentre SI EZ e ME LA sostenevano la loro estraneità ai fatti il primo perché solo proprietario dell'area sulla quale erano stati abbandonati i rifiuti e la seconda poiché era l'appaltante della demolizione del capannone, ma non poteva essere responsabile del comportamento dell'appaltatore ne' della tolleranza del proprietario dell'area, tanto più che nel contratto di appalto erano compresi gli oneri per lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e l'indennità di discarica. La ME, inoltre, deduceva la carenza di motivazione al riguardo, la responsabilità del direttore dei lavori cui erano commessi compiti di vigilanza sulla costruzione e, quindi sul materiale di demolizione, l'insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 51 secondo comma del decreto legislativo n.22 del 1997, in quanto non si trattava di rifiuti propri abbandonati in maniera incontrollata e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, perché, una volta, compresi nel contratto di appalto il costo dello smaltimento dei rifiuti non si comprende quale interesse potesse avere l'appaltante. Il OT censurava, invece, l'erronea applicazione dell'art. 10 secondo comma d.lvo cit., perché, quale produttore dei rifiuti speciali provvedeva al conferimento degli stessi ad una società titolare di una discarica, e l'omessa considerazione del breve tempo intercorso tra la produzione dei rifiuti e la loro rimozione ed il temporaneo conferimento in una fossa.
AL NG adduceva quali motivi l'insussistenza della qualifica di direttore dei lavori in capo a questo ricorrente, la non configurabilità di un concorso morale o mediante omissione, la violazione e l'errata applicazione dell'art. 51 secondo comma d.lvo cit., perché il ricorrente non era un'impresa o un ente, e l'assenza di una posizione di garanzia relativa allo smaltimento dei rifiuti, la violazione dell'art. 521 c.p.p., poiché era stato condannato per un fatto diverso anche se meno grave, e la violazione dell'art. 87 d. P.G.R.P. 26 gennaio 1987, che consente l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali propri anche assimilabili agli urbani. Motivi della decisione
Appare opportuno riassumere la vicenda sulla base dell'accertamento effettuato in sentenza dal giudice di merito, giacché il giudice di legittimità non può prendere in considerazione atti del procedimento a meno che non vengano dedotti vizi processuali. "Il Sindaco di Trento il 5 maggio 1997 rilasciava concessione edilizia a favore dei proprietari OR s.r.l. (il cui legale rappresentante era ME LA) e ME s.r.l. (il cui legale rappresentante era SI EZ) per la costruzione di un edificio commerciale sulle pp. ff. 208 e 209/1 previa demolizione di un fabbricato ivi esistente.
La concessione edilizia in questione riguardava la costruzione di un edificio oltre che sulle pp. ff. 208/1 e 209/1 anche sulla p. ed. 4860".
"I lavori...erano...affidati in appalto dai committenti alla ditta OT ZI s.r.l. di OT GI...direttore dei lavori (era) NG AL".
Il contratto di appalto prevedeva che nel prezzo erano compensati i costi per lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta (fl.3 della sentenza).
"La dichiarazione (d'inizio) dei lavori era... depositata il 25 maggio 1997 dagli intestatari della concessione edilizia, dal direttore dei lavori...e dall'esecutore degli stessi". "Il 22 ottobre 1997 tecnici dell'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente della provincia di Trento, a seguito di una telefonata che segnalava un'attività di smaltimento di rifiuti, eseguivano un sopralluogo e all'interno del cantiere accertavano la presenza di un grande scavo nel quale erano stati immessi 1125 metri cubi di materiali provenienti dalla demolizione della p. ed. 4860, senza che fosse mai stata richiesta e rilasciata autorizzazione". "Il titolare dell'impresa edile OT assuntrice dei lavori ha ammesso di aver effettuato personalmente, tramite i suoi operai, lo scavo e l'abbandono dei rifiuti derivanti dalla demolizione dell'edificio, per l'appunto,...di quella costruzione al posto della quale doveva essere edificato, in nome e nell'interesse della ME e del Tasili, un nuovo edificio commerciale".
Il OT "dopo l'intervento dei tecnici comunali (ha provveduto) ad incaricare una ditta autorizzata a smaltirli presso la discarica comunale".
Tali essendo i fatti, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali o una differente prospettazione dei fatti.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n 24, Spina rv.214794 e Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv.212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Alla luce di questi principi verranno esaminate le censure svolte, rilevando come ogni ricorso, in misura maggiore o minore, contiene rinvii all'istruttoria dibattimentale o ad atti del processo, sicché tutte queste deduzioni in fatto come tali sono inammissibili in sede di legittimità.
Occorre notare, poi, che dalla motivazione risulta pure una differente impostazione delle difese, in quanto il Pretore si riferisce ad "attività di recupero", mentre i ricorrenti affermano che nella fattispecie si configura un'ipotesi di "deposito temporaneo".
Tale diversità, che potrebbe derivare anche da un'errata comprensione da parte del giudice (pag. 2 del ricorso di OT), tuttavia, non impedisce di valutare la congruità della motivazione al riguardo per l'esauriente esposizione dei fatti effettuata in sentenza, eventualmente integrando le adeguate argomentazioni con puntuali indicazioni legislative, inesistenti nel testo dell'impugnata pronuncia, nonostante si faccia riferimento alla disciplina di questa normativa.
Nell'esaminare le varie censure è opportuno considerare per primo il motivo comune, giacché, ove fosse fondato, sarebbe inutile scendere all'esame delle singole posizioni dei diversi ricorrenti. Tuttavia, per seguire l'impianto motivazionale della decisione, determinato, forse, da certe impostazioni difensive, che sono trasfuse in alcuni ricorsi (quelli di ME LA, SI EZ e AL), occorre prima soffermarsi sulla responsabilità per omissione ed in particolare sull'omesso impedimento dell'illecito, rilevando, innanzitutto, come la ME ed il SI, in qualità di titolari della concessione edilizia, in cui era prevista la edificazione di un centro commerciale previa demolizione di un capannone e di un fabbricato, devono essere considerati produttori di rifiuti insieme al OT, in virtù del contratto di appalto stipulato e degli obblighi assunti ai sensi delle definizioni contenute all'art. 6 lett. b) del decreto legislativo n.22 del 1997 e s. m..
A tal proposito appare opportuno approfondire una nozione, quella di produttore di rifiuti su cui la dottrina non si è soffermata in maniera puntuale, giacché potrebbe limitarsi detta qualifica soltanto al titolare dell'impresa edile ove il concetto normativamente stabilito venisse interpretato in senso materiale, anche se la dimostrata compartecipazione dell'appaltante e del SI all'attività posta in essere potrebbe, addirittura, far ritenere irrilevante o superata questa problematica.
L'art. 6 primo comma lett. b) del d.lvo n.22 del 1997, che ricalca l'art. 1 della direttiva comunitaria 91/156, intende produttore di rifiuti "la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti", sicché, nella fattispecie, interessa la prima parte della definizione.
Orbene, seguendo la tesi di un Chiaro autore, potrebbe affermarsi che "è stata l'impresa edile a produrre fisicamente i rifiuti da trasportare in discarica e non la persona proprietaria dell'immobile per conto della quale lavora l'impresa".
Tuttavia una simile esegesi non appare condivisibile, poiché interpreta in senso restrittivo ed esclusivamente naturalistico o fattuale o materiale la definizione normativa senza ancorarla ad una visione sistematica del disciplina a tal fine predisposta nell'individuare i soggetti obbligati, anche se il luogo di produzione dei rifiuti viene indicato come "uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro in un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti" (art. 6 lett. i), sicché il legislatore sembrerebbe riferirsi anche nell'individuazione dei soggetti responsabili ad attività materiali, ma, in realtà, è la definizione del luogo di produzione che comporta una considerazione oggettiva delle attività, onde il responsabile quale produttore di rifiuti può essere rintracciato sulla base di una posizione soggettiva non necessariamente materiale, bensì correlata alla produzione di rifiuti.
Peraltro l'art. 2 terzo comma d.lvo cit. per la gestione dei rifiuti "si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti sicché l'ampia dizione ed il concetto di coinvolgimento così atecnico serve a dilatare l'individuazione dei soggetti obbligati e di quelli correlativamente responsabili degli adempimenti stabiliti da detta normativa.
Ed invero il riferimento all'"attività" produttrice di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale ma deve essere estesa pure a quella "giuridica" ed a qualsiasi intervento, che determina, poi in concreto la produzione di rifiuti sicché anche il proprietario dell'immobile committente o l'intestatario della concessione edilizia con la quale si consente l'edificazione di un nuovo edificio previa demolizione di altro preesistente devono essere considerati produttori dei rifiuti derivanti dall'abbattimento del precedente fabbricato.
Una simile esegesi è confortata dall'analisi ermeneutica della disciplina al riguardo ed in particolare dal primo comma dell'art. 10 e dalla nozione di detentore di cui all'art. 6 primo comma lett. c) d.lvo cit., giacché entrambi questi precetti palesano la volontà del legislatore di estendere il campo dei soggetti obbligati o obbligati e di prevedere norme di chiusura tali da impedire comodi trasferimenti di adempimenti e di responsabilità.
Infatti detentore viene definito in maniera tautologica il produttore dei rifiuti, ma anche in maniera residuale la persona fisica o giuridica che li detiene, proprio per escludere che chi con la sua attività, materiale o giuridica, abbia prodotto rifiuti possa sollevarsi dagli obblighi imposti dalla normativa in esame mediante "l'attribuzione" o il conferimento degli stessi ad altri. Inoltre l'art. 10 primo comma d.lvo cit., nell'individuare gli adempimenti dei produttori e dei detentori di rifiuti impone "gli oneri relativi alle attività di smaltimento...a carico del detentore...e dei precedenti detentori del produttore dei rifiuti", predisponendo, quindi una norma di chiusura, che mira ad individuare una serie di obbligati per rendere molto difficile l'inadempimento di attività rilevanti sotto il profilo ambientale.
Nè la tesi restrittiva può essere avvalorata dall'utilizzazione del termine "produttore" al singolare, giacché una simile notazione "ad litteram" oblitera tutta una vasta gamma di diritti reali e personali dalla comproprietà all'usufrutto, dal contratto d'opera all'appalto, nei quali una pluralità di soggetti può effettuare anche l'attività materiale di produzione di rifiuti, mentre in sede legislativa e definitoria viene utilizzato il singolare senza evidentemente escludere la possibilità di includere nella nozione normativa pure vari soggetti.
Perciò, a norma dell'art. 6 primo comma lett. b) d..lvo cit. produttore è chi, persona fisica o giuridica, con la sua attività, materiale o giuridica, abbia prodotto rifiuti.
Tale tesi trova conforto, oltre che nel dato legislativo, in un recente indirizzo giurisprudenziale dei giudici di legittimità civili, secondo cui il proprietario di un'immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuiti in appalto la ristrutturazione o la ricostruzione, giacché incombe sempre un obbligo di vigilanza e di controllo in della responsabilità propria del custode ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. sez. III 30 marzo 1999 n. 3041). Pertanto, a norma dell'art. 10 d.lvo cit., la posizione di garanzia e l'obbligo di attivarsi per impedire l'evento, nonché gli adempimenti necessari per andare esenti da responsabilità discende da detto espresso dettato normativa. specifico della disciplina della gestione dei rifiuti (cfr. su questo aspetto amplius Cass. sez. III ud. 17 dicembre 1999, IV NZ e NI DI in corso di massimazione alla cui motivazione si rinvia per ulteriori approfondimenti). Queste considerazioni anche se svolte senza un espresso richiamo dei predetti precetti, con alcune inesattezze terminologiche ed imprecisioni argomentative (ex. gr. la "posizione di garanzia in ordine ai lavori edilizi" di ME e SI, invece, poi, esattamente individuata in quella di "titolari delle imprese produttrici dei rifiuti"), sono contenute nella pronuncia in esame (fl.2, 3 e 4) e su di esse si fonda la responsabilità dei su nominati ricorrenti. Perciò sarebbe sufficiente detta sintetica notazione per ritenere non fondate tutte le censure, svolte dai ricorrenti ME SI e OT e relative all'insussistenza di una specifica norma che configuri una loro posizione di garanzia.
Tuttavia, anche per fornire risposta ad ulteriori implicazioni e deduzioni, è necessario sinteticamente riferirsi al vasto dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di responsabilità per omesso impedimento di un evento, essendo noto che presupposto per qualsiasi responsabilità omissiva è l'obbligo di attivarsi accompagnato dai necessari requisiti di determinatezza e specialità, e che fondamento della stessa è l'art. 40 capoverso c.p..
L'imputazione di fatti illeciti sulla base della c. d. causalità omissiva si basa sulla necessità dell'ordinamento di assicurare una speciale protezione ad alcuni beni attraverso l'imposizione di obblighi giuridici in capo a soggetti determinati diversi dai titolari dei beni tutelati mentre l'obbligo di impedire eventi dannosi o pericolosi è ancorato alla sussistenza di una posizione di garanzia, definita da illustre dottrina come quelle situazioni di fatto normativamente qualificate cui l'ordinamento collega detto obbligo.
Questa posizione di garanzia è intesa sia in termini di protezione sia di controllo, ma non esclude la possibilità di configurare la responsabilità del garante a titolo di concorso.
Il legale rappresentante dell'impresa risponde di dette omissioni in prima persona, eventualmente in concorso con altri soggetti che abbiano posto in essere la condotta materiale e, come è noto, può andare esente da responsabilità in alcuni casi, in cui non esistano obblighi esclusivamente a lui propri qualora dimostri di aver delegato ad altri i compiti di vigilanza ascrittigli. Nella fattispecie, però, non occorre trattare della problematica della delega in campo ambientale dei suoi limiti e contenuti, poiché nessuno dei ricorrenti ha prospettato una tale situazione, ma è opportuno soffermarsi nei confronti della ME e del SI, sull'eventuale possibilità di ritenere trasferita la posizione di garanzia in virtù del contratto di appalto stipulato dalla prima con il OT ma relativo alla costruzione del centro commerciale, previa demolizione di alcuni manufatti, sicché sarebbe utilizzabile pure dal SI, ove fosse ritenuta ammissibile nella fattispecie concreta.
A tal proposito è necessario ricostruire attraverso le già citate norme impositive gli adempimenti da porre in essere per rispettare l'obbligo di attivarsi al fine della preservazione del bene protetto. Obbligo primario del produttore di rifiuti è quello di provvedere direttamente o indirettamente al loro smaltimento. Infatti il decreto legislativo n.22 del 1997 al primo comma dell'art. 10 prevede che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore e dei precedenti detentori o dei produttore di rifiuti (nella fattispecie i titolari della concessione edilizia ME e SI e la ditta esecutrice delle opere edili cioè il OT), sicché appare già problematico che soggetti responsabili, ciascuno per proprio conto e per espressa previsione normativa, del corretto smaltimento dei rifiuti possano concentrare in uno solo ogni adempimento.
Peraltro, in base all'art. 10 secondo comma "il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
C) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione...", mentre l'art. 10 terzo comma prevede che "la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:...b) in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario...".
Orbene la presenza di diversificati adempimenti e di un'unitaria posizione di garanzia per impedire una gestione dei rifiuti illegale esclude la possibilità di trasferire in capo ad altro soggetto egualmente obbligato il proprio obbligo di controllo e di vigilanza. Peraltro tutti questi adempimenti non esauriscono la misura di diligenza richiesta al detentore e/o produttore dei rifiuti, giacché resta fermo il principio della responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo o nel consumo di beni da cui originano i rifiuti (art. 2 terzo comma d.lvo cit.).
Pertanto, non è possibile trasferire all'altro soggetto, egualmente obbligato per la stessa tutela, la propria posizione di garanzia, in quanto l'individuazione di una pluralità di obbligati (detentore finale, precedenti detentori e produttore dei rifiuti) è stata effettuata dal legislatore per proteggere maggiormente il bene, onde una concentrazione di tutti gli obblighi in un unico soggetto, costituito garante dell'adempimento del dovere primario dello smaltimento o del recupero dei rifiuti in presenza di altri coobbligati, non è ammissibile per via contrattuale. Infatti costituisce situazione affatto diversa, quella in cui l'effettuazione di un compito affidato ad un soggetto (ex. gr. servizio di depurazione delle acque) venga trasferito tramite un contratto di appalto ad un terzo, in capo al quale dovranno, in ogni caso, essere accertate la sussistenza di quei requisiti richiesti per la delega di funzioni (cfr. Cass. sez. III 29 luglio 1998, PM in proc. Moscatelli), giacché non si è in presenza di diversificate posizioni di garanzia di più coobbligati tendenti al raggiungimento del medesimo scopo in funzione cautelare come, invece, accade nella fattispecie in esame.
Pertanto anche questa censura svolta dalla ricorrente ME è infondata.
Inoltre, secondo quanto esattamente notato nell'impugnata sentenza, si è in presenza di rifiuti propri di tutte e tre le imprese coinvolte, poiché "provenienti dalla demolizione di quella costruzione al posto della quale doveva essere edificato, in nome e nell'interesse della ME e del SI, un nuovo edificio commerciale", la cui edificazione era stata affidata all'impresa edile OT.
Questa esatta valutazione, confortata da riscontri fattuali contenuti nella decisione in esame, la corretta affermazione dell'applicabilità dell'art. 51 secondo comma d.lvo n.22 del 1997 ai titolari di imprese detentrici o produttrici di rifiuti "anche in modo non continuativo nel tempo ed in via non strutturale e la delimitazione della permanenza della contravvenzione contestata e di quella ritenuta in sentenza fino al 22 ottobre 199 sicché non assumono rilievo le successive modificazioni della citata normativa attuate con il d.lvo n.389 del 1997 e con la legge n.426 del 1998, sempre che non vengano introdotte ipotesi più favorevoli per gli imputati, renderebbero inutile ogni discussione sull'esatta qualificazione giuridica del fatto, se questo collegio non ritenesse costituire ciò, compito e aspetto istituzionale attribuito a questo giudice di legittimità.
Orbene, bisogna ribadire che nell'ipotesi di inosservanza delle condizioni e prescrizioni di cui all'art. 6 lett. m) d.lvo n.22 del 1997 si configura il reato di deposito incontrollato previsto dal secondo comma dell'art. 51 del medesimo d.lvo e sanzionatpeon le pene stabilite dal primo comma dello stesso articolo (Cass. sez. III 9 ottobre 1997 n. 9168, Ciarcià rv.209544, oggetto di un'inesatta osservazione da parte di un annotatore preoccupato più di evidenziare non chiare locuzione che il senso delle argomentazioni) perché il deposito temporaneo è "irregolare", esiste un'espressa previsione normativa resa ancor più chiara dalle ulteriori modifiche intervenute con i successivi interventi legislativi ed in particolare con la legge n.426 del 1998, il deposito temporaneo "precede un'operazione di gestione... e costituisce un'operazione preparatoria ad una delle operazioni di recupero o smaltimento" (cfr. Corte di giustizia sez. IV 5 ottobre 1999 imp. Lirussi e Bizzaro), sicché "devono (essere adottate) disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano far uso abuso della deroga, prevista...in caso di deposito temporaneo"; deroga che attiene "alle disposizioni sostanziali della direttiva 75/442". Non può essere richiamato il principio di tassatività della fattispecie penale, in quanto, essendo il deposito al di fuori delle operazioni di gestione di rifiuti, la sua eventuale irregolarità non potrebbe essere trasformata in un'attività diversa qual è quella di deposito preliminare o messa in sicurezza, giacché si trascurano la natura derogatoria della disciplina del deposito temporaneo rispetto alla normativa, comunitaria e nazionale, in tema di gestione di rifiuti e l'impossibità di qualificare tale un'attività diversa, perché non rientrante nelle condizioni e nel parametro normativo stabiliti per il e deposito temporaneo e, comunque, non si fiene conto dell'espresso dettato normativo.
Logicamente non può essere invocato quale tertium comparationis per un'eventuale disparità di trattamento o per evidenziare un vuoto normativo la specifica disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi sia per la particolare pericolosità degli stessi, per cui sono stati previsti termini di gran lunga inferiore a quelli ordinari (art. 45 d.lvo cit.), sia per la necessità di bilanciare l'interesse primario della salute con quelli pubblici egualmente fondamentali cui rispondono le strutture sanitarie, sicché è stata prevista tutta una serie di deroghe e di eccezioni al metodo dello smaltimento per termodistruzione.
L'art. 9 del d.P.R n.915 del 1982 come l'attuale art. 14 del d.lvo n.22 del 1997 costituiscono, poi, norma di chiusura del sistema in quanto vietano e puniscono ogni immissione di rifiuti effettuata in ambiente illegalmente e, quindi hanno carattere residuale per le amplissime modalità con cui può realizzarsi (cfr. Cass. sez. III 20 luglio 1996 n. 7321, Vescovi ed altro rv.205792 non massimata sul punto ma alla cui motivazione si rinvia per approfondimenti), sicché anche sotto questo profilo sembra potersi inquadrare la fattispecie in quella del deposito incontrollato punito dal secondo comma dell'art. 51 d. lvo cit..
Individuate le norme che fondano la posizione di garanzia, esclusa la possibilità da parte dei produttori di rifiuti di trasferire contrattualmente a terzi coobbligati, per la identica ragione di protezione, gli adempimenti ad essi incombenti procedutosi alla qualificazione giuridica del fatto, al di là della questione se il direttore dei lavori sia produttore o detentore di rifiuti propri superata nella sentenza impugnata con la prospettazione di un concorso morale e di un obbligo di impedire l'evento per una posizione di garanzia e, in ogni caso, irrilevante in virtù della qualificazione giuridica del fatto effettuata, bisogna rilevare che, in ogni caso, indipendentemente dalla soluzione accolta per l'ipotesi più favorevole dell'insussistenza del reato, il direttore dei lavori non assume alcuna posizione di garanzia in tema smaltimento di rifiuti, giacché altri sono i suoi compiti, individuati dall'art. 6 l. n.47 del 1985, dall'art. 2 comma 60 l. n.662 del 1996,
modificativo dell'art. 4 del D.L. n.398 del 1993 convertito con modifiche in legge n.493 del 1993 e dalla legislazione urbanistica ed edilizia e circoscritti a questo ampio settore (cfr. ex. gr. l. n.1086 del 1971, l. n.64 del 1974, l. n.431 del 1985).
Peraltro la decisione impugnata in maniera tautologica riconosce apoditticamente detta posizione di garanzia senza alcun riferimento alla normativa specifica e dalla stessa fa discendere il potere e l'autorità "idonei e sufficienti per imporre alla ditta assuntrice dei lavori una condotta che non fosse, rimuneratrice dell'interesse generale penalmente protetto" senza accorgersi che detto interesse non è quello relativo alla tutela dell'assetto del territorio o alla protezione del paesaggio all'effettuazione della costruzione a regola d'arte, ma l'altro concernente l'obbligo di smaltimento dei rifiuti da parte dei produttori e dei detentori.
Nè da una generica omissione di controllo per un obbligo, a lui non incombente sia che si accolga la c.d. teoria formale o quella funzione dell'obbligo di impedire l'evento, può farsi discendere un concorso morale per una condotta che si assume apoditticamente agevolatrice del reato senza rilevare l'assenza della condizione necessaria del dovere di controllo in base alla specifica normativa ambientale a meno di non configurare un'effettiva ipotesi di concorso, fondata su differenti riscontri fattuali, nella fattispecie del tutto insussistenti.
Esclusa, comunque, la responsabilità del direttore del lavori ricorrente per il reato a lui ascritto, occorre trattare della deroga alla normativa contemplata in tema di smaltimento o recupero del rifiuti costituita dal c. d. deposito temporaneo.
La delimitazione temporale della cessazione della permanenza escluderebbe oppi rilevanza alle modifiche introdotte dal d.lvo 8 novembre 1997 n.389, sicché se ne tratterà ai soli fini ermeneutici ed, ove sussistente, applicativi di un'ipotesi più favorevole. Il testo originario dell'art. 6 lett. m) del d.lvo n.22 del 1997 qualificava deposito temporaneo "il raggruppamento del rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:...3 - il quantitativo del rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
4 - il deposito temporaneo de ve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche...".
Alla luce di questa nozione legislativamente posta, in una visione formalistica, ma in virtù della natura derogatoria della norma "da interpretarsi in modo restrittivo" (Corte di Giustizia europea 5 ottobre 1999 cit.), potrebbe rilevarsi che i rifiuti erano raggruppati in una particella adiacente e contigua, ma non in quella in cui erano stati prodotti.
Tuttavia tale esegesi contrasta con l'unitaria considerazione dell'attività che ha dato origine alla produzione del rifiuti;
sicché, sotto questo profilo, deve ritenersi adempiuta la predetta condizione. Per quel che concerne l'altra, relativa al limite quantitativo e temporale, deve rilevarsi che nel vigore di detta normativa erano state proposte direttive del termine "ovvero" ritenuto da una parte della dottrina quale disgiuntivo, e da altro indirizzo come esplicativo e congiuntivo.
In sostanza, secondo alcuni del primi commentatori era possibile configurare un deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi sia nel caso in cui non superassero i 20 metri cubi sia ove,
indipendentemente da questo limite quantitativo, fossero asportati con cadenza trimestrale, mentre altri richiedeva il concorrere di dette due condizioni, sicché, qualora i rifiuti avessero superato i 20 metri cubi dovevano essere asportati anche con una cadenza inferiore a quella trimestrale, costituente, in ogni caso, il termine massimo, entro cui avviarli allo smaltimento o al recupero. Dopo l'emanazione di questo decreto la Commissione europea, poiché erano state disattese le osservazioni al progetto del decreto legislativo di attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, su quelli pericolosi e sugli imballaggi e relativi rifiuti procedeva all'apertura della procedura di infrazione contro l'Italia in data 23 settembre 1997 con lettera motivata, in cui, tuttavia, non venivano riprese tutte le osservazioni effettuate al progetto del decreto legislativo, notificato alla Commissione U.E. il 22 ottobre 1996. Per rispondere a questa nota, come è indicato nel preambolo, veniva emanato il decreto legislativo 8 novembre 1997 n.389, il quale recava modifiche al d.lvo n.22 del 1997 ed in parte voleva essere esplicativo di alcuni dubbi o difficoltà ermeneutico pratici già considerati o verificatisi nella breve vigenza della nuova normativa. Subiva modificazioni anche la disciplina delle condizioni previste per aversi deposito temporaneo e, per quel che ci occupa, il n.3 veniva riformulato nel senso che "i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi;
il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuto non supera i 20 metri cubi nell'anno e se, indipendente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori".
La su riferita modificazione è stata oggetto di due differenti analisi ermeneutiche, in parte, ma non completamente, riferibili, sotto il profilo sostanziale, alle tesi avanzate nel vigore della pregressa formulazione.
Infatti da alcuni fautori di una esegesi a livello letterate si è ritenuto definitivamente chiarita la duplicità di alternative, quantitativa e temporale, anche se si sottolineava l'inutilità del limite quantitativo e si evidenziava la sostanziale coincidenza deì termini "raggiunge" e "non supera" i 20 metri cubi sicché si finiva con il non comprendere i differenti periodi temporali (tre mesi ed un anno), onde si proponeva una diversa lettura nel senso che, ove nel corso di tutto l'anno non fossero stati superati i 20 metri cubi i rifiuti potevano essere tenuti in deposito temporaneo per un termine maggiore del tre mesi fino ad un anno.
Da una parte della dottrina si faceva rilevare come il dato testuale finiva con il creare un'alternativa in realtà inesistente e con l'attribuire un'interpretazione abrogante al limite quantitativo, sicché si era in presenza di un risultato logicamente incompatibile e, in parte, in contrasto con i principi comunitari e con il fondamentale diritto alla salute.
Pertanto si proponeva un'altra analisi cimeneutica, che il collegio ritiene più plausibile anche alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia europea del 5 ottobre 1999 su illustrate e del principi, secondo cui ove la norma consenta un'esegesi conforme a Costituzione, il giudice è tenuto a farla propria, dovendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo se risulta impossibile fornire un'interpretazione adeguatrice (cfr. Corte Cost. sent. n. 356 del 1996). Inoltre, qualora si debbano interpretare normative nazionali attuative di direttive comunitarie, ove siano possibili una pluralità di soluzioni ermeneutiche, occorre privilegiare quella più aderente alla normativa comunitaria ed ai relativi principi, tanto più allorché sia intervenuta una decisione della Colte di giustizia europea su una questione preliminare sollevata ai sensi dell'art. 171 del Trattato.
La differente lettura della norma valorizza un'esegesi complessiva della disciplina del deposito temporaneo quale risulta nel pensiero del legislatore ed, aggiungasi, in armonia con diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e con i principi comunitari quali risultano chiaramente esposti dalla più volte citata pronuncia della Corte di giustizia europea.
Punto di partenza di questa analisi ermeneutica è la seconda parte del n.3, in cui è prevista la durata massima di un anno del deposito temporaneo, qualora i rifiuti non pericolosi depositati non superino complessivamente, nell'arco di tutto l'anno i 20 metri cubi ed è stabilita un'eccezione dovuta alle particolari difficoltà di trasporto per le isole minori per le quali il termine massimo è sempre identico, "indipendentemente dalle quantità" complessivamente depositate.
In questo caso la norma è chiara, pur se l'espressione "indipendentemente dalle quantità", necessità di un integrazione, discendente dalla struttura del periodo e dalla "ratio" del termine massimo.
Il legislatore, quindi considera accettabile, in quanto poco rischioso per l'ambiente e conforme ai principi sanciti dagli artt. 4 e 8 della direttiva 75/442, un deposito temporaneo che, senza troppo obblighi e controlli ed in deroga all'art. 8 della direttiva citata, non superi come quantità complessiva i venti metri cubi, consentendone una durata superiore al limite trimestrale e fino al massimo di un anno, ove non superi, complessivamente, in questo arco temporale detta quantità, salvo l'eccezione, relativa sempre alla quantità complessiva, contemplata per le isole minori. Da tale principio discende che qualora questo limite quantitativo venga superato, in qualsiasi arco temporale, non si può usufruire di una disciplina permissiva e derogatoria senza contravvenire ad alcuni principi comunitari sicché alla luce di questa regola generale, costituente il fondamento della particolare normativa sul deposito temporaneo, si deve interpretare la prima parte della terza condizione stabilita dall'art. 6 lett. m) d.lvo n.389 del 1997, modificativo del d.lvo n.22 del 1997.
Pertanto le due alternative del primo periodo devono essere interpretate nel senso che "i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito" cioè anche se non superano i venti metri cubi vale a dire indipendentemente dal raggiungimento delle quantità massime consentite in deposito "ovvero, in alternativa" cioè in ogni caso "quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i venti metri cubi".
In questa ipotesi come è avvenuto con il secondo periodo la locuzione "indipendentemente dalle quantità in deposito" necessita di un'integrazione che discende dalla struttura del periodo l'espressione "in alternativa" può ben introdurre la condizione principale) e dalla volontà del legislatore quale risulta dai principi su espressi.
Pertanto la seconda parte della condizione n.3 introduce un'ulteriore eccezione al limite temporale, consentendo il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi qualora gli stessi in tutto l'arco temporale e cioè complessivamente non superino i venti metri cubi e palesa in maniera ancor più evidente come sia la determinazione quantitativa quella decisiva.
La cadenza trimestrale, quindi della prima parte del periodo di cui alla condizione n.3 per aversi un deposito temporaneo finirà con l'assumere un autonomo rilievo solo quando i vari conferimenti siano tutti inferiori a venti metri cubi ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento Prima di raggiungere detto limite quantitativo, sicché, ove non si siano superati complessivamente i venti metri cubi, sarà possibile mantenere il deposito temporaneo per il termine massimo di un anno, mentre, in ogni caso, si deve effettuare detto avviamento quando si raggiungono i venti metri cubi. Questa esegesi risponde anche alle preoccupazioni espresse da un'autrice circa la deroga consentita ai produttori di rifiuti delle isole minori sacrificando l'interesse pubblico della salute e dell'ambiente di fronte a quello privato ed economico in contrasto con la valenza costituzionale del diritto fondamentale previsto dall'art. 32 della Costituzione e di quello condizionato contemplato dall'art. 41, giacché uno stabilimento situato su un'isola minore non potrà "mere in deposito temporaneo per un anno quantità di rifiuti pericolosi pari a 20, 30, 40... e più metri cubi di rifiuti", in quanto dovrà comunque procedere all'avviamento al recupero o allo smaltimento quando raggiungano il limite quantitativo previsto, ma potrà soltanto mantenere un deposito temporaneo per un anno, pur se il quantitativo complessivo superi il predetto tetto. Si tratta, perciò, di un'eccezione ampiamente giustificata con i caratteri peculiari delle isole minori, che non configge con il diritto ad un ambiente salubre, giacché il limite quantitativo di dieci o venti metri cubi non potrà mai essere superato per ogni singolo conferimento.
In sostanza la modificazione apportata a detta condizione del deposito temporaneo alla luce di un'interpretazione adeguatrice, del rispetto dei principi comunitari e dei limiti imposti dalla Corte di giustizia europea con la pronuncia del 5 ottobre 1999 finisce con il chiarire e fornire definitivo avallo all'analisi ermeneutica del termine "ovvero" contenuto nella formulazione originaria da intendersi in senso esplicativo e congiuntivo vale a dire nel senso che "il quantitativo dei rifiuti, non pericolosi depositato non deve superare 20 metri cubi" oppure, ove non superi detto limite quantitativo, "i rifiuti devono essere asportati con cadenza almeno trimestrale".
Il collegio ritiene di dover aderire pure per la formulazione originaria a detta interpretazione in virtù delle ragioni generali e dei principi su espressi e ribaditi, sicché non vi è alcuna norma più favorevole introdotta con il decreto legislativo n.389 del 1997, ma solo una disposizione involuta, che avrebbe dovuto assumere funzione chiarificatrice.
Pertanto, poiché i metri cubi di rifiuti non pericolosi rinvenuti erano 1125, non è applicabile la disciplina del c.d. deposito temporaneo.
Infatti deve rilevarsi che, ove si volesse aderire alle opposte tesi, a parte il contrasto con i principi comunitari affermati nella più volte citata pronuncia del giudice europeo, in considerazione della particolare fattispecie, nella quale una così ingente massa di rifiuti (1125 metri cubi pari ad oltre 56 volte il massimo consentito) era stata allocata in una fossa molta ampia in modo da far ritenere possibile un loro interramento in loco, sarebbe necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per una disciplina così irragionevole ed incongrua, tale da attentare al diritto ad un ambiente salubre ex art. 32 Cost., ma la possibilità di fornire una differente interpretazione costituzionalmente corretta impedisce al giudice ordinario, obbligato a detta operazione preliminare (cfr. Corte Cost. sent. n. 356 del 1996 fra tante cui adde ord. n. 13 del 2000), di ritenere sussistente detto dubbio di costituzionalità.
Non appare neppure conferente il riferimento all'art. 87 del D.P.G.P. del 26 gennaio 1987, giacché, indipendentemente dall'essere stato emanato nel vigore della precedente normativa, richiama la disciplina del c.d. accumulo temporaneo senza autorizzazione, varie volte dichiarata illegittima, ove contenuta in leggi regionali, dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. sent. n. 370 del 1989; n. 43 del 1990 e n. 307 del 1992 ex plurimis), sicché il su riferito provvedimento amministrativo dovrebbe essere disapplicato perché illegittimo in rapporto alla pregressa disciplina (d.P.R. n.915 del 1982), mentre non risulta inequivocabilmente dimostrato che detto accumulo costituisse "fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o stoccaggio autorizzati".
Le censure svolte non appaiono, quindi, fondate, ma l'art. 9 della legge 16 dicembre 1999 n.479 ha previsto un'ipotesi di remissione in le a favore dell'imputato per chiedere l'ammissione all'oblazione stessa ex art. 162 bis c.p.c.d. oblazione condizionata o discrezionale, qualora, come nella fattispecie, l'originaria imputazione subisca delle modifiche nel corso del procedimento e, nella nuova formulazione, sia suscettibile di estinzione per oblazione.
Tale richiesta sia pure sotto differenti profili (violazione dell'art. 521 c.p.p. in realtà insussistente perché trattasi di diversa qualificazione giuridica del fatto) è stata avanzata in ricorso ed in sede di discussione dal difensore del AL, direttore dei lavori nei cui confronti però va pronunciato annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per non aver commesso il fatto, ma potrebbe essere svolta in sede di rinvio dagli altri difensori giacché si tratta di norma sopravvenuta più favorevole, non applicabile in sede di legittimità, perché comporta valutazioni discrezionali in merito non consentite alla Corte di Cassazione.
Pertanto, poiché risulta dalla sentenza impugnata, adempiuta almeno una condizione cioè l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto i rifiuti sono stati avviati allo smaltimento attraverso un'impresa regolarmente autorizzata, deve annullarsi la pronuncia con rinvio al Tribunale di Trento in composizione monocratica, limitatamente all'applicazione dell'art. 9 l. n.479 del 1999, sicché rimane definitivamente accertata la responsabilità degli altri ricorrenti e non può essere fatta valere alcuna altra censura oppure una differente causa estintiva,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AL NG per non aver commesso il fatto.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di OT GI, SI EZ e ME LA limitatamente all'applicazione dell'art. 9 l. n. 479 del 1999 con rinvio al Tribunale di Trento in composizione monocratica. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2000