Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2015, n. 865
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Sentenza 23 settembre 2015

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In tema di giudizio immediato, l'inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto non è motivo di nullità, atteso che l'art. 456, comma primo, cod. proc. pen., richiamando le disposizioni dell'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevede la nullità del decreto soltanto nell'ipotesi di inidonea indicazione del fatto e/o luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarà giudicato in contumacia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale che, su eccezione del difensore, aveva, tra l'altro, rinviato il processo per un tempo sufficiente a reintegrare di fatto il termine incompleto, consentendo così all'imputato di inoltrare al G.i.p. la richiesta di rito abbreviato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2015, n. 865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 865
    Data del deposito : 23 settembre 2015

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