Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, l'inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto non è motivo di nullità, atteso che l'art. 456, comma primo, cod. proc. pen., richiamando le disposizioni dell'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevede la nullità del decreto soltanto nell'ipotesi di inidonea indicazione del fatto e/o luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarà giudicato in contumacia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale che, su eccezione del difensore, aveva, tra l'altro, rinviato il processo per un tempo sufficiente a reintegrare di fatto il termine incompleto, consentendo così all'imputato di inoltrare al G.i.p. la richiesta di rito abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2015, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
8 6 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 827/2015 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 43663/2014 Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CO CI N. IL 26/03/1989 : avverso la sentenza n. 309/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 12/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viti D' Qu om che ha concluso per il wees del ricon Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Alesandro DIDDI. In he dusts l'accopliments del name. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12.5.2014, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa il 5.11.2013 dal Tribunale di Vibo Valentia, riduceva a due anni e sei mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa la pena originariamente inflitta a DE CO CI per i reati di detenzione illegale aggravata (capo A) e messa in vendita (capo B) di un fucile marca AN.
1.1. Riteneva la Corte territoriale destituita di fondamento la preliminare eccezione in rito dedotta con il gravame di nullità del giudizio immediato per l'omessa notifica al difensore dell'avviso di udienza, atteso che si era trattato, in realtà, di notifica effettuata fuori termine, alla quale il primo Giudice aveva posto rimedio concedendo al difensore, a sua richiesta, un rinvio dell'udienza ben più lungo del termine a comparire di trenta giorni richiesto dall'art. 456 c.p.p.. Doveva considerarsi corretta la tesi del Tribunale, secondo cui la nullità derivante dalla notifica dell'avviso al difensore senza il rispetto del termine a comparire era stata sanata dal lu rinvio concesso al difensore comparso all'udienza del 3.6.2013, senza necessità della notifica tardiva (pur erroneamente disposta dal Tribunale, ma non eseguita), avendo la comparizione del difensore destinatario dell'avviso sanato la relativa nullità ai sensi dell'art. 184 c.p.p. e avendo il rinvio garantito appieno all'imputato lo spatium deliberandi occorrente per valutare, con la necessaria assistenza tecnica, l'eventuale accesso a riti alternativi, che, peraltro, l'interessato non aveva mai richiesto.
1.2. Quanto alla prova di responsabilità, essa era stata correttamente desunta dal chiaro tenore della conversazione intercettata il 6.9.2012 a bordo della vettura in uso ad EM Giovanni, da cui si evinceva che, nel contesto di una trattativa finalizzata ad acquisire alcuni fucili dal suo interlocutore, il DE CO aveva offerto in permuta un fucile automatico marca AN da lui detenuto ("...ce l'ho io uno che me lo devo cacciare...ti sto parlando di un AN nuovo, 900 euro...”). La tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di mere millanterie dell'imputato doveva considerarsi smentita dal serio tenore della trattativa documentata dall'intercettazione, nella quale i due interlocutori discorrevano approfonditamente e con dovizia di dettagli sulle armi da scambiare. DE CO si dimostrava, del resto, nell'occasione, disposto a mostrare l'arma alla controparte ("quando lo vedi poi me lo dici..."), sicché non vi era dubbio sul valore sostanzialmente confessorio della conversazione. Nella controproposta del DE CO di cedere in permuta il fucile di cui disponeva si concretava la condotta di offerta in vendita di cui al capo B), a nulla rilevando che l'offerta fosse inserita nel contesto di una trattativa in cui anche l'interlocutore aveva offerto tre fucili all'imputato. 2 2. Ha proposto ricorso DE CO CI per il tramite del difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 177 c.p.p., conseguente all'omessa notifica nei termini al difensore del decreto di giudizio immediato. Detta omissione aveva pregiudicato i diritti di difesa del DE CO, cui era mancata l'assistenza della difesa tecnica onde valutare l'eventuale possibilità strategica di accedere a riti alternativi.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale aveva rinviato acriticamente alla motivazione del primo Giudice senza procedere ad un'autonoma valutazione del materiale probatorio portato alla sua attenzione. Avendo l'appellante svolto specifiche censure, il Giudice dell'appello non poteva limitarsi a una motivazione per relationem, senza discutere le parti impugnate e senza indicare quali fossero le ragioni per condividere la ricostruzione del fatto e l'adeguatezza delle prove dichiarative e dei dati individualizzanti. Си 2.3. Con il terzo motivo, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 2 e 7 L. n. 895/67. In ordine alla prova della detenzione dell'arma contestata al DE CO, nella sentenza impugnata erano stati introdotti argomenti di natura logica che, in realtà, si traducevano in mere asserzioni e presunzioni del tutto sganciate da elementi fattuali emersi nel giudizio. La Corte di Appello aveva superato la richiesta di assoluzione dell'imputato in modo generico, indicando l'elemento indiziante (tre o quattro intercettazioni ambientali) senza, tuttavia, specificare i motivi per cui tale elemento potesse o dovesse, diversamente da come prospettato dalla difesa, indurre ad un giudizio di condanna. La Corte aveva ritenuto smentita la tesi difensiva della millanteria vantata dall'imputato dal serio tenore della trattativa documentata dall'intercettazione del 6.9.2012, mentre la logicità di quanto prospettato dalla difesa emergeva dall'esame del fascicolo processuale, in cui non era dato rinvenire alcun atto d'indagine da cui poter desumere la veridicità delle asserzioni del DE CO, quali, ad esempio, l'accertamento che la ditta HI effettivamente costruiva fucili automatici e con le stesse caratteristiche di quelle propalate dal ricorrente ovvero il rinvenimento dell'arma de qua in esito a perquisizione domiciliare. Gli incerti dati investigativi utilizzati non potevano rappresentare una base inferenziale sufficiente per stabilire se il DE CO avesse avuto del fucile un precario possesso per un ristretto arco di tempo ovvero avesse avuto una relazione stabile implicante una permanenza di rapporto tra detentore e cosa detenuta, nonché un'autonoma disponibilità della stessa. L'analisi delle conversazioni captate permetteva di escludere anche il reato sub B), atteso che dai dialoghi intercettati era emerso come fosse stato l'EM a offrire in 3 vendita al DE CO alcuni fucili, mentre il ricorrente si era offerto di pagare parte del corrispettivo mediante la cessione dell'arma in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. E' infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità del giudizio immediato per omessa notifica al difensore dell'avviso di udienza. Va, in primo luogo, precisato come correttamente ha fatto la Corte di merito che nel caso di specie non si versa in una situazione di omessa notifica, come assume il difensore del ricorrente, ma di notifica tardiva. Invero, il decreto di citazione per il giudizio immediato fu notificato al difensore del DE CO, avv. Muzzopappa, in data 3.6.2013 per l'udienza del 18.6.2013 e, quindi, senza rispetto del termine dilatorio di almeno trenta giorni di cui all'art. 456, comma 3, c.p.p.; nondimeno, va considerato, in sintonia con il Giudice a quo, che l'insufficienza del termine non bee è motivo di nullità, atteso che l'art. 456, comma 1, c.p.p., richiamando le disposizioni dell'art. 429, commi 1 e 2, c.p.p., prevede la nullità del decreto solo per inidonea indicazione del fatto e/o del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che non comparendo l'imputato sarà giudicato in contumacia (Sez. 2, n. 23559 del 12/5/2009, Romano, Rv. 244236). Va, inoltre, rilevato che, il Tribunale di Vibo Valentia, all'udienza del 18.6.2013, su eccezione di inosservanza dei termini a comparire dedotta dal difensore comparso (sostituto processuale), rinviò il processo all'udienza dell'1.10.2013, disponendo la rinnovazione del decreto al difensore unitamente al verbale di udienza. All'udienza dell'1.10.2013, il difensore eccepì la mancata esecuzione della notifica disposta in precedenza, "onde consentire la richiesta di eventuale accesso a riti alternativi", ma il Tribunale la disattese e revocò la precedente ordinanza, osservando che all'udienza del 18.6.2013 il difensore era comparso tramite sostituto e che il concesso rinvio di tre mesi aveva garantito tutti i diritti di difesa a prescindere dalla mancata notifica dell'avviso. Ciò posto, va rilevato che il rinvio disposto dall'udienza del 18.6 a quella dell'1.10.2013 ha, di fatto, reintegrato il termine altrimenti incompleto ed ha consentito all'imputato di disporre del tempo necessario ad inoltrare la richiesta di rito abbreviato ex art. 458, comma 1, c.p.p., come ha puntualmente rilevato la Corte territoriale conformemente al noto principio generale accolto in giurisprudenza, in virtù del quale, in ipotesi analoghe, i termini eventualmente insufficienti vanno sommati fra loro, bastando che in tal modo l'imputato disponga, per l'esercizio di facoltà ed attività defensionali, di un arco temporale che, computato 4 dalla data della prima notifica, risulti complessivamente corrispondente a quello prescritto (Sez. 1, n. 427 del 5/12/2001, dep. 8.1.2002). Obietta il ricorrente che l'originaria insufficienza del termine di cui all'art. 456, comma 3, c.p.p. l'avrebbe, sostanzialmente, posto nell'impossibilità di inoltrare la richiesta di rito abbreviato ex art. 458, comma 1, tanto al Giudice del dibattimento, che sarebbe stato incompetente a pronunciarsi a riguardo, quanto al G.I.P., che l'avrebbe giudicata intempestiva e che si era ormai spogliato del fascicolo, già trasmesso al giudice del dibattimento. E poiché la richiesta di rito abbreviato doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato, di fatto quest'ultimo avrebbe disposto di un termine inferiore a quello di legge per esercitare la facoltà in questione. Sul punto, deve, in contrario, considerarsi che nulla impediva al DE CO di chiedere ugualmente il rito abbreviato al G.I.P.: solo in caso di rigetto dell'istanza eventualmente motivata da avvenuta decadenza cagionata dalla predetta insufficienza del termine (e quindi da causa non imputabile all'imputato) si sarebbe verificata un'ipotetica nullità (del provvedimento di diniego e degli atti consecutivi) per violazione dell'art. 458 c.p.p., mentre prima di tale fu momento la mera insufficienza del termine di cui all'art. 456, comma 3, c.p.p. non era di per sé tale da invalidare il decreto di giudizio immediato (come sopra si è detto). Né il ricorrente può dolersi d'una mancata restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., che, tra l'altro, non ha chiesto, essendosi limitato ad eccepire una non configurabile nullità del decreto di giudizio immediato.
3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente si lamenta dell'acritico recepimento per relationem da parte della Corte di Appello delle valutazioni del primo Giudice, atteso che la Corte distrettuale ha, viceversa, svolto autonome considerazioni - tra l'altro, riportando anche taluni brani delle conversazioni intercettate per una maggiore chiarezza della interpretazione data in confutazione delle specifiche censure difensive dedotte - con i motivi di gravame. Il terzo motivo si sostanzia, all'evidenza, in rilievi di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove, essenzialmente intercettative, e della loro valutazione, non proponibili in questa sede, avuto riguardo alla presenza di un argomentare che - con specifico riferimento agli aspetti atomisticamente presi in considerazione dal ricorrente risulta condotto e sviluppato con sufficiente rigore logico dal Giudice del merito nei termini riportati nella superiore esposizione in fatto (in particolare, con riferimento alla effettività e serietà della trattativa intercorsa tra il DE CO e il suo interlocutore finalizzata ad acquisire alcuni fucili) e che non può essere alterato da una diversa interpretazione (nella specie, del significato delle conversazioni), magari di equivalente logicità, ma che non vale, tuttavia, a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione richiesta, per l'annullamento della sentenza impugnata su 5 tale punto, dall'art. 606 lett. e) c.p.p., e ciò anche dopo la riforma introdotta con la legge 20.2.2006 n. 46 (Sez. 2, n. 19584 del 5.6.2006, Capri ed altri, Rv. 233774).
4. Il ricorso va, in definitiva, nel complesso, rigettato e il ricorrente condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa M. Cristina Siotto Pen. Сн DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 60