Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35622
CASS
Sentenza 11 luglio 2007

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In tema di gestione dei rifiuti, il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato a quello di produzione. (Fattispecie nella quale il deposito dei rifiuti non avveniva nel luogo di produzione ma in un terreno non recintato di proprietà di terzi, adiacente a quello in cui era ubicato lo stabilimento dell'impresa produttrice dei rifiuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35622
    Data del deposito : 11 luglio 2007

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