Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato a quello di produzione. (Fattispecie nella quale il deposito dei rifiuti non avveniva nel luogo di produzione ma in un terreno non recintato di proprietà di terzi, adiacente a quello in cui era ubicato lo stabilimento dell'impresa produttrice dei rifiuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35622 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/07/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02037
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 032755/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ORISTANO;
nei confronti di:
1) PI NA N. IL 13/06/1949;
2) AS VA N. IL 26/07/1952;
avverso SENTENZA del 05/04/2006 TRIBUNALE di ORISTANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Lombardo Domenico di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 aprile 2006, il Tribunale di Oristano ha assolto NA LI e NI AS, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art.14, e art. 51, comma 2, per avere disposto o comunque consentito, il primo quale legale rappresentante della Sud Granulati s.r.l., il secondo quale responsabile tecnico dell'impianto di Marrubiu di tale società, il deposito incontrollato di rifiuti (inerti, polveri e acque di lavaggio di betoniere) provenienti dalla fabbricazione di composti di cemento e principalmente calcestruzzo, in Marrubiu dall'agosto 2001 al maggio 2003.
Il Tribunale ha ritenuto che il deposito di rifiuti in un terreno non recintato di proprietà o comunque nella disponibilità della Sud Granulati s.r.l., limitrofo alla strada statale e confinante con quello, non recintato, ove era situato l'impianto produttivo della società, fosse reale, ma poiché i rifiuti erano stati rimossi, non erano state effettuate in precedenza misurazioni e non era certo il tempo di permanenza del cumulo, i Giudici hanno affermato che non era possibile stabilire, sulla base delle sole fotografie, se si trattasse di deposito incontrollato o di deposito temporaneo. Conseguentemente, nel dubbio, il Tribunale ha assolto gli imputati. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, deducendo la violazione di legge, in quanto il deposito di rifiuti era avvenuto non nel luogo di produzione, ma in un terreno non recintato di proprietà della società adiacente a quello in cui era ubicato lo stabilimento della società e inoltre non era risultato che fosse finalizzato ad una successiva raccolta, smaltimento o recupero dei rifiuti.
Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con i provvedimenti conseguenti.
Il ricorso è fondato.
È stato accertato nel caso in esame che il materiale depositato nell'area indicata è qualificabile come rifiuto non pericoloso proveniente dalla lavorazione di prodotti di betonaggio, sul quale erano stati altresì riversati liquami di diversa intensità. È inoltre risultato che tali rifiuti erano stati accumulati, fino al giorno dell'accertamento da parte dell'ispettore della Forestale Pinna, in un terreno non recintato nella disponibilità della Sud Granulati s.r.l. limitrofo alla strada statale e confinante con quello ove era situato l'impianto produttivo della società. È infine incontestato che tali cumuli di rifiuti furono rimossi la sera stessa dell'accertamento.
Sulla base di tali dati, il Tribunale ha ritenuto di non poter stabilire, sulla scorta delle sole fotografie dei cumuli scattate dall'ispettrice della Forestale e in difetto di ulteriori elementi, se si sia trattato di deposito incontrollato dei rifiuti (per la distinzione tra deposito temporaneo irregolare, messa in riserva irregolare e deposito incontrollato o abbandono di rifiuti cfr., recentemente, Cass. 30 novembre 2006 n. 39544) oppure di deposito temporaneo, come tale esente dalla necessità di autorizzazione. Quest'ultima tormentata nozione (la cui ultima versione è oggi contenuta, con variazioni che non interessano in questa sede - cfr., al riguardo, Cass. sez. 3^, ud. 14 marzo 2007, Storace -, nel D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, art. 183, lett. m), emanato in forza della delega contenuta nella L. 15 dicembre 2004, n. 308) era definita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m), come "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:...3) i rifiuti... devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi;
il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i venti metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori". La disposizione ha dato luogo ad interpretazioni divergenti nel tempo con riferimento al requisito quantitativo/temporale richiesto perché il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti potesse essere definito deposito temporaneo, divergenza in via di superamento per effetto delle correzioni terminologiche apportate alla definizione nell'ultimo D.Lgs. citato (cfr., al riguardo, Cass. 30 novembre 2006 n. 39544). In questa sede peraltro interessano unicamente i requisiti del "luogo di produzione" in cui i rifiuti devono essere depositati e quello della destinazione degli stessi ad operazioni di recupero o smaltimento, la cui ricorrenza nel caso in esame è stata contestata dal Procuratore ricorrente.
Al riguardo va rilevato in via di principio che la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell'impresa produttrice dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione della nozione di deposito temporaneo. Ciò posto, va rilevato che difetta nella sentenza l'accertamento relativo a questo legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi, desumibile dall'assenza di una autonoma utilizzazione di quest'ultimo, diversa da quella accertata o da altre circostanze.
Quanto alla seconda censura mossa con il ricorso, si rileva come la nozione di deposito temporaneo dei rifiuti presupponga la predisposizione di servizi atti ad assicurarne l'avviamento sistematico alle operazioni di recupero o smaltimento legittime, della presenza delle quali non esiste alcuna traccia nella motivazione della sentenza impugnata.
Ambedue le censure del ricorso appaiono pertanto fondate. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Oristano per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Oristano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2007