Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
La motivazione "per relationem" è legittima purché sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello: in mancanza di specifiche controdeduzioni la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l'obbligo di motivazione e fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia alla stregua degli argomenti svolti dall'appellante, e quindi la garanzia del doppio grado di giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/1999, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 25.2.1999
1. Dott. Gianfranco Tatozzi Consigliere SENTENZA
2. " IT SA " N. 661
3. " NT GN " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Colaianni " N. 21871/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI El Mostofa, n. Ben Amir (Marocco) 1.1.1966
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19.2.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Calaianni Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo profilo;
rigetto nel resto. Udito il difensore avv. Pietro D'Urso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso osserva
Avverso la sentenza sopra menzionata, confermativa di quella del Tribunale di Milano con cui era stato condannato per il reato di concorso detenzione a fine di spaccio di gr. 4,145 di eroina e di gr. 0,419 di cocaina, ricorre DI El Mostafa articolando tre motivi. Con il primo denuncia la mancanza di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato; con il secondo l'erronea applicazione dell'art. 73, comma quinto, d.p.r. 309/90, la cui ipotesi non è stata ritenuta ricorrente nella specie;
con il terzo l'omessa motivazione in ordine alla denunciata inesistenza del concorso formale ex art. 81 comma primo c.p. e, comunque, erronea applicazione della legge penale sul punto.
Il primo motivo è fondato. Risulta dalla narrativa della sentenza impugnata che alla motivazione della sentenza di primo grado l'odierno ricorrente aveva mosso diverse ed articolate critiche sulla sua individuazione come concorrente nel reato: secondo la sintesi operata dal giudice di appello -in modo, peraltro, estremamente stringato, come risulta dall'esame dei motivi di appello originari ed aggiunti, che la Corte può esaminare al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo della sentenza (cfr. Cass. 21.12.1994, n. 4830, rv. 201268)-, il carattere non pacifico del riconoscimento da parte dei carabinieri, operanti in zona poco illuminata e non prossima a quella degli spacciatori, e la sproporzione delle somme trovate addosso a ciascun concorrente, contrastante con la circostanza riferita dai carabinieri secondo cui essi si dividevano i proventi dello spaccio. A fronte di tali articolate doglianze nessun cenno di riscontro è dato cogliere nella parte motiva della sentenza, che (f. 9, che rinvia a f. 7) si limita a ricalcare testualmente una parte della motivazione dei giudici di primo grado (ff. 3-4) come se non vi fossero motivi d'appello. Ora è vero che, quando la ritenga esatta ed esauriente (come nella specie dichiarato), nulla impedisce che il giudice d'appello si rifaccia anche letteralmente per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, ma non senza integrarla con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello: in mancanza di specifiche controdeduzioni la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l'obbligo di motivazione (artt. 125 e 546 in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p.) e fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia alla stregua degli argomenti svolti dall'appellante, e quindi la garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. 21.3.1989, n. 8864, rv. 181646; 14.2.1994, n. 4704, rv. 197603). La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte milanese, che provvederà ad un nuovo esame dei motivi di appello.
Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo di ricorso, a differenza del terzo, che, oltre a quello di omessa motivazione, presenta un profilo attinente anche alla violazione dell'art. 81 c.p. per aver la Corte ritenuto il concorso e la continuazione tra condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, come l'eroina e la cocaina, appartenenti alla stessa tabella o allo stesso gruppo omogeneo di tabelle.
Sotto questo profilo il motivo è fondato: nel caso indicato, invero, e sempre che la condotta di spaccio avvenga simultaneamente in un unico contesto, la fattispecie criminosa è unica, indipendentemente dalla diversità delle sostanze, accomunate dalle stesse caratteristiche (nella specie, eroina e cocaina) (conf. Cass.10.10.1994, n. 12153, rv 200068) e non può darsi quindi concorso formale o continuazione di reati. A tale principio si uniformerà nello svolgimento del nuovo esame il giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata per nuovo esame con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999