Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
Integra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10-bis d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'ulteriore protrazione della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato dopo la consumazione del reato istantaneo di ingresso illegale, non occorrendo attendere, in tal caso, la scadenza del termine per la richiesta del permesso di soggiorno, previsto a favore di chi faccia legalmente ingresso nel territorio dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2010, n. 37051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37051 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 30/09/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 773
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 8810/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) UI SA, N. IL *23/03/1974*;
avverso la sentenza n. 42/2010 GIUDICE DI PACE di ANCONA, del 02/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 2 febbraio 2010 e depositata il 4 febbraio 2010, il Giudice di pace di Ancona ha assolto, perché il fatto non sussiste, lo straniero extra comunitario IN AM, imputato del reato previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 10 bis, per essersi illegalmente trattenuto nel territorio dello Stato, senza permesso di soggiorno, motivando: manca la prova che al momento dell'accertamento della presenza del giudicabile in Italia fosse già scaduto il termine (di otto giorni) per chiedere la concessione del permesso di soggiorno;
è, bensì, vero che risulta che l'imputato in precedenza fu più volte fatto oggetto di controllo nel territorio nazionale, con esecuzione di "foto segnalamenti", ma "non potrebbe escludersi" che, ogni volta, IN\ (prima che scadesse il succitato termine) sia andato via dall'Italia e, poi, sia di nuovo tornato.
2. - Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 25 febbraio 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, inserito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 16, lett. a), nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, opponendo: l'imputato, privo di documenti, è certamente immigrato illegalmente;
il dubbio del Giudice di pace circa la scadenza del termine per chiedere il permesso di soggiorno - oltre che illogico a fronte dei "precedenti dattiloscopici" e dell'arresto del 12 dicembre 2009 per concorso, sotto falso nome, in spaccio di stupefacenti - è affatto "in conferente", in quanto l'ingresso nel territorio dello Stato non è stato legale;
ne', peraltro, il giudicabile, contumace, ha allegato di aver instato per regolarizzare la propria posizione. 3. - Il ricorso è fondato.
Il giudice a quo è incorso nella inosservanza della legge penale. Nel caso di ingresso illegale, come nella specie implicitamente accertato del giudice di merito col riferimento incidentale ai pregressi controlli (e agli inscenati tempestivi allontanamenti del giudicabile), la ulteriore protrazione della permanenza dello straniero, dopo la consumazione del reato istantaneo di ingresso, integra, senza verun intervallo cronologico, la ulteriore ipotesi contravvenzionale prevista dalla norma incriminatrice, non decorrendo il termine per la richiesta del permesso di soggiorno, previsto a favore di chi faccia legalmente ingresso nel territorio dello Stato. Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ancona il quale si uniformerà al principio di diritto, sopra enunciato, che questa Corte specifica ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Ancona.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2010