Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
Il consenso prestato dall'imputato per l'acquisizione di verbali di dichiarazioni, a norma degli artt. 513, comma primo e 493, comma terzo cod.proc.pen., non è revocabile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2007, n. 23157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23157 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/04/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 597
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 021451/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AV, N. IL 03/07/1972;
2) AVERSANO STABILE ANDREA, N. IL 15/09/1946;
3) VI MASSIMO, N. IL 09/05/1971;
4) IN NT, N. IL 10/02/1981;
5) UR IO, N. IL 09/07/1975;
6) DO CA, N. IL 20/06/1941;
avverso SENTENZA del 29/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi. Udito il difensore Avv. SPINA Michele nell'interesse di DO CA, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29 novembre 2005 la Corte di Appello di Napoli, per quanto qui interessa, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del GUP in sede in data 25.1.2005 che aveva dichiarato SO AV colpevole dei reati continuati di estorsione aggravata ex artt. 112 e 629 cpv. c.p. ed ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo A), nonché di tentata estorsione aggravata ex art. 629 cpv. c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo B) e ER LE
EA, OL IM, NC AN, MA RI e RD LO colpevoli della estorsione aggravata di cui al capo A e, concesse al MA M. ed al NC A. le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante contestata ai sensi del dell'art. 629 cpv. c.p., rideterminata altresì la pena per tutti gli imputati suddetti in conseguenza del ritenuto errore di calcolo commesso dal GUP quanto alla applicazione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ha ridotto la pena a SO AV a sei anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, ad ER LE EA a cinque anni e otto mesi di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, a OL IM e RD DI a quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per ciascuno ed a MA RI e NC AN a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 800,00 di multa per ciascuno. Secondo la concordante ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e di secondo grado sulla base delle dichiarazioni della vittima - l'imprenditore De SA ON - e del figlio di costui - De SA RI - nonché dei risultati della individuazione fotografica dei soggetti indagati e delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, gli attuali imputati, unitamente ad altri per cui la sentenza è già divenuta definitiva, avvalendosi della violenza e della minaccia consistita nell'utilizzare la forza intimidatoria derivante dalla esistenza del clan camorritstico cd. dei casalesi, nel corso dell'anno 2004 avevano posto in essere una estorsione ai danni del De SA ON che era stato in un primo momento convocato dal RD C. davanti all'ER S. A., il quale, rappresentando di essere esponente del clan dei "casalesi", aveva chiesto il versamento di una somma di denaro fra i 2000 ed i 3000 da consegnare al RD C., il cui pagamento era stato sollecitato più volte dal medesimo RD C. con modalità anche minacciose ed era stato poi convocato al cospetto di SO e portato in aperta campagna dove SO, in presenza e spalleggiato da OL M., MA M., NC A. ed ER S. A., aveva preso a schiaffi il La SA e gli aveva imposto di versare 5.000,00 Euro a lui personalmente ed altra somma all'ER S. A., dopo di che il RD C., il giorno successivo, si era recato a casa di De SA e si era fatto consegnare la somma di 2.000,00 Euro per l'ER S. A.. Era stato altresì ritenuto che, successivamente alla conclusione della prima estorsione, il SO, soggetto qualificato esponente di primo piano del clan dei "casalesi", addirittura più importante dell'ER S. A., con la collaborazione di certi Di EC e TA che avevano patteggiato la pena, avesse posto in essere un secondo tentativo di estorsione sempre ai danni di De SA ON il cui figlio RI era stato portato in campagna e percosso al fine di ottenere il versamento di 5.000,00 Euro, così provocando la reazione di De SA ON che, avendo compreso che la estorsione non era conclusa mentre venivano minacciati anche i suoi congiunti, si era determinato alla denuncia dei fatti.
Nel corso del giudizio di appello la Corte di merito, con ordinanza in data 24.11.2005, sull'accordo di tutti i difensori degli imputati odierni ricorrenti, aveva acquisito le dichiarazioni rese al P.M. dopo la sentenza di primo grado dall'imputato NC A., nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, qualificandole come dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art. 494 c.p.p., che non comportavano peraltro la necessità di sottoporre il NC A. all'esame richiesto dai difensori dei coimputati anche perché non rivestivano alcun carattere di novità e non avevano alcuna sostanziale importanza ai fini della decisione, pur dando atto che nel corso della discussione il difensore dell'imputato MA M. si era poi opposto alla acquisizione già avvenuta qualificando il verbale che conteneva le dichiarazioni del NC A. come estraneo al processo.
Nel rispondere ai motivi di appello degli imputati odierni ricorrenti la Corte di Appello ha ritenuto in primo luogo attendibile la parte lesa De SA ON, pur essendo stata in passato in carcere ed essendo stata qualificata dai difensori di alcuni imputati come usuraio, in mancanza tuttavia di accuse specifiche in tal senso da parte delle persone che avevano ricevuto i prestiti, rilevando che il De SA non si era costituito parte civile, non aveva dimostrato alcun malanimo verso gli imputati che si era deciso a denunciare soltanto quando avevano minacciato i suoi familiari per la cui vita aveva temuto, dimostrando equilibrio ed individuando i ruoli di ciascuno degli imputati senza muovere accuse indiscriminate;
così come ha ritenuto attendibile il figlio del De SA che aveva partecipato direttamente ai fatti di cui al capo B), ma conosceva indirettamente anche quelli di cui al capo A) per averli appresi dal padre nella cui attività collaborava.
La stessa Corte ha ritenuto che i fatti dovessero essere inquadrati nel "sistema" camorristico che prevede che non sia il vertice della associazione a riscuotere direttamente il provento delle estorsioni bensì che vi sia un "portavoce", nella specie il RD C. che aveva assunto tale ruolo per il suo capo ER S. A., altri soggetti comprimari (nella specie il SO e il OL M. che avevano partecipato, in tale ruolo, al summit vicino al bar dell'appuntamento prima di condurre De SA ON in campagna dove la minaccia doveva trasmodare in violenza fisica) e poi la cd. bassa forza (NC A. e MA M.) con il compito di rendere più efficace, anche a causa del numero dei soggetti presenti, la intimidazione ai danni della vittima, il che giustificava la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, considerato che ER S. A. e SO e cioè i vertici della organizzazione avevano speso il nome del clan dei casalesi cui notoriamente appartenevano, come riferito da De SA ON che nella sua denuncia aveva esordito, con riguardo in particolare all'ER S. A., dicendo "è cosa nota che è persona appartenente al clan dei casalesi, per cui ogni persona che viene convocata dall'ER S. A. necessariamente si deve presentare".
Quanto poi alle specifiche doglianze dei singoli imputati, ha ritenuto: che la mancata prova della consegna del provento della estorsione all'ER S. A. non escludeva la sua responsabilità poiché egli aveva partecipato a tutti i momenti essenziali della estorsione con il ruolo di capo;
che il SO era considerato addirittura più importante dell'ER S. A. all'interno del "sistema" e quindi capace di bloccarne le iniziative, il che spiegava i motivi per cui De SA avesse cercato di contattarlo per liberarsi della pressione dell'ER S. A. ma anche come poi il SO si fosse inserito nella estorsione nel ruolo di giustiziere dando il colpo di grazia alla vittima, addirittura malmenandola fisicamente per costringerla a cedere, ma anche per dare soddisfazione all'ER S. A., come aveva previamente concordato con quest'ultimo; che la posizione del RD C. era compromessa dal ruolo di primo piano avuto, quale portavoce del suo capo ER S. A., nell'avanzare le richieste e le minacce estorsive e nell'ottenere il ricevimento nelle sue mani del provento della estorsione da parte della vittima;
che anche il OL M. aveva partecipato con ruolo di primo piano alla estorsione, in particolare venendo ammesso, con i vertici ER S. A. e SO, al summit presso il bar prima di condurre il De SA in campagna dove era stato percosso al fine di costringerlo a pagare;
che infine anche il NC A. ed il MA M., sia pure nel ruolo di bassa forza, avevano partecipato ai fatti, non certo quali spettatori, posto che erano arrivati sul luogo dell'appuntamento con la vittima insieme al OL M. e la loro presenza era necessaria a fini intimidatori.
Infine la Corte ha ribadito la esclusione per gli imputati delle attenuanti generiche in considerazione della estrema gravità del fatto che si era protratto nel tempo, dei singoli ruoli e dei precedenti penali di alcuni degli imputati (ad eccezione di NC A. e di MA M. che avevano avuto il ruolo di bassa forza e cioè meno importante nella commissione del fatto, cui le attenuanti generiche sono state concesse in appello), di quella del risarcimento del danno poiché la somma di 5.000,00 Euro offerta per conto di tutti gli imputati al De SA non appariva congrua con riguardo ai rilevanti danni morali subiti dalla vittima alla stregua delle gravissime intimidazioni subite ed anche di quella di cui all'art. 114 c.p. in quanto incompatibile comunque per legge con la aggravante di cui all'art. 112 c.p. ed ha quindi quantificato la pena in misura prossima al minimo edittale, ma non pari al minimo edittale stante la gravità dei fatti.
Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati sopra indicati, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I difensori di SO e OL M., Avvocati Emilio Martino e Angelo Raucci hanno dedotto: 1) quanto alla posizione del SO: difetto di motivazione e violazione dell'art. 194 c.p.p., art. 110 c.p. e art.192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, per avere la sentenza impugnata ritenuto immotivatamente la responsabilità del SO sulla base delle non attendibili dichiarazioni della vittima, pur avendo il NC A. escluso che il SO, che pure aveva schiaffeggiato la persona offesa, avesse formulato richieste estorsive, per cui la condotta del SO restava penalmente irrilevante avendo egli svolto il mero ruolo di intermediario nell'esclusivo interesse della vittima;
era stato ritenuto erroneamente il concorso del SO nel reato;
altrettanto erroneamente ed motivatamente era stata ritenuta la sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in mancanza di qualsiasi prova della utilizzazione da parte del SO del cd. metodo mafioso, tale non essendo la minaccia o lo schiaffeggiamento della vittima;
erroneamente erano state escluse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6, senza tenere conto della congruità della somma offerta e delle condizioni economiche della parte lesa e non era stata applicata la pena base nel minimo di legge con l'aumento minimo per la continuazione;
2) quanto alla posizione del OL M.: violazione degli artt. 192 e 194 c.p.p., art. 629 c.p. e della L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché
illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto il concorso del OL M. nel reato sulla sola base della sua presenza al momento del fatto, in mancanza di qualsiasi partecipazione attiva o contributo materiale o morale;
non sussisteva l'aggravante di cui all'art. 7 citato;
mancava la motivazione in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 6 ed alla applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
La difesa di NC A. ha lamentato con unico motivo mancanza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di applicazione della pena nel minimo edittale e di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante speciale, nonché in ordine al mancato riconoscimento della attenuante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
8. L'avvocato Angelo Raucci, nell'interesse dei ricorrenti ER LE ME, SO AV, OL IM e MA RI, ha dedotto con sei separati motivi: 1) erroneamente la Corte di merito aveva acquisito nel corso del giudizio di appello le propalazioni del collaboratore NC A. rese in data 30.5.2005, qualificandole come dichiarazioni spontanee, benché tali non fossero, costituendo invece vere e proprie chiamate in correità che avrebbero potuto trovare ingresso soltanto dopo avere sottoposto il collaboratore ad esame e controesame e che non erano quindi utilizzabili nei confronti di altri senza il loro consenso, a norma degli artt. 513, 514 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 2, mentre invece la Corte di merito, pur ritenendole scarsamente incidenti ai fini della decisione, le aveva poi utilizzate ai fini della valutazione della attendibilità della persona offesa;
2) mancanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto in cui era stata ritenuta la responsabilità del SO pur essendo costui intervenuto come mero mediatore ed avendo poi schiaffeggiato la vittima soltanto perché aveva speso il suo nome, come dichiarato dal collaboratore NC A.; 3) mancanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla posizione degli imputati OL M. e MA M., posto che la mera presenza degli imputati sul luogo della richiesta estorsiva non costituiva elemento univoco per la attribuzione della penale responsabilità agli stessi;
4) sussistevano tutti i presupposti per la applicazione della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 poiché la somma di 5.000,00 Euro offerta alla vittima comportava il ristoro di tutti i danni materiali e morali;
5) mancava la motivazione in merito alla quantificazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche, posto che in particolare la posizione del OL M. era sovrapponibile a quella del MA M. e del NC A.; 6) la pena inflitta era eccessivamente severa. Il difensore di MA RI, Avvocato Alfonso Martucci, ha lamentato: per nessuno dei reati contestati al MA M. era stato dimostrato il dolo che non poteva essere integrato dalla sola presenza dell'imputato ad un solo episodio della vicenda criminosa ovverosia allo schiaffeggiamento della persona offesa;
in assenza della dimostrazione di un apporto causale dell'imputato al fatto si imponeva la pronuncia assolutoria quanto meno ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2; mancava comunque la prova della appartenenza del MA M., in qualità di associato, al presunto gruppo camorristico che avrebbe commesso il fatto delittuoso;
la configurazione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7 non era supportata da alcuna motivazione, non essendo stato neppure dimostrato che il MA M. percepisse uno stipendio dal gruppo camorristico;
era stata erroneamente esclusa la attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all'art. 114 c.p.; altrettanto erroneamente era stata esclusa la attenuante del risarcimento del danno pur essendo stato offerto un risarcimento congruo, concreto e serio.
Infine, la difesa del RD C. ha dedotto: illogicità della motivazione e mancata risposta ai rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello con riguardo alla attendibilità della persona offesa De SA ON alla luce dei suoi trascorsi carcerari ed alla sua fama di usuraio e del figlio della stessa, De SA RI, che era stato ritenuto attendibile in modo apodittico soltanto per i motivi di parentela e di cointeressenza economica che lo legavano al padre;
erroneamente la Corte di merito aveva respinto la ricostruzione del fatto proposta dal RD C., pur se confermata dal NC A., preferendo quella della persona offesa, pur se ugualmente pregiudicata, poiché era partita da un pregiudizio;
non sussistevano i presupposti per la applicazione della aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 che era stata ritenuta dalla Corte di merito sulla base di mere teorie sociologiche e di pregiudizi circa quanto sarebbe avvenuto in provincia di Caserta;
la Corte di merito si era contraddetta laddove aveva dapprima definito il RD C. un portavoce del capo ER S. A. per poi invece qualificarlo come uomo di fiducia di ER S. A., cosciente dell'inserimento nel circuito criminale con funzione essenziale alla riuscita delle estorsione;
anche la applicazione dell'art. 112 c.p. era influenzata dal pregiudizio della Corte di merito;
quanto alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche non si era tenuto conto della veridicità della versione dei fatti fornita dall'imputato e della mancata partecipazione dello stesso alla riunione avvenuta nelle campagne di Santa Maria La Fossa.
I ricorsi sono tutti manifestamente infondati e devono essere, come tali, ritenuti inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Quanto alla questione preliminare relativa alla acquisizione in appello delle dichiarazioni rese dall'imputato NC A., divenuto collaboratore di giustizia dopo il giudizio di primo grado, è evidente che il problema non si pone per la posizione del NC A. nei cui confronti le dichiarazioni da lui provenienti sono sempre utilizzabili, a norma dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a), e art. 237 c.p.p. e d'altronde il NC A. non ha neppure posto tale questione. Il problema si pone invece per i coimputati del NC A. che, dopo avere prestato il consenso alla acquisizione delle dichiarazioni del suddetto, con il ricorso per cassazione hanno dedotto che non erano utilizzabili contra alios, a norma degli artt.513, 514 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 2, poiché le difese dei coimputati non avevano avuto la possibilità di esaminarlo nel giudizio, pur pretendendo nel contempo di utilizzarle in quanto, sotto alcuni aspetti, ritenute favorevoli per la posizione di alcuni coimputati.
Occorre subito rilevare che, poiché la sentenza impugnata da specificamente atto della circostanza che i coimputati attuali ricorrenti avevano prestato il loro consenso alla acquisizione in appello delle nuove dichiarazioni del NC A., di cui anzi avevano chiesto la acquisizione, tali dichiarazioni devono ritenersi utilizzabili in base ai principi generali discendenti dall'art. 513 c.p.p., comma 1 e art. 493 c.p.p., comma 3, non essendo successivamente revocabile il consenso all'uopo prestato al momento della presentazione della prova ovvero l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso, in quanto la parte può sempre rinunciare ad esaminare un teste ovvero un coimputato, come avviene nel rito abbreviato o nel patteggiamento, ma come può avvenire anche nel rito ordinario in caso di consenso alla acquisizione ed alla lettura di atti pur se formati al di fuori del contraddittorio. Non si tratta infatti di prove mille o non utilizzabili una volta che la loro introduzione è avvenuta con il consenso della parte interessata che, in base ad un proprio calcolo di convenienza, ha ritenuto la prova utile per la sua posizione pur se assunta al di fuori del dibattimento. D'altronde anche l'art. 111 Cost., comma 4, come novellato con la Legge Costituzionale n. 2 del 1999, ha espressamente previsto che la legge regola i casi in cui ha formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato, il quale, come ovvio, una volta prestato, deve restare irretrattabile per la certezza dei rapporti giuridici e per ordinaria irrevocabilità degli atti di consenso in materia procedurale.
È vero che dalla stessa sentenza risulta che nel corso della discussione nel giudizio di appello il difensore dell'imputato MA M. si era poi opposto alla già avvenuta acquisizione delle dichiarazioni del NC A. qualificando tali dichiarazioni come estranee al processo, però è evidente che il consenso, per quanto già osservato, non poteva essere revocato e meno che mai nel corso della discussione orale dopo la conclusione del giudizio di appello. D'altronde il comportamento dei ricorrenti, come già rilevato, è altamente contraddittorio poiché, dopo avere contestato con specifico motivo di ricorso la acquisizione delle dichiarazioni del NC A., pretendono nel contempo di utilizzarle e di avvalersene per chiedere il proscioglimento dei loro assistiti, il che appare inconciliabile e conferma che il consenso fu prestato in quanto la strategia difensiva dei coimputati riteneva che le dichiarazioni del NC A. potessero in qualche modo agevolarne la posizione indipendentemente dalla sottoposizione dello stesso all'esame dibattimentale. È opportuno aggiungere che comunque la Corte di merito ha dato atto della mancanza di rilievo probatorio delle dichiarazioni del NC A., che non sono state quindi utilizzate ai fini della decisione perché non portavano alcun elemento di sostanziale novità al costrutto probatorio già acquisito, neppure sotto il profilo della valutazione della attendibilità del De SA, poiché, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di merito pone in luce alcune divergenze marginali fra il racconto della persona offesa e quello del NC A. ma ritiene poi, correttamente, più attendibile quello della vittima che aveva deposto nella immediatezza dei fatti, e che era interessata agli accadimenti ben più del NC A. (pagg. 21 e 22 della sentenza impugnata); cosicché la suddetta prova, priva di incidenza ai fini della decisione, anche se ritenuta inutilizzabile, non muterebbe in alcun modo il quadro probatorio. E non sarebbe ipotizzatole un error in procedendo neppure sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo al mancato esame del NC A. nel corso del giudizio di appello, poiché la prova decisiva è solo quella che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione, mentre nel caso in esame le dichiarazioni del NC A. sono state ritenute ininfluenti, il che costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. 18.11.1998, Caruso, rv. 212057; Cass.26.6.1997, Abatini, rv. 208816). Passando quindi ad esaminare gli altri motivi di ricorso specificamente proposti dai singoli ricorrenti e partendo dalla posizione dell'ER S. A., il ricorso nell'interesse di tale imputato si duole sostanzialmente della mancata concessione delle attenuanti generiche e della attenuante del risarcimento del danno, oltre che della misura della pena, ritenuta eccessiva. Su tutti tali punti però la sentenza impugnata ha già dato puntuale risposta agli speculari motivi proposti in sede di appello, rilevando che il risarcimento del danno offerto (pari a 5.000,00 Euro) non era in alcun modo idoneo a ristorare neppure il danno morale, considerati i patemi d'animo della vittima che era stata sottoposta per mesi a gravi intimidazioni per la sua vita e per quella dei suoi familiari ed aveva persino subito violenze fisiche al fine di costringerla a pagare e che si ponevano come ostativi alle attenuanti generiche la gravità dei fatti, i precedenti penali dell'imputato ed il ruolo di capo assunto nello stesso nella vicenda, mentre la pena era stata irrogata in misura prossima al minimo edittale;
e di fronte a tali risposte il ricorso si appalesa aspecifico e, come tale, inammissibile poiché non tiene conto delle argomentate risposte già offerte dalla sentenza impugnata, fra l'altro del tutto in linea con i parametri normativi e con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati di questa Corte per cui l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 presuppone il ristoro integrale di tutti i danni e non solo di quelli materiali, essendo quelli morali spesso di gran lunga superiori a quelli materiali, mentre, ai fini della concessione o meno delle attenuanti generiche, il giudice può prendere in esame le circostanze, fra quelle previste dall'art. 133 c.p., che ritiene di maggiore rilevanza con riguardo al caso concreto nell'ambito di una valutazione che, se ancorata a criteri logici, non è censurabile in sede di legittimità. Anche i due ricorsi proposti nell'interesse del SO sono generici e pretestuosi. In punto di responsabilità e di concorso del SO nella commissione dei reati la Corte di merito, sulla base di valutazioni prive di vizi logici e pienamente condivisibili, ha respinto la tesi del suddetto imputato di avere svolto una funzione di mero intermediario nell'interesse ed a favore del De SA ON ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni di quest'ultimo e del di lui figlio, entrambi percossi perché non volevano sottostare all'estorsione e per fare loro capire quali maggiori guai avrebbero subito se non avessero pagato il dovuto ai cosatesi, così come ha respinto la tesi per cui il SO avrebbe percosso il De SA padre, durante l'incontro in campagna costituente l'apice degli episodi estorsivi, soltanto perché il De SA aveva indebitamente speso il suo nome e non perché facesse parte del gruppo dei criminali, rilevando che il SO era presente e partecipe ai momenti cruciali di tutti gli episodi ed era stato colui che aveva materialmente percosso il De SA nell'ambito di una serie di condotte dirette a costringerlo a pagare per evitare danni ben più gravi alla sua vita ed a quella dei suoi famigliari. D'altronde non si comprende come la difesa del SO possa invocare a difesa di tale imputato le dichiarazioni del NC A. quando dalla sentenza impugnata risulta specificamente che i due boss del clan dei casalesi (ER S. A. e SO) avevano previamente concordato la scena degli schiaffi al De SA in occasione di un incontro fra gli stessi, cui il NC A. era stato presente, nel corso del quale il SO aveva promesso ad ER S. A., che si lamentava del fatto che anche SO volesse guadagnare in proprio dalla estorsione, di dargli soddisfazione picchiando l'incauto De SA che aveva osato contrapporti e sperare che il SO si sarebbe messo dalla sua parte invece che dalla parte della organizzazione camorristica. Con riguardo alla sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è poi di tutta evidenza che il gruppo criminale aveva utilizzato la forza intimidatrice derivante dalla esistenza del clan camorristico dei casalesi poiché il De SA - la cui attendibilità non può essere messa in discussione in base alle congrua motivazione della sentenza impugnata - aveva specificamente riferito di avere inizialmente sottostato alla estorsione essendo cosa nota che il gruppo di cui l'ER S. A. era capo apparteneva al clan dei casalesi cosicché "una persona che viene convocata da ER S. A. si deve presentare" ed aveva altresì utilizzato i tipici metodi mafiosi concretizzatisi nelle forme di cui all'art. 416 bis c.p., comma 3 per cui tutti gli autori del fatto avevano svolto il loro ruolo forti del clima di intimidazione che promanava dal vincolo associativo ben noto nella zona e della favorevole atmosfera di omertà che ne conseguiva.
Con riguardo infine alla esclusione delle attenuanti richieste ed alla misura della pena, trattandosi di motivo comune alla posizione dell'ER S. A., si richiama quanto appena risposto in relazione alla posizione di tale imputato, da intendersi qui trascritto. Il RD C. contesta anzitutto con il suo ricorso la attendibilità delle persone offese, la sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e la contraddittorietà della sentenza laddove da un lato qualificherebbe il RD C. come portavoce di ER S. A. per poi qualificarlo in altra parte come uomo di fiducia dello stesso.
Si tratta di argomentazioni cui ha già dato risposta la sentenza impugnata, come sopra riportata, mentre il ricorso non è in grado di individuare vizi logici o giuridici, bensì si limita ad offrire una diversa lettura degli atti processuali in base ad un procedimento non consentito nel giudizio di legittimità; e ciò anche con riguardo alla pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata in relazione al ruolo che avrebbe avuto il RD C. poiché il portavoce del capo ben può ed anzi deve essere uomo di fiducia dello stesso, come nel caso in esame in cui, fra l'altro, il RD C. era colui che aveva materialmente ricevuto dalla vittima il provento della estorsione per conto dell'ER S. A. e la cui partecipazione al reato era pertanto inequivocabile. Il ricorso del RD C. è pretestuoso anche con riguardo alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 112 c.p. ed al diniego delle attenuanti generiche poiché i coimputati erano sicuramente cinque o più, avendo partecipato almeno cinque all'incontro in campagna nel corso del quale era stato schiaffeggiato De SA ON ed il diniego delle generiche ha trovato, anche in tal caso, risposta corretta e conforme al parametro normativo. Quanto alla posizione del OL M. il ricorso contesta la prova del concorso del suddetto imputato in ordine al reato estorsivo essendosi trattato di soggetto che stava in disparte e la cui partecipazione ai fatti era stata del tutto marginale ed inefficace. La sentenza impugnata ha però rilevato che il ruolo del OL M. era stato tutt'altro che marginale poiché il OL M. aveva partecipato alla riunione dei vertici del clan all'esterno del bar presso cui era stata convocata la vittima per cui la sua partecipazione era stata tutt'altro che irrilevante e subalterna, tanto più che poi era presente anche all'episodio dello schiaffeggiamento della vittima in cui la presenza di numerose persone non era un optional, bensì era specificamente strumentale a dimostrare la forza del clan e quindi ad intimidire la vittima per costringerla a pagare. Gli altri motivi di ricorso, attinenti alla sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, alla mancata concessione delle attenuanti ed alla misura della pena, sono già stati trattati con riferimento alla posizione dell'ER S. A., comune sotto tali profili a quella del OL M., per cui la motivazione già offerta deve ritenersi, anche in tal caso, qui trascritta. Anche la difesa del MA M. contesta il concorso in conseguenza della mera presenza passiva sul luogo del fatto, non strumentale alla commissione del reato, oltre che la mancanza di dolo e la mancanza di prova in ordine alla sua partecipazione al clan dei casalesi, difettando in particolare la prova che ricevesse uno stipendio da tale clan. Si tratta però di reati in cui non è ammessa la presenza occasionale di estranei e comunque il MA M. era una presenza tutt'altro che inconsapevole ovvero occasionale poiché ha partecipato a tutti i fatti, in un ruolo di bassa forza e cioè in un ruolo di manovalanza, ma ugualmente indispensabile ai fini della realizzazione della estorsione di stampo camorristico in cui solo la presenza massiccia di sodali in posizione subordinata, pronti ad obbedire al capo, è in grado di spingere la vittima a pagare per la consapevolezza che poi quei sodali sarebbero in grado di distruggere la sua vita e quella dei suoi famigliari. Non rileva neppure il fatto che il MA M. ricevesse o meno un compenso fisso dal capo clan ovvero come fosse altrimenti retribuito per la sua attività nell'interesse del gruppo criminale, poiché oltretutto nel presente processo non è chiamato a rispondere di concorso nella associazione camorristica, bensì soltanto di concorso nella estorsione ed a tali fini può concorrere anche colui che non partecipa materialmente alla ripartizione del provento del reato. Quanto ai motivi di ricorso attinenti alla misura della pena, a parte i motivi comuni con gli altri coimputati ai quali è stata già data risposta, il MA M. ripropone la questione della erroneità della mancata concessione della attenuante di cui all'art. 114 c.p. in conseguenza della sua minima partecipazione al fatto. Tuttavia, a parte i rilievo che la partecipazione della manovalanza camorristica non è mai di minima importanza, essendo al contrario decisiva per la buona riuscita delle estorsioni, comunque esiste un ostacolo giuridico insuperabile (art. 114 c.p., comma 2) alla concessione di tale attenuante costituito dalla sussistenza della aggravante di cui all'art. 112 c.p., nella specie contestata e ritenuta in sentenza, che esclude da punto di vista logico, nel caso di divisione dei ruoli fra molte persone, che ciascun ruolo frazionato possa essere marginale.
Infine, con riguardo alla posizione del NC A., nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, il ricorso è limitato alla misura della pena con riguardo alla mancata applicazione della stessa nel minimo edittale ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, oltre che alla mancata concessione della attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 in conseguenza della dissociazione e del contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei colpevoli.
Al NC A. sono state riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e la pena base è stata determinata nel minimo di legge con riguardo alla pena detentiva (cinque anni di reclusione ed Euro 900,00 di multa), per cui le doglianze sul punto solo pretestuose considerato che la pena non può essere ulteriormente diminuita mentre il giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti appare correttamente motivato. Anche il diniego della attenuante di cui all'art. 8 è corretto poiché la collaborazione del NC A. è avvenuta dopo che tutti gli imputati erano già stati condannati ed il suo apporto è stato quindi privo di qualsiasi utilità per la raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione e la cattura degli autori degli stessi. In definitiva tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le consequenziali pronunce ai sensi dell'art. 616 c.p.p. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuale ed al versamento della somma di 500,00 Euro per ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007