Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2023, n. 21474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21474 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LE IA, nato a [...] il [...] RO S.A. in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del 09/12/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A. Cimmino che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria e i motivi aggiunti presentati dal difensore dei ricorrenti
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione all'esecuzione, come riqualificata l'impugnazione proposta da LE IA e RO S.A., con ordinanza di Questa Corte in data 19/02/2021, con la quale era stata richiesta la restituzione della somma di denaro di € 8.371.950,57 che era stata oggetto di confisca disposta dal Tribunale di Bergamo, con sentenza del 06/03/2014, confermata dalla Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 28/03/2016, e mantenuta a seguito di sentenza annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione per prescrizione dei reati.
2. Avverso l'ordinanza, l'avv. L. Ferrajoli, nell'interesse di LE IA e RO S.A., ha presentato ricorsi per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti - comuni - motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'arti. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 240 cod.pen., 322 ter cod.pen. Premettono i ricorrente che il Tribunale di Bergamo aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità degli imputati sino alla concorrenza della somma di C C 8.371.950,57, che il medesimo Tribunale, su richiesta degli - allora - imputati, disponeva la sostituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo con la somma di denaro nella misura di C 8.371.950,57 che RO S.A. versava su conto corrente bancario intestato alla Procura di Bergamo, specificando, il Tribunale, che la confisca disposta con la sentenza del medesimo tribunale era da intendersi disposta su quella somma di denaro e, per l'effetto, revocava il vincolo cautelare sui beni immobili oggetto del sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente. La Corte d'appello confermava la conversione del sequestro preventivo e la confisca non ostandovi l'estinzione dei reati tributari per intervenuta prescrizione in quanto il sequestro preventivo aveva colpito, per effetto della sostituzione, le disponibilità economiche in denaro di RO S.A. che aveva provveduto a versare la somma di denaro in sostituzione dei beni degli imputati. A seguito di annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello di Brescia, da parte della Corte di cassazione, i ricorrenti avevano avanzato istanza di restituzione della somma di denaro confiscata, rilevandone l'illegittimità della confisca relativa a beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente pronunciata da Tribunale incompetente, quello di Bergamo, e in presenza di prescrizione dei reati stante la natura sanzionatoria della stessa. Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata avrebbe reso una motivazione meramente apparente non dando alcuna risposta alle censure difensive confermando la disposta confisca in presenza di reati prescritti trattandosi di confisca diretta e ritenendo che la Corte di cassazione non avesse accolto la censura circa l'incompetenza territoriale, avendola solo affrontata in motivazione. Sarebbe una motivazione erronea e resa in violazione dell'art. 51 comma 3 bis cod.proc.pen. come, invece, avrebbe deciso dalla sentenza della Corte di cassazione e in violazione di legge in quanto la natura di sanzione penale della confisca per equivalente ne impedirebbe il mantenimento a reato prescritto, natura di confisca per equivalente, come originariamente disposta, non rilevando l'avvenuta sostituzione dei beni con il versamento di una somma di denaro.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 51 comma 3 bis cod.proc.pen. I ricorrenti che ripercorrono le ragioni esposte nel primo motivo di ricorso argomentano l'illegittimità del mantenimento della disposta confisca in ragione del fatto che sarebbe stata disposta da Giudice incompetente funzionalmente e che tale incompetenza sarebbe stata riconosciuta dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 55465/2018 che aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Brescia. L'ordinanza impugnata avrebbe illogicamente ritenuto che nel contrasto tra dispositivo di sentenza e motivazione prevalesse il primo e illegittimamente confermato la disposta confisca.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 578 bis cod.proc.pen. In sintesi, l'art. 578 bis cod.proc.pen. che consente, a talune condizioni, il mantenimento della confisca in caso di declaratoria di prescrizione dei reati, ha indubbi effetti sostanziali che ne impediscono l'applicazione retroattiva rispetto al momento di entrata in vigore della norma processuale inserita con il d.lgs n. 21 del 2018, entrato in vigore il 06/04/2018, e, dunque, non sarebbe applicabile, retroattivamente, al caso in esame. Ne discenderebbe l'illegittimità del mantenimento della disposta confisca di valore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di LE IA è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, interesse che corrisponde al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799 Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Cavallini, Rv. 263756). L'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., applicabile a tutte le impugnazioni, richiede, in capo al soggetto legittimato all'impugnazione, l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare. All'elaborazione del concetto di interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni Unite della Corte di cassazione che, in adesione ad una nozione "utilitaristica", hanno affermato che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Dunque, la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento. Non ammette, in altri termini, un'impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (S.U., n. 12234 del 23/11/1985, Di Trapani, Rv. 171394; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197536; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815 39; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244108 40; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). Quanto al caso in esame, è pacifico, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato e non contestato dal ricorrente, che l'avente diritto alla restituzione della somma di denaro, dapprima sottoposta a sequestro e poi oggetto di confisca, sia la società RO S.A. e non il LE. Infatti, il Tribunale di Bergamo aveva disposto, in data 19/11/2009, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità degli imputati sino alla concorrenza della somma di C 8.371.950,57. Successivamente, in data 11/03/2014, il medesimo Tribunale, su richiesta degli imputati, disponeva la sostituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo con la somma di denaro nella misura di C 8.371.950,57 versata da RO S.A. su conto corrente bancario intestato alla Procura di Bergamo, sulla quale somma doveva intendersi la confisca disposta con la sentenza del Tribunale di Bergamo che, per l'effetto, revocava il vincolo cautelare sui beni immobili oggetto del sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente. Ciò posto, il ricorrente LE non ha allegato alcuna situazione giuridica in forza della quale egli possa vantare il diritto alla restituzione della somma di denaro confiscata a RO S.A. Il ricorso di LE RL va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
2. Il ricorso nell'interesse di RO S.A. non è fondato sulla base delle seguenti ragioni. Si è già visto che per effetto della sostituzione del bene oggetto di sequestro preventivo, originariamente finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli allora imputati, con una somma di denaro versata dalla società, il vincolo cautelare ha mutato natura sicchè, per effetto della - volontaria - sostituzione, il sequestro prima e la confisca disposta hanno assunto la natura di confisca diretta del profitto del reato tributario commesso dagli imputati nell'interesse della società che ha scelto di versare la relativa somma di denaro, mutando così la natura del vincolo e dell'ablazione in via diretta. Chiarito, in punto di fatto, che la confisca disposta dal Tribunale di Bergamo e poi confermata dalla Corte d'appello di Brescia, è giuridicamente corretto il provvedimento ora impugnato ha rigettato l'opposizione e la richiesta di restituzione della somma di denaro.A pag. 4 del provvedimento impugnato, la corte territoriale, in conformità dell'indirizzo interpretativo a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite Lucci (n. 31617 del 2015), ha respinto la richiesta dell'opponente rilevando che la confisca disposta dal Tribunale di Bergamo, in data 11/03/2014, era "diretta" atteso che, in forza del provvedimento di sostituzione ha finito per cadere direttamente sulla somma si C 8.371.950,57, ovvero sul profitto del reato conseguito dall'ente e versato spontaneamente dalla società che ha beneficiato del profitto del reato tributario. Così qualificata la natura della confisca, essa è stata mantenuta in presenza di declaratoria di prescrizione dei reati. La confisca diretta del profitto del reato tributario è stata correttamente mantenuta in applicazione dell'art. 578 bis cod.proc.pen. Quanto ai rapporti tra confisca e prescrizione del reato, la possibilità di disporre la confisca in caso di pronuncia di estinzione del reato è normativamente prevista dall'art. 578 bis cod.proc.pen., che disciplina i casi e le condizioni affinché questa possa essere disposta e mantenuta. L'art. 578-bis cod. proc. pen. oggi vigente prevede che «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240- bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter cod.pen., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». La disposizione impone, dunque, espressamente, ai fini della conferma o meno della confisca ordinata in primo grado, un compiuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato in un caso, quello della sentenza di proscioglimento pronunciata in appello o in cassazione per prescrizione del reato, diverso da una formale pronuncia di condanna. La questione è stata positivamente risolta a pag. 5, là dove l'ordinanza impugnata ha rilevato come la sentenza di merito, c.d. doppia conforme, che aveva rilevato la prescrizione aveva argomentato il profilo qui in discussione. Sotto altro profilo, quello dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 578 bis cod.pen. alla confisca prevista dall'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, norma in continuità normativa con quelle di cui all'art. 1 comma 143 della legge finanziaria 2008 — deve rilevarsi già questa Corte a Sezioni Unite aveva affermato, con la sentenza n. 6141/19 del 25/10/2018, Milanesi, Rv. 274627, come il riferimento dell'art. 578-bis cod. proc. pen. alle "altre disposizioni di legge" evochi «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali», in tal modo condividendo la legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca "per sproporzione". Principio ribadito nella successiva sentenza delle Sezioni Unite Perroni che, pur chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di confisca urbanistica, è giunta ad affermare che "l'art. 578-bis non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n.3, il richiamo alla confisca «prevista dall'articolo 322-ter del codice penale» (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01). La ritenuta valenza generale comporta che debba trovare applicazione, la disposizione di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen., anche nel caso di confisca emessa nei reati tributari. Quanto all'ambito temporale di operatività della disposizione normativa di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen. la giurisprudenza di legittimità ha distinto i casi nei quali era stata disposta la confisca per equivalente da quelli nei quali era stata disposta la confisca in via diretta, affermando che mentre la confisca per equivalente, attesa l'indubbia natura sanzionatoria, non ne consente la sua applicazione in via retroattiva rispetto al momento dell'entrata in vigore della norma processuale e pertanto non può essere mantenuta, va mantenuta, viceversa, la confisca diretta del profitto del reato (Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Vescovo, Rv. 282836 - 01; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342 - 01). Sul punto di recente sono intervenute le Sezioni Unite che hanno definitivamente affermato che «la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito, Rv. 284209 - 01). Dunque, la confisca diretta del profitto del reato, che si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (S.U. Lucci cit.), stante la diversa natura di misura di sicurezza, può essere mantenuta, in caso di prescrizione del reato. Tale è la confisca del denaro, versato da RO S.A., profitto diretto del reato tributario che la corte territoriale ha confermato. Consegue l'infondatezza del primo e terzo motivo di ricorso.
3. Alla stessa sorta non si sottrae il secondo motivo di violazione di legge in relazione all'art. 51 comma 3 bis cod.proc.pen. La corte territoriale, a pag. 5, ha argomentato come l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bergamo era stata rilevata dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 55465 del 2018 di annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati, in via meramente incidentale, risultando chiaramente dal dispositivo di sentenza che l'annullamento senza rinvio conseguiva alla declaratoria di prescrizione del reato. In ogni caso, rilevano i giudici territoriali, dirimente è il principio a tenore del quale il dispositivo prevale sulla motivazione che, pur non avendo un carattere di assolutezza, nel caso specifico troverebbe conferme nella parte motiva. A tale riguardo, osserva, il Collegio, che la motivazione della sentenza dà espressamente atto della "non manifesta infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale" e al par. 4.6., a dissipare ogni dubbio, afferma che "non sussistendo l'evidente innocenza degli imputati, in considerazione della doppia conforme sentenza di condanna, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i residui reati sono estini per prescrizione", da cui il conseguente dispositivo di sentenza di annullamento senza rinvio perché i residui reati sono estinti per prescrizione (e non per incompetenza funzionale).
4. Consegue il rigetto del ricorso di RO S.A. e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Il ricorso di LE IA deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di LE IA che condanna al pa