Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Fattispecie in materia di intestazione fittizia di beni, in cui la Corte ha escluso la legittimazione dell'indagato, che sosteneva di avere interesse all'impugnazione per evitare che i proprietari potessero intentare nei suoi confronti azioni di responsabilità per l'ablazione dei beni medesimi).
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1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17852 del 2015, è tornata sull'argomento relativo alla revisione dell'assegno di mantenimento, posto a carico di uno dei due coniugi, in favore dell'altro, al momento della separazione. Come noto, il provvedimento con cui il giudice pone a carico del coniuge “economicamente più forte” l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti), non è immodificabile in via assoluta, dal momento che possono sopraggiungere delle circostanze che suggeriscono una modifica in aumento o in diminuzione del suddetto assegno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2015, n. 17852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17852 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 12/03/2015
Dott. TADDEI M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA A. - rel. Consigliere - N. 548
Dott. ALMA Marco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 53526/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA ES, n. il 3.3.44 a Vogherà (PV);
avverso l'ordinanza del 24.11.14 del Tribunale di Genova, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del VA - Avv. D'Agostino Michele in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Benini Carlo -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24.11.14 il Tribunale di Genova, sezione riesame, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata da VA ES, indagato per i delitti di cui all'art. 416 c.p., art. 640 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, contro il decreto di sequestro preventivo di beni vari rinvenuti nella materiale disponibilità del VA medesimo, ancorché formalmente intestati ad altri.
Tramite il proprio difensore ricorre VA ES contro detta ordinanza, di cui chiede l'annullamento per erronea dichiarazione del difetto di legittimazione ad impugnare il decreto di sequestro da parte dell'indagato, nonché per assenza di motivazione in ordine alle censure mosse in sede di riesame;
aggiunge il ricorrente di essere legittimato e di avere interesse all'impugnazione al fine di evitare che i proprietari dei beni erroneamente ritenuti nella sua disponibilità gli intentino azioni di responsabilità per l'ablazione dei beni medesimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, dovendosi a riguardo confermare quanto rilevato dall'impugnata ordinanza sulla scia della più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo la quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 7292 del 12.12.13, dep. 14.2.14). Nel caso in esame il ricorrente non ha tale interesse, poiché nel proprio ricorso egli non vanta alcun diritto in re aliena e, anzi, si professa estraneo ai beni in discorso (coi quali, per la precisione, dichiara espressamente di non avere nulla a che vedere). Nè può sostenere di avere interesse all'impugnazione per evitare che i proprietari dei beni erroneamente ritenuti nella sua disponibilità gli intentino azioni di responsabilità per l'ablazione dei beni medesimi: l'assunto trascura che non vi è alcun nesso di causalità tra l'ablazione dei beni e il contegno dell'indagato (che, se davvero estraneo ad essi, non ha alcun potere per impedirne il sequestro) e che le persone intestatarie dei beni medesimi hanno (come da costante giurisprudenza di questa S.C.) autonoma legittimazione ad ottenerne la restituzione in via di incidente di esecuzione dimostrando l'effettività dei loro diritti.
2- Il difetto di interesse ad impugnare del ricorrente assorbe ogni altra considerazione circa l'asserita assenza di motivazione della gravata ordinanza.
3 - In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015