Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 1
Integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto l'impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, atteso che il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio identifica la cosa ma non la proprietà del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2012, n. 40654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40654 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 09/10/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1684
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 13242/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma:
nei confronti di:
EL NA, nata in [...] il [...];
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma, in data 3.11.2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso chiedendo che, qualificato il reato ai sensi dell'art. 647 c.p., si dichiari non doversi procedere per difetto di querela.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3.11.2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, investito di richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art.712 c.p. nei confronti di EL NA, assolse la stessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo violazione di legge in quanto, quand'anche il telefono cellulare fosse stato smarrito, si verserebbe in ipotesi di appropriazione indebita di cosa smarrita, ovvero se recante segni distintivi dell'altrui legittimo possesso, furto. Il telefono sarebbe quindi proveniente da reato e sussisterebbe la fattispecie di cui all'art. 712 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l'imputata avesse rinvenuto il cellulare per strada, ma che non sussisterebbero elementi per ritenere che la stessa avrebbe dovuto sospettare la provenienza del telefono da reato, anziché il semplice smarrimento da parte del proprietario.
Il Collegio non condivide l'orientamento, secondo il quale integra il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite colui che si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso altrui ed in particolare il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40327 del 21.9.2011 dep.
8.11.2011 rv 251723). Infatti il codice IMEI identifica la cosa e non la proprietà del bene.
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese dall'imputato il P.M., avrebbe dovuto, se mai, ipotizzare il reato di cui all'art. 647 c.p., peraltro non perseguibile per difetto di querela.
Il ricorso deve perciò essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2012