Sentenza 11 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5717 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
) I 4 A E 7 . D S n S O A 7 8 R A T 9 T T S 1 REPUBBLICA ITALIANA S O o I A z P r G R a M I E T m IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ' L R L 6 L A I e A I D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE g D g N Oggetto , e E L G O Si ri Magistrati:057 17/03 T 9 O L ASEZIONE PRIMA CIVILE 1 N . L t E r A O A S ( D B E Composta dagl Dott. Angelo R.G.N. 20197/00 Cron. 12768 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO ere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud.17/12/02 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FU SE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 68, presso l'avvocato IVAN CARLO REA, rappresentato e difeso dall'avvocato BENVENUTO D'AMBROSIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI LV OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso l'avvocato ANGELO ROSATI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI procura a margine del CICCARELLI, giusta 2002 controricorso;
controricorrente 2368 -1- avverso la sentenza n. 472/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 23/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità per quanto di ragione del primo e per il rigetto dei restanti motivo di ricorso motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12.1.1994 EL ER proponeva avanti al Tribunale di Avezzano domanda di separazione personale con addebito alla moglie ET EL LO, con la quale aveva contratto matrimonio il 19.9.1982 e dalla cui unione erano nati i figli NI nel 1984 e MA nel 1988. Si costituiva la ET che aderiva alla domanda di separazione e proponeva а sua volta domanda riconvenzionale di addebito al marito. Con sentenza del 17.6.1997 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, rigettava entrambe le domande di addebito, affidava i figli alla madre cui assegnava la casa e poneva a l'obbligo di versare allacarico del EL ET un assegno mensile di £ 1.300.000, compensando totalmente le spese processuali. Proponeva impugnazione il EL in ordine all'addebito, all'assegno divorzile che riteneva non dovuto, al rapporto con i figli ed alle spese del giudizio. Si costituiva la ET chiedendone il appello incidentale rigetto proponendo 19 relativamente alla disposta compensazione delle 3 spese di primo grado. All'esito, la Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza del 9-23.11.1999 rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese del doppio grado di giudizio. Rilevava in primo luogo 1'inesistenza di elementi tali da giustificare la pronuncia di addebito nei confronti della ET, precisando, per quanto riguarda la dedotta infedeltà coniugale della medesima, che non erano utilizzabili le telefonate intercorse fra lei ed altri uomini in quanto acquisite attraverso intercettazioni illecite, che nè la testimonianza raccolta (teste Carta) né le risultanze della. sentenza penale di condanna del EL per tentato omicidio in danno del BI avevano fornito la prova di una relazione sentimentale fra lei ed il BI medesimo e che, comunque, ogni rapporto fra i due era riferibile ad un periodo successivo alla rottura del rapporto coniugale. Riteneva poi correttamente determinata la misura dell'assegno, osservando che non meritavano censura le conclusioni del Tribunale che aveva disatteso le risultanze della dichiarazione dei redditi del EL sulla base delle prodotte 4 ricevute fiscali che avevano evidenziato rilevanti ricavi nonostante la dedotta invalidità accertata dalla competente commissione, in relazione allo stesso periodo, nella misura del 40%. Disattendeva, infine, pure la censura relativa alle disposizioni sui rapporti con i figli, anche in considerazione del grave episodio (tentato omicidio in danno del Bocca) cui aveva dato luogo in presenza dei figli, e rigettava l'appello incidentale sulle spese della ET in considerazione del disposto rigetto della domanda riconvenzionale sull'addebito. Successivamente, con ordinanza del 13.6.200 la Corte d'Appello disponeva la correzione della sentenza, sostituendo all'espressione "tentato omicidio nei confronti del BI" le parole "lesioni personali nei confronti del BI". Avverso la sentenza e l'ordinanza di correzione propone ricorso per cassazione EL ER, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso ET EL LO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso EL ER denuncia violazione e falsa applicazione di Th 5 norme di diritto nonché travisamento dei fatti, lamentando che la Corte d'Appello abbia disatteso, nonostante le risultanze emerse dalla deposizione del teste Carta, la richiesta di addebito nei confronti della ET basata sulla infedeltà della medesima, già rilevabile dal contenuto delle registrazioni telefoniche non ammesse, senza considerare l'elemento rilevante costituto dalla deposizione da lei resa nel procedimento penale, volta a scagionare il BI dal reato di tentato omicidio in danno del marito. Sostiene altresì, che la Corte d'Appello ha travisato i fatti laddove ha fatto riferimento ad un tertato omicidio nei confronti del BI, mentre da tutti gli atti del procedimento penale risulta, invece, che è stato il BI ad attentare alla vita del EL. La censura è inammissibile, essendosi limitato il ricorrente a fornire una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito ed а prospettare una loro diversa interpretazione ai fini dell'addebito. In taie contesto, infatti, non v'è spazio per il giudizio di legittimità ove non è consentita una revisione delle valutazioni del giudice di merito in base, peraltro, alla prospettazione di un 6 diverso quadro probatorio, potendo il sindacato esercitarsi solo in presenza di un'obiettiva deficienza del criterio logico seguito di un insanabile contrasto fra le varie parti della motivazione o fra questa ed il dispositivo. Ad una diversa interpretazione dei fatti, volta ad accreditare la tesi dell'infedeltà della moglie, mira infatti la doglianza con cui viene prospettata un'erronea lettura della deposizione del teste Carta, di cui peraltro non viene riportato nemmeno il contenuto, nonché delle dichiarazioni rese dalla ET nel corso del procedimento penale a carico di tale BI e del marito, dichiarazioni che sarebbero state a costui sfavorevoli e favorevoli al BI (con cui, secondo il ricorrente, avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale). Qui è sufficiente considerare, pertanto, che di tali risultanze la Corte d'Appello si è fatta carico, rilevando la loro assoluta inidoneità a suffragare la tesi dell'odierno ricorrente e comunque, relativamente agli elementi di prova desumibili dal procedimento penale, la loro irrilevanza, riguardando fatti successivi alla definitiva rottura del rapporto coniugale. 7 IG Quanto, infine, al dedotto travisamento dei fatti per avere la Corte d'Appello nel corso della motivazione riferito del tentato omicidio come avvenuto nei confronti del BI anziché di esso ricorrente ad opera del BI medesimo, come risulta dalla sentenza penale, trattasi di questione che è stata oggetto di correzione da parte della Corte d'Appello con apposito provvedimento, pur esso impugnato unitamente alla sentenza. Né un tale travisamento si è tradotto in un vizio della motivazione, non avendo riguardato un punto decisivo. Il richiamo della Corte d'Appello al giudizio penale è stato operato unicamente per evidenziare che non erano emersi elementi per dedurre l'infedeltà della donna e ad una tale conclusione risulta certamente estraneo, sulla base della motivazione della sentenza, l'errore in cui è incorsa nell'indicazione del soggetto condannato per tentato omicidio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Legge n.74/87, sostenendo che erroneamente la Corte d'Appello, nel confermare la determinazione dell'assegno di mantenimento compiuta dal 8 на Tribunale, non ha tenuto conto, omettendo peraltro qualsiasi indagine tramite la Guardia di Finanza, delle dichiarazioni dei redditi da lui prodotte, da cui risultava, relativamente all'anno 1995 cui si riferivano le ricevute fiscali considerate decisive, un reddito annuo imponibile di £ 15.607.000, né ha considerato che la ET svolgeva attività lavorativa retribuita con £ 1.000.000 mensile e che egli era invalido al 40%. Anche tale censura è inammissibile, non esendo sindacabile in questa sede la facoltà della Corte d'Appello di individuare, dandone congrua motivazione, la fonte di prova più attendibile per trarne il convincimento in ordine alle condizioni economiche del soggetto tenuto al versamento dell'assegno e del destinatario. L'impugnata sentenza, in presenza delle numerose ricevute fiscali emesse dal EL nell'ambito della sua attività, le ha ritenute decisive, confermando così la determinazione del presumibile reddito effettuata dal Tribunale suo sulla base delle stesse risultanze. Individuati gli elementi ritenuti determinanti per la loro concreta rilevanza ed affidabilità, al giudice di merito non incombeva la ricerca di 9 на ulteriori fonti di prova, quali la dichiarazione accertamenti della Guardia di dei redditi о gli considerati evidentemente superati per la Finanza, minore attendibilità e completezza ad essi rispettivamente attribuite. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 155 comma C.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia 2 confermato le disposizioni relative ai suoi rapporti con i figli, facendo riferimento al "grave episodio" (tentato omicidio in danno del BI) che sarebbe avvenuto alla loro presenza in un giorno in cui erano а lui affidati e non considerando invece che era stato lui vittima del tentato omicidio ad opera del BI. Deduce quindi che erroneamente non sia stata accolta la sua richiesta di ampliare il diritto di tenere con sé i figli. Del pari inammissibile deve ritenersi la presente censura. Si è già evidenziata, in relazione al primo motivo, l'irrilevanza, ai fini della pronuncia sull'addebito, dell'errore (poi corretto a seguito di apposita istanza) in cui è incorsa la Corte d'Appello nel ritenere che il EL non già e се 10 il BI fosse stato condannato per tentato omicidio. Ora, un tale errore deve ritenersi certamente irrilevante anche in relazione al presente motivo, non potendo considerarsi decisivo sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nemmeno dedotto formalmente, in ordine alle disposizioni impartite relativamente ai rapporti del ricorrente con i figli. La gravità dell'episodio, cui ha fatto riferimento l'impugnata sentenza ricollegandola per errore al tentato omicidio, risulta riaffermata infatti anche se di tale reato il ricorrente sia stato in realtà parte offesa, desumendosi dall'ordinanza di correzione, pur essa impugnata, che tale reato è stato commesSO in un più ampio contesto in cui il EL ha partecipato comunque attivamente prendendo l'iniziativa e cagionando al BI delle lesioni personali per cui ha riportato condanna. Né in ordine alla legittimità di una tale integrazione è stata proposta censura alcuna. Rimangono, quindi sostanzialmente inalterati i presupposti di fatto su cui la Corte d'Appello ha espresso il suo giudizio negativo. 11 на RG 20197/00 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 1.500, oltre agli esborsi in euro 110 ed alle spese generali, come per legge. Roma, 17.12.2002 Правоверные Il Consigliere est. I Presidente Идо висить вметам e e W CORTE VOORK IL CANCELLIERE Andrea Bianchi 11 111 OPP 1003 CANCELLIERE , 4 7 . n 7 8 J 0 1 M A , I T ' o S L z I r L u A G A M R E D 6 T R L F e A g G g e O L U 9 B A 1 . D t r A ( 12