Sentenza 5 aprile 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il particolare regime previsto dagli artt. 18, lett. R) e 19 lett. C) L. 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale nei confronti di un cittadino italiano, non impedisce l'applicabilità della misura cautelare personale che ne assicuri l'esecuzione.
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- 1. Ingiusta detenzione MAE, innocenza non è necessaria (Cass. 20255/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 maggio 2023
Va indennizzata la detenzione in un procedimento da mandato di arresto europeo non eseguito senza che sia necessario accertare l'innocenza della persona. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 12/01/2023) 12/05/2023, n. 20255 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente - Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere - Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - Dott. DAWAN Daniela - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; nei confronti: A.A., nato il (Omissis); B.B., nato il (Omissis); avverso l'ordinanza del 20/01/2022 …
Leggi di più… - 2. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2007, n. 42767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42767 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 816
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 9600/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA UR, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia 19 febbraio 2007 nel procedimento n. 5/07 R.G. Mod. 6.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Antonio MURA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. BEZZI Gianluigi, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia 19 febbraio 2007 nel procedimento n. 5/07 R.G. Mod. 6, con la quale il Presidente della Corte d'appello di Brescia ha convalidato il suo arresto in data 17 febbraio 2007 ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 11 in esecuzione di richiesta dell'Autorità Giudiziaria francese, FR UR ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 perché la documentazione trasmessa non ha consentito di accertare se l'arresto del ricorrente sia stato disposto in relazione all'applicazione di una misura cautelare in Francia ovvero per scontare una pena divenuta irrevocabile, con pregiudizio della valutazione del Giudice della convalida;
2. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 11 e Decisione Quadro n. 584 del 2002, art. 8, comma 2 perché l'arresto è stato operato con la procedura della segnalazione al servizio Informativo di Schengen, ammissibile solo allorché sia sconosciuta la localizzazione del soggetto richiesto, mentre il FR era reperibile presso il domicilio eletto presso la propria residenza sin dall'inizio del procedimento;
3. violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 9, 11 e 13 perché la misura cautelare è stata applicata dal Presidente anziché dalla Corte d'appello in composizione collegiale;
4. violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9 e art. 274 c.p.p., lett. b) per inesistenza delle esigenze cautelari e in particolare del pericolo di fuga, in quanto il FR, dopo essere stato scarcerato dai Giudici francesi il 5 febbraio 2005, è tornato in Italia presso la sua residenza, dove ha eletto domicilio ed è rimasto fino al giorno del suo arresto, avvenuto in seguito alla sua presentazione spontanea all'invito dei Carabinieri, peraltro, per una condanna, secondo la comunicazione dell'A.G. francese, a due anni di reclusione;
inoltre, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18 l'applicazione di misure cautelari non è consentita quando si possa ritenere che sussistano cause ostative alla consegna, fra le quali è compresa quella conseguente alla possibilità del cittadino italiano di scontare la pena in Italia;
5. in subordine, richiesta di applicazione di misura meno affittiva ex art. 275 c.p.p., come l'obbligo di presentazione alla P.G., in ragione dell'ottimo comportamento del FR, della lunga detenzione cautelare, del versamento di una cauzione e del mantenimento della residenza precedente alla scarcerazione. L'impugnazione è infondata.
L'arresto del FR è avvenuto su iniziativa della Polizia giudiziaria, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 11, in seguito a segnalazione da parte della competente autorità francese al Sistema di informazione di Schengen. E alla convalida il Presidente della Corte d'appello ha proceduto nelle forme previste dal successivo art. 13, dopo aver ricevuto il relativo verbale. La procedura è stata pertanto correttamente seguita e alla convalida si è proceduto sulla base degli elementi richiesti, sicché il preteso pregiudizio della valutazione ai fini della convalida stessa non ha alcun fondamento e così la violazione di legge dedotta col primo motivo di ricorso, peraltro in termini del tutto generici, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il motivo predetto è perciò per più versi inammissibile. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. L'avvio delle due procedure, alternativamente previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 9 e 11, è subordinato rispettivamente dall'invio del mandato di arresto emesso dall'autorità competente di uno stato membro al Ministro della giustizia o dalla segnalazione da parte della medesima autorità al Servizio di informazione di Schengen, ma in nessuno dei due casi è condizionato dalla reperibilità del destinatario del provvedimento.
Il terzo motivo è infondato.
In tema di mandato di arresto europeo le procedure, alternativamente previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 9 e 11, dell'invio del mandato di arresto e della segnalazione al Servizio di informazione di Schengen hanno oggetto diverso, perché nel primo caso la delibazione della necessità dell'applicazione della misura coercitiva si svolge in ordine al mandato già inviato ed i suoi allegati, mentre nel secondo la convalida ha, come tale, lo scopo di fornire la garanzia giurisdizionale all'arresto operato dalla polizia giudiziaria italiana, in vista e a condizione dell'invio entro dieci giorni del mandato di arresto o del testo della segnalazione al Sis, considerato equivalente in quanto munito delle medesime indicazioni, e di applicare, con la medesima garanzia, la misura cautelare necessaria nel periodo intermedio, fino all'inizio della procedura di esecuzione del mandato di arresto.
Questo giustifica che nel caso previsto dalla L. 22 aprile 2005, n.69, art. 9 la competenza spetti alla corte d'appello e nel caso previsto dal successivo art. 11 la competenza sia invece attribuita al presidente della corte d'appello anche per l'applicazione di misura cautelare - in parallelo con quanto disposto per l'estradizione, rispettivamente, dagli artt. 715 e 716 c.p.p. - cosicché il rinvio disposto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13, comma 2, artt. 9 e 10 deve ritenersi limitato all'applicazione della misura cautelare e non riguarda l'autorità competente ad applicarla, che resta sempre il presidente della corte d'appello (Cass., Sez. 6, 19 febbraio 2007 n. 7708, ric. Sanfilippo;
Sez. 6, 12 dicembre 2006 n. 40614, ric. Arturi;
Sez. 6, 5 giugno 2006 n. 20550, ric. Volanti). Pertanto anche sotto questo profilo la procedura si è svolta correttamente. Pure il quarto motivo e il quinto motivo di ricorso appaiono privi di fondamento. In tema di mandato di arresto europeo il rinvio al titolo 1 del libro 4 del codice di procedura penale in materia di misura cautelari personali è disposto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 5 con espressa riserva che le disposizioni in esso previste risultino applicabili alla materia dell'arresto. Di conseguenza, per quanto riguarda in particolare l'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), si deve tenere presente che nel caso del mandato di arresto europeo il pericolo di fuga viene in considerazione con riferimento all'obiettivo della consegna della persona arrestata, per cui il limite della possibile irrogazione di pena superiore a due anni di reclusione ivi previsto non può ritenersi applicabile e il rinvio deve perciò considerarsi riferito semplicemente al pericolo di fuga, in analogica con quanto disposto nell'art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c). Pertanto la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga deve ritenersi correttamente eseguita, anche per quanto riguarda la sussistenza dell'esigenza cautelare ritenuta, considerata la grave condanna riportata dal FR nella Repubblica Francese. Il quarto motivo è infondato anche per quanto riguarda l'eccezione proposta nella seconda parte di esso.
Infatti, la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r) prevede il potere della corte d'appello di disporre, nel caso in cui il mandato di arresto europeo sia stato emesso nei confronti di un cittadino per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, che questa sia eseguita in Italia in conformità del suo diritto interno. E la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c), dispone che in tal caso la consegna sia subordinata alla condizione che la persona richiesta, una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (Cass., Sez. 6, 28 febbraio 2007 n. 9202, ric. Pascetta). Ne deriva che la cittadinanza italiana (o la residenza in Italia) della persona richiesta opera come causa di subordinazione della consegna e non come causa di inapplicabilità della misura cautelare che ne assicura l'esecuzione.
La contraria asserzione del ricorrente appare, di conseguenza, destituita di fondamento.
Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Segue al rigetto il pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma,il 5 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007