Sentenza 5 giugno 2006
Massime • 3
In tema di mandato di arresto europeo, competente ad applicare la misura coercitiva in sede di convalida dell'arresto di P.G. è il Presidente della Corte di appello, posto che non può sussistere alcuno iato temporale tra la convalida stessa e la decisione sul protrarsi dello stato di limitazione della libertà personale.
In tema di mandato di arresto europeo, l'arresto ad opera della P.G. della persona ricercata attraverso il sistema SIS, previsto dall'art. 11 L. n. 69 del 2005, si configura come atto "dovuto", subordinato alla sola verifica che la relativa segnalazione sia stata effettuata da una "autorità competente" di uno Stato membro dell'Unione europea e che la stessa sia avvenuta nelle "forme richieste", dovendosi pertanto escludere che competa all'autorità italiana una valutazione circa l'urgenza dell'arresto. Conseguentemente, la relativa convalida ad opera del Presidente della Corte di appello deve basarsi solo su presupposti formali, ovvero che l'arresto sia avvenuto in presenza dei citati requisiti e che non vi sia stato errore di persona. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge cit., nella parte in cui legittima l'adozione, al di fuori dei casi di necessità ed urgenza stabiliti dalla legge, di un provvedimento restrittivo della libertà personale ad opera della P.G., osservando che la valutazione circa l'urgenza dell'arresto è rimessa all''autorità emittente che ha facoltà di segnalare la persona ricercata nel SIS).
In tema di mandato di arresto europeo, il pericolo di fuga che legittima l'emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 9, comma quinto L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere "concreto". Ne consegue che non soddisfa tale requisito una misura coercitiva motivata sulla sola circostanza che la persona richiesta in consegna non sia radicata in Italia, risiedendo e lavorando all'estero, ove ha un proprio nucleo familiare.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 20550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20550 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/06/2006
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1260
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 18471/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VOLANTI Gaetano, n. a Neresheim (Germania) il 24/05/1968;
avverso la ordinanza in data 16 aprile 2006 del Presidente della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al secondo e terzo motivo.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Presidente della Corte di appello di Venezia, richiamata la L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 10 e 13, convalidava l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria di VOLANTI Gaetano e contestualmente applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione, al mandato di arresto europeo emesso nei confronti del medesimo in data 1 dicembre 2005 dal Tribunale di Amberg (Repubblica di Germania) in ordine al reato di truffa in danno di tale Pielher Georg.
Nel provvedimento si osservava che nel verbale di arresto si dava atto degli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 12, commi 1 e 2, sicché l'arresto doveva essere convalidato;
che il mandato di arresto era stato emesso per un fatto previsto come reato anche dalla legge italiana e punito, in entrambi gli stati, con pena superiore a un anno;
che l'autorità tedesca aveva corredato il mandato di una sintetica ma sufficiente descrizione dei fatti;
e che non sussisteva alcuna delle condizioni ostative alla consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18. Quanto all'aspetto cautelare, si rilevava che occorreva garantire la consegna del TI all'autorità di emissione e che a tal fine, in considerazione del fatto che il predetto, pur essendo cittadino italiano, non era radicato in Italia, atteso che risiedeva e lavorava in Germania, ove aveva un proprio nucleo familiare, misura adeguata risultava essere quella della custodia carceraria. Ricorre personalmente per Cassazione il TI, il quale deduce:
1. Con riferimento alla convalida dell'arresto, violazione della L. n. 69 del 2005, art. 13 e omessa valutazione del presupposto dell'urgenza legittimante la misura cautelare;
e in subordine, questione di costituzionalità dell'art. 11 della predetta legge, in riferimento sia all'art. 13 Cost., comma 2, nella parte in cui tale norma legittima l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale ad opera della polizia giudiziaria al di fuori dei casi di necessità e urgenza stabiliti dalla legge, sia all'art. 3 Cost., in relazione alla diversa disciplina prevista in materia di estradizione dall'art. 716 c.p.p.. Rileva al riguardo il ricorrente che il Presidente della Corte di appello aveva omesso qualsivoglia motivazione in ordine al requisito della urgenza, che doveva ritenersi implicito nella previsione dell'art. 11 della riferita legge, a pena di incostituzionalità della disciplina, in riferimento ai parametri sopra richiamati. Per di più, diversamente opinando, sulla base di una mera segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) verrebbe a prodursi un'automatica e obbligatoria restrizione della libertà personale ad opera della polizia giudiziaria del soggetto colpito dal mandato di arresto, senza l'osservanza delle garanzie giurisdizionali contemplate nel caso si segua la procedura ordinaria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 9. 2. Con riferimento alla misura cautelare, violazione del combinato disposto della L. n. 69 del 2005, artt. 9 e 13, dai quali si ricava che in ogni caso l'applicazione della misura è riservata alla Corte di appello, e cioè a un organo collegiale, essendo le attribuzione del Presidente della Corte ristrette alle sole decisione in tema di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria.
3. Sempre con riferimento alla misura cautelare, violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9 in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. b), art. 275 c.p.p. e art. 291 c.p.p., lett. c bis), e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un attuale e concreto pericolo di fuga e alla adozione di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.
Il provvedimento impugnato si limita a giustificare la misura sulla base della sola esigenza della consegna del TI all'autorità tedesca prendendo per di più in esame elementi inconferenti, quali il fatto che il medesimo è residente in [...], e senza considerare che egli si trovava in Italia non per eludere al provvedimento di cattura, che ignorava, ma per svolgere la sua attività lavorativa.
Non si prende in alcun modo in esame la possibilità di applicare misure meno afflittive, che pur erano da considerare in relazione al radicamento del TI nel nostro territorio e della tenuità del reato (truffa) per cui si procedeva.
DIRITTO
Le censure relative alla convalida dell'arresto appaiono infondate.
1. La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 11, che ha conformato il diritto interno alla decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio U.E. relativa al mandato d'arresto europeo, prevede che nel caso in cui l'autorità competente dello stato membro ha effettuato la segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale.
Detta disposizione recepisce quanto previsto dalla citata decisione- quadro, il cui art. 9 attribuisce all'autorità giudiziaria emittente la facoltà di segnalare la persona ricercata nel SIS. Dall'art. 9 si ricava più precisamente che, se il luogo in cui si trova il ricercato è noto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato di arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria di esecuzione;
e che, "in ogni caso" (e quindi anche quando è noto il luogo ove si trova il ricercato) l'autorità emittente può segnalare la persona ricercata nel SIS, valendo questa segnalazione come mandato di arresto europeo ove corredata delle informazioni di cui all'art. 8, disciplinante il contenuto e la forma del MAE.
D'altro canto, la segnalazione nel SIS ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio (v. Cass., sez. 6^, 22 novembre 2005, Calabrese) ai sensi dell'art. 16 della Convenzione europea di estradizione, come precisato dall'art. 64 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985. Appare chiaro, attraverso il riferimento all'art. 16 della Convenzione europea, che l'inserimento della persona ricercata nel SIS, sconta una valutazione di urgenza, rimessa all'autorità di emissione.
Sennonché, mentre nel regime estradizionale l'arresto da parte della polizia giudiziaria della persona nei cui confronti sia stato emesso mandato di arresto provvisorio implica una valutazione discrezionale (art. 716 c.p.p.; "nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto"), in quello del MAE l'arresto si configura come atto dovuto (L. n. 69 del 2005, art. 11; "la polizia giudiziaria procede all'arresto"), subordinato alla sola verifica che la segnalazione nel SIS sia stata effettuata da un'autorità "competente" di uno Stato membro dell'U.E. e che questa sia avvenuta nelle "forme richieste" (disciplinate, per quello che qui interessa, dall'art. 95 della citata Convenzione Schengen).
Correlativamente, la convalida dell'arresto ad opera del presidente della Corte di appello (che deve intervenire inderogabilmente nelle quarantotto ore successive alla trasmissione del relativo verbale:
Cass., sez. 6^, 26 gennaio 2006, Spinazzola) si basa su presupposti esclusivamente formali: si tratta di verificare solo se l'arresto sia avvenuto nei "casi previsti dalla legge" (che sono quelli sopra richiamati) e se non vi sia stato un errore di persona (L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 2). La disciplina del MAE, in tema di arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria della persona segnalata nel SIS e della relativa convalida ad opera del presidente della corte di appello, non comporta alcuna lesione dei parametri evocati: non dell'art. 13 Cost. comma 3, che si riferisce ai poteri eccezionali dell'arresto eseguito d'iniziativa della polizia giudiziaria, mentre nel caso in esame si tratta di esecuzione di un provvedimento della competente autorità giudiziaria estera, il cui valore e la cui esecutività sono recepiti dall'ordinamento interno italiano ad opera della L. n. 69 del 2005 nel quadro dello spazio giuridico comune europeo;
non dell'art. 3 Cost., perché la diversità di regime rispetto alla procedura estradizionale trova ragione proprio nel superamento della stessa mediante un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o ricercate nel quadro di un elevato livello di fiducia tra gli stati membri dell'U.E. in relazione a un comune substrato di civiltà giuridica (v. Cass., sez. 6^, 23 settembre 2005, Ilie). Non sussiste poi alcuna irragionevole casualità tra la situazione dell'arrestato L. n. 69 del 2005, ex art. 11 e quella della persona nei cui confronti sia stato emesso il MAE secondo la procedura di cui all'art. 9 della stessa legge, perché, come sopra precisato, nel primo caso una situazione di "urgenza" è implicita nell'inserimento del soggetto nel SIS ad opera dello stato membro di emissione. La subordinata questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente appare dunque manifestamente infondata.
2. Una volta intervenuta la convalida, l'autorità giudiziaria italiana deve inderogabilmente decidere se emettere una ordinanza applicativa di misura coercitiva, in relazione alla sussistenza di un concreto pericolo di fuga (L. n. 69 del 2005, art. 9). La convalida dell'arresto ha ad oggetto la verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, ma non costituisce titolo per il protrarsi di uno stato limitativo della libertà personale (specificamente, Cass., sez. 6^, ric. Spinazzola, cit.; e in genere, sui rapporti tra convalida e adozione di misura coercitiva, Cass., sez. un. 23 novembre 1990, Colombo Speroni;
Corte cost., sent. n. 412 del 1999 e sent. n. 424 del 2001). Pur nel silenzio della legge, nel caso in cui si sia proceduto all'arresto della persona ricercata, deve ritenersi che competente a decidere se adottare una misura coercitiva è il presidente della corte di appello. Infatti, posto che non può sussistere alcun iato temporale tra la convalida dell'arresto e la decisione sul protrarsi dello stato di limitazione della libertà personale, è implicito nella disciplina che a decidere su quest'ultimo aspetto debba essere lo stesso organo cui è demandata la decisione sulla convalida, conformemente, del resto, a quanto previsto in materia estradizionale dall'art. 716 c.p.p., comma 3 (e, più in generale, dall'art. 391 c.p.p., comma 5).
3. Appare invece fondato il terzo motivo.
Va premesso che la disciplina del MAE non implica che la persona da consegnare sia necessariamente privata della libertà personale ai fini della successiva consegna.
È vero che il MAE, secondo la definizione datane all'art. 1 della citata decisione-quadro, è "una decisione giudiziaria emessa da uno stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà". Ma la stessa decisione-quadro prevede che la persona da consegnare possa essere posta in stato di libertà, conformemente al diritto interno dello stato di esecuzione. E la legge italiana di conformazione del diritto interno alla decisione-quadro (n. 69 del 2005) prevede appunto che la decisione sugli aspetti cautelari e quella sulla consegna siano distinte, tanto che può essere consegnata allo stato di emissione anche una persona a piede libero.
L'ordinanza impugnata rileva che occorre garantire la consegna del TI all'autorità di emissione e che a tal fine, in considerazione del fatto che il predetto, pur essendo cittadino italiano, non è radicato in Italia, atteso che risiede e lavora in Germania, ove ha un proprio nucleo familiare, misura adeguata risulterebbe essere quella della custodia carceraria. Un simile ragionamento non da adeguato conto del concreto pericolo di fuga, che costituisce l'unico presupposto cautelare per l'adozione della misura, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5. Rilevare che il TI (pur se cittadino italiano) non ha radicamento in Italia equivale a prospettare un concreto pericolo di fuga in tutte le situazioni in cui la persona contro cui si procede all'estero non risiede nel nostro Stato. Ma non è questo il concreto pericolo di fuga evocato dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), (v. per tutte Cass., sez. 6^, 28 marzo 1995, Askin;
Cass., sez. 5^, 23 marzo 1994, Zoran). Inoltre, non si è minimamente valutato quale fosse la misura adeguata a prevenire il presunto pericolo di fuga, dandosi per scontato che questo potesse essere fronteggiato solo con la misura carceraria, in violazione dell'art. 275 c.p.p.. Il tutto, senza considerazione della esigenza che la sussistenza del pericolo di fuga e l'adeguatezza e proporzionalità della misura devono essere valutate anche con riferimento alla gravità del reato contestato (nella specie, un reato di truffa).
La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente a tale punto, con rinvio per nuova deliberazione alla Corte di appello di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di appello di Venezia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2006