Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9735 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPRE9 735/0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I SSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8711/00 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Dott. Fernando Consigliere LUPI Cron.22338 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Ud. 09/05/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diri LUG. 2001 amministrazione il CASE DI CURA RIUNITE s.r.l. in IL CANCELLIERE straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari €1,55 000 2289 dott. CANCELLERIA Raffaele Santoro e prof. avv. Paolo Vitucci, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n.1, presso gli avv. prof. Edoardo Ghera e Domenico DF022456 Garofalo, che la rappresentano e difendono giusta 1,55 L3000 delega in atti;
CELLER - ricorrente
contro
DFD22457 ACCETTURA NC, elettivamente domiciliato in Roma, Tamponi, che lo rappresenta e difende giusta delega in ん via Attilio Friggeri n.106, presso l'avv. prof. Michele atti;
controricorrente avversO la sentenza del Tribunale di Bari del 7 dicembre 1999 15 febbraio 2000, n. 3408 del 2000, RGAC 38 del 1998, cron. 1003; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. proff. Ghera e Tamponi;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7 dicembre 1999 15 febbraio 2000, il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dalla s.r.l. Case di Cura Riunite avversO la decisione del locale Pretore del 15 novembre 1996 che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 17 ottobre 1994 al dipendente RA NC, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro. Osservava il Tribunale che l'RA era stato licenziato a seguito della seguente contestazione del ....pur percependo con regolarità il 30 settembre 1994: "1 Suo stipendio, negli ultimi tre anni ad oggi ha omesso di presentarsi durante l'orario di lavoro sul luogo 2 END della prestazione, provvedendo alla marcatura del badge cartellino a mezzo di altri soggetti”. La società datrice di lavoro aveva posto in evidenza la gravità del comportamento dell'RA "tenuto conto...del notorio fenomeno dell'assenteismo verificatosi negli anni precedenti al 1994 e della implicazione penale che tale fenomeno ha rivestito, anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede penale da AP MA, il quale avrebbe riferito dell'avvenuta assunzione di alcuni soggetti (tra i quali l'RA) da parte del LL, assunzioni che comportavano per quest'ultimo il pagamento del salario senza prestazione lavorativa, in cambio di "interventi" intimidatori contro sindacalisti" (così nell'atto di appello della società, riportato a pag. 5 della sentenza impugnata). Nel ricorso in appello, la società Case di Cura riunite s.r.l. aveva richiamato le rivelazioni del AP, rese al G.I.P. del Tribunale di Bari: "viene così esplicitamente alla luce come, sin dall'origine, il manipolo di malavitosi sil'accordo con estrinsecasse nell'intesa che, in cambio dell'assunzione, essi si mettevano a disposizione assicurando una protezione e garantendo un permanente intervento, per così dire manu militari, a favore del padrone. E dell'iniziale utilizzazione di tali dipendenti per una specifica opera intimidatoria ci dà testimonianza AP...Io mi presentai..dal LL, 10 stesso insieme ad altri quattro amici, tali LU..RA NC...dissi chiaramente al LL che doveva assumerci...il LL capì in quel modo che io avevo una certa autorità e quindi mi assunse insieme ai quattro amici... Bene inteso si trattava di assunzioni che comportavano per il LL il pagamento del salario... Per quanto attiene ai nostri interventi contro sindacalisti che disturbavano nelle Cliniche Riunite...il LL ricordo che ha più volte chiamato me, RA NC... . dandoci l'ordine di "agguatateli quelli là". Noiintervenire.Ci diceva siamo intervenuti, talvolta picchiando i sindacalisti, e talvolta ..con la nostra sola presenza minacciosa che bastava a far tacere i sindacalisti più accesi. " (pag.12). Secondo la società datrice di lavoro, tali circostanze, tutte di dominio pubblico (e riportate dalla stampa locale) erano tali da spiegare il comportamento e le stato confermato dalle indagini dei Carabinieri ROS. R caso" dichiarazioni dei testi in relazione al RA, il cui ruolo denunciato dal AP era 4 Le circostanze esposte dalla società ricorrente, secondo i giudici di appello, non erano sufficienti a dimostrare la fondatezza delle censure formulate dall'appellante. Le reticenze ed amnesie dei testimoni escussi, secondo gli stessi giudici, non potevano da sole, in mancanza di altri elementi, dimostrare la legittimità del licenziamento. Infatti, le uniche prove fornite dal datore di lavoro nelle dichiarazioni testimoniali "ove si consistevano inattendibili i testi, non resterebbe in ritenessero giusta causa diatti alcuna dimostrazione della licenziamento" (così nella sentenza impugnata, senza numerazione, ma a p. 6). Sotto altro profilo, il Tribunale rilevava che il licenziamento dell'RA era stato intimato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 del CCNL per i dipendenti delle Case di Cura Private (secondo il quale è consentito il licenziamento per giusta causa nei confronti di chi non si presenta al lavoro, comunicazione e giustificazione, ai omettendo di darne sensi dell'art. 12, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo). I giudici di appello ponevano in risalto le dichiarazioni rese dal codirettore generale delle Case di Cura Riunite, dalle quali risultava un comportamento 5 corretto dell'RA, in contrasto con quanto risultante dalle indagini comunicate con lettera del 5 settembre 1994, in base alle quali era stato comminato il licenziamento. Pertanto, concludeva il Tribunale, "sia che si voglia ritenere inattendibile la testimonianza dello BA, sia che si voglia ritenere non veritiero il contenuto della lettera del 5 settembre 1994, vi è che la testimonianza del teste è assolutamente inidonea a confortare l'assunto datoriale". Ad analoghe conclusioni i giudici di appello pervenivano anche per quanto riguarda l'altra testimonianza, resa dal teste RQ. Queste testimone aveva posto in luce che dal fascicolo personale dell' RA risultava l'avvenuto espletamento di un orario lavorativo di dieci ore nel 1993 e 1994 (orario corrispondente al servizio notturno, peraltro non previsto a Villa del Sole ove era inserito l'RA). Il teste indicato da parte ricorrente aveva invece precisato che l'RA svolgeva il suo lavoro solo al mattino. In ogni caso, Osservava il Tribunale, il servizio notturno era comunque previsto per gli autisti, almeno per quelli di ambulanze, ed era organizzato dal 6 coordinamento del servizio autisti, che utilizzava anche gli autisti delle varie cliniche, tra le quali rientrava appunto la Villa del Sole. Pertanto, pur volendo ritenere inattendibili testi addotti dal ricorrente, doveva necessariamente concludersi che la società non aveva dimostrato rigorosamente il proprio assunto e cioè, in particolare, quanto contestato all'appellato e posto a fondamento del licenziamento: "Nessuna prova vi è, ad eccezione di indizi e presunzioni, circa la mancata presentazione dell'RA sul posto di lavoro nei tre anni antecedenti al licenziamento ed all'avvenuta timbratura del cartellino ad opera di altri soggetti. In caso contrario, la gravità dei fatti addebitati avrebbe certamente -conclude il Tribunale- giustificato il licenziamento comunicato nei confronti dell'appellato". Avverso tale decisione ricorre per cassazione la società con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste l'RA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISONE Con l'unico motivo, la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.116 codice di procedura civile nonché omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia 7 (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). La ricorrente Osserva che la contestazione mossa all'RA riguardava: il non aver reso la prestazione lavorativa;
l'aver fatto timbrare ad altri il cartellino - marcatempo. La ricorrente osserva che, nelle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti in sede civile, erano emerse numerose discordanze ed imprecisioni che confermavano l'irregolarità della prestazione lavorativa del dipendente (se non l'assenza negli ultimi tre anni). I testimoni escussi avevano dichiarato, infatti, circostanze tra di loro del tutto incompatibili. Alcuni testimoni, (ad eccezione del Carofiglio che, significativamente non aveva riferito nulla circa dell'RA, pur essendol'orario di lavoro responsabile del servizio autisti), avevano accennato ad un orario di lavoro mattutino seguito dall'RA (Cavone, de Nicolò). Tali circostanze apparivano in contrasto con quanto dichiarato dal RQ, il quale, sulla base della documentazione prodotta (badge o cartellino), riferiva di un orario di lavoro di dieci ore , almeno apparentemente svolto in corrispondenza del servizio notturno. 0 08 Il Tribunale, secondo la società ricorrente, non almeno secondo i avrebbe considerato che 1'RA, turni assegnati risultava di turno al mattino, ed invece timbrava nel turno di notte (quando non era stata nè disposta nè autorizzata tale assegnazione, dato che tale turno non era previsto per gli autisti, in particolare per quelli della Villa del Sole, dal quale l'RA dipendeva, almeno formalmente). Il Tribunale non avrebbe preso neppure visione delle timbrature dei cartellini e dei transiti -pure regolarmente prodotti ed acquisiti al processo dalle quali risultavano dati assolutamente contraddittori e tali da confermare l'assenza di qualsiasi prestazione lavorativa da parte dello stesso RA (timbrature in giorni di riposo o quando il lavoratore era stato già licenziato). La ricorrente rilevava, infine, che il Tribunale aveva considerato solo le dichiarazioni di BA e RQ e non anche quelle rese dagli altri testi e che tutta laaffatto considerato non aveva documentazione minimamente prodotta non era stata contestata dall'RA. contraddizioni La ricorrente spiegava le reticenze ○ nelle testimonianze con il clima di intimidazione che era stato rivelato da alcuni dichiaranti nel processo 9 penale. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha trascurato la documentazione oggettiva, mai smentita dalla difesa del lavoratore. Sono state accantonate alcune risultanze probatorie, in particolare tutte quelle documentali, dando rilievo esclusivo alle testimonianze, per concludere poi che le stesse non erano sufficienti a giustificare il licenziamento. Mai come in questo caso, Occorreva verificare le testimonianze alla luce degli elementi documentali, inquadrando le dichiarazioni rese dai testi nel quadro più ampio dei fatti denunciati dalla società ricorrente, che avevano condotto anche ad un processo penale. I giudici di appello non hanno collegato le prove penali con quelle del processo civile, limitandosi a segnalare che i testimoni sentiti avevano ritrattato le deposizioni rese in precedenza. I giudici di appello non hanno considerato che, in relazione all'attività lavorativa (secondo la società dall'RA, i turni di solo formalmente) svolta servizio avrebbero dovuto risultare dalla documentazione interna, attestante i chilometri e gli intinerari percorsi dall'autista. 10 Non hanno neppure tentato di porre i dati risultanti dalla timbratura del cartellino a raffronto con i turni prestabiliti e con le retribuzioni indicate nelle buste paga. Non hanno considerato la circostanza, dedotta anche essa dalla società ricorrente, che secondo i dati risultanti dal cartellino presenze, l'RA risultava presente ed al lavoro anche nei giorni in cui lo stesso per altro verso - avrebbe dovuto essere in ferie, о in riposo (0 addirittura allontanato dal servizio, perché licenziato). Non hanno considerato rilevante la circostanza che il capo degli autisti nulla avesse riferito in ordine ai turni di servizio ed alle presenze dell'RA negli ultimi tre anni. Non hanno considerato che l'RA risultava in forza presso la struttura Villa del Sole come autista e che lo stesso risultava dal cartellino - aver svolto il servizio notturno per dieci ore, mentre - da un lato Villa del Sole non utilizzava il lavoro di autisti in orario notturno e i testi che dichiaravano di aver г visto l'RA al lavoro, affermavano di averlo visto solo di giorno. In ordine a tale circostanza, i giudici di appello si sono limitati ad osservare che "anche a voler titenere 11 inattendibili i testi addotti dal ricorrente (intendendo con tale termine l'RA, ricorrente in primo grado), resta il fatto che la società non ha dimostrato rigorosamente il proprio assunto e, cioé, in particolare, quanto contestato all'appellato e posto a fondamento del licenziamento". In tal modo, il Tribunale, oltre che nei vizi di motivazione già indicati, è incorso in una violazione delle regole giuridiche che presiedono alla valutazione del materiale istruttorio. I giudici di appello hanno sottolineato (pagg. 9 e 10) che nessuna prova vi è, ad eccezione di indizi e presunzioni, circa la mancata presentazione dell'RA sul posto di lavoro nei tre anni antecedenti al licenziamento ed all'avvenuta timbratura del cartellino ad opera di altri soggetti", ammettendo tuttavia che "in caso contrario, la gravità dei fatti addebitati avrebbe certamente giustificato il licenziamento comunicato nei confronti dell'appellato" (pag.10 della sentenza impugnata). Così ragionando, i giudici di appello non hanno tenuto conto dell'insegnamento di questa Corte, secondo il quale, stante la mancanza di una precisa gerarchia di efficacia del mezzi probatori- tale da porre la prova per presunzioni in una posizione inferiore rispetto ad 12 altre prove il giudice del merito ben può far ricorso anche in via esclusiva, alle presunzioni semplici, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, che gli è demandato istituzionalmente, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità e la concludenza ed infine di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare fatti costitutivi della domanda ○ dell'eccezione (Cass. 8 aprile 1995, n. 4078, nn. 5294 del 1994, 7557 del 1986, 1142 del 1982). Le presunzioni semplici, infatti, quando presentino i caratteri della gravità, precisione e concordanza, completa, della quale il costituiscono una prova giudice può avvalersi, ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 21 dicembre 1988 n. 6987). Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice, che provvederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto ora enunciati. Il giudice di rinvio, designato in dispositivo, questo ん provvederà anche in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza 13 impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce, anche люба ми per le spese di questo giudizio. ль Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001. Ка IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Сьогіно (стороний Wahh Kuali IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria 18 LUG. 2001 A oggi, M E R P IL CANCELLIERE Linali O N A I ' D A T S O O P A M D I E E L A , A D O E O R T T T S T I N I E G R S I E A E R D L L O E D 14