Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l'art. 186, comma nono bis, c.d.s. introduce una deroga alla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità indicata dall'art. 54, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, ma non anche al criterio di computo della pena stessa sostitutiva stabilito dal comma quinto dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2013
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3316
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 4056/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO;
nei confronti di:
PI RI N. IL 14/03/1957;
avverso l'ordinanza n. 11/2011 GIP TRIBUNALE di AVEZZANO, del 07/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.5.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano rigettava la richiesta del pubblico ministero di dichiarare estinto, per esito positivo del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9 bis, il reato di guida sotto l'effetto dell'alcool, per il quale CO RI aveva riportato condanna alla pena pecuniaria convertita in giorni 33 di lavoro di pubblica utilità.
Il giudice, premesso che il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9 bis, prevede una espressa deroga alle modalità di computo della durata del lavoro di pubblica utilità stabilite dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 54, rilevava che, dalla documentazione trasmessa dalla polizia municipale di Avezzano, il condannato risultava aver svolto soltanto 11 giorni di lavoro in luogo dei 33 stabiliti. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano propone ricorso per cassazione per erronea interpretazione dell'art. 186 comma 9 bis cod. strada: osserva che dalla documentazione in atti risulta pacificamente che CO ha prestato sei ore di lavoro (corrispondenti a tre giorni di lavoro di pubblica utilità) per 11 mercoledì, per un totale di 33 giorni di lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La previsione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, secondo cui il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e della pena pecuniaria convertita ragguagliando 250 Euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità, introduce una deroga al D.Lgs n. 274 del 2000, art. 54, comma 2 del nella sola parte relativa alla previsione della durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità (da un minimo di dieci giorni ad massimo di sei mesi); la disposizione non introduce alcuna deroga al criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dal D.Lgs n. 274 del 2000, art. 54, comma 5, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, criterio ugualmente valevole in caso di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna per il reato previsto dall'art. 186 C.d.S..
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano perché riesamini l'istanza applicando il principio che, ai fini del computo della durata della pena del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 285 del 1982, art. 186, comma 9 bis, ciascuna prestazione di due ore di lavoro equivale alla prestazione di un giorno intero di lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014