Sentenza 19 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il controllo che l'art. 13 L. 22 aprile 2005 n. 69 demanda al Presidente della Corte di Appello è diverso da quello previsto dall'art. 391 cod. proc. pen. sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del Presidente della Corte di Appello in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di consegna e sulla possibilità, che nell'ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare più adeguata alle esigenze del singolo caso e, in ogni caso, idonea per assicurare la consegna della persona allo Stato di emissione.
Commentari • 3
- 1. Ingiusta detenzione MAE, innocenza non è necessaria (Cass. 20255/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 maggio 2023
Va indennizzata la detenzione in un procedimento da mandato di arresto europeo non eseguito senza che sia necessario accertare l'innocenza della persona. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 12/01/2023) 12/05/2023, n. 20255 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente - Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere - Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - Dott. DAWAN Daniela - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; nei confronti: A.A., nato il (Omissis); B.B., nato il (Omissis); avverso l'ordinanza del 20/01/2022 …
Leggi di più… - 2. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 3. Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2007, n. 7708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7708 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Presidente - del 19/02/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 399
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 044821/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SA IO N. IL 18/08/1952;
avverso ORDINANZA del 06/11/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorrente propone ricorso contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Presidente della Corte d'appello di Milano ha applicato la custodia cautelare in carcere per la consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso dalla Pretura di Acquisgrana della Repubblica federare tedesca;
che IO PO, precisa l'ordinanza impugnata, era ricercato in campo internazionale in quanto nei suoi confronti era stato emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca mandato d'arresto per rapina aggravata e porto illegittimo di armi;
che il Presidente della Corte d'appello di Milano ha applicato a PO, L. n. 69 del 2005, ex art. 9, comma 4, la custodia cautelare in carcere, in quanto - sebbene il predetto fosse detenuto per altra causa nel territorio dello Stato - nell'ipotesi di revoca dei titoli detentivi italiani o di sottrazione a essi, lo stesso si sarebbe sicuramente dato alla fuga per sottrarsi alla consegna allo Stato di emissione del provvedimento europeo;
che il ricorrente deduce la violazione di legge in quanto non gli è stato notificato il mandato d'arresto europeo, ma soltanto il provvedimento della Corte d'appello, senza una precisa descrizione dei fatti contestati:
che l'ordinanza coercitiva è nulla per mancanza degli elementi di prova, perché si riporta sinteticamente in un prestampato alle fonti indicate nel mandato d'arresto europeo;
che, in violazione della L. n. 69 del 2005, art. 1 e art. 18, lett. t) il mandato d'arresto europeo, in relazione ai due episodi per i quali è stata applicata la custodia e richiesta la consegna non contiene alcun dato indiziante, bensì si limita a descrivere gli episodi ascritti a PO;
che il provvedimento restrittivo non è stato trasmesso dallo Stato richiedente e la Corte d'appello ha richiesto la trasmissione degli atti tramite il ministero della giustizia;
che il ricorrente deduce la violazione di legge in reazione al pericolo di fuga, in quanto PO era detenuto in Italia perché condannato all'ergastolo e non avrebbe potuto essere applicata una misura in funzione di un ipotesi di fuga nel caso di revoca degli attuali provvedimenti restrittivi;
che il pericolo di fuga è improbabile, perché IP è gravemente ammalato, come risulta dalla documentazione sanitaria allegata dalla quale risulta l'incompatibilità con la detenzione;
che sono stati violati gli artt. 275 e 286 bis c.p.p., perché non si è tenuto conto delle gravi condizioni di salute le quali avrebbero dovuto imporre altra e diversa misura custodiale;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
Considerato che i presupposti per l'applicazione della misura custodiale funzionale alla consegna sono elencati nella L. n. 69 del 2005, artt. 9 e 13 e sono costituiti dalle informazioni inserite nel
SIS che equivalgono al mandato d'arresto là dove contengano le indicazioni necessarie per l'individuazione dei reati per i quali è richiesta la consegna e la indicazione della legislazione dello Stato di emissione;
che il provvedimento impugnato, sebbene pur in termini riassuntivi, da atto delle indicazioni fornite e degli elementi per i quali sono stati ritenuti in prima valutazione sussistenti gli elementi per disporre la custodia cautelare;
che la richiesta di ulteriori informazione per dare avvio a norma dell'art. 10 legge citata alla procedura di consegna e ha comportato l'acquisizione dei documenti richiesti per valutare il quadro indiziario completo posto a fondamento della richiesta;
che l'avvio della procedura ha dato ampio spazio alle esigenze difensive in base alla documentazione trasmessa e poi posta a fondamento della richiesta di consegna e della relativa pronuncia della Corte d'appello;
che nel provvedimento impugnato si è dato conto del "pericolo di fuga" e si è dimostrato in concreto la probabilità che la persona richiesta, pur sottoposta ad altre misure custodiale, avesse potuto allontanarsi dal territorio dello Stato con conseguente rischio di non rendere possibile la sua consegna allo Stato richiedente;
che le condizioni di salute di PO, accertate in altro e diverso procedimento, avrebbero potuto essere, se del caso, fatte valere per l'adozione di provvedimenti ex art. 11 ord. pen. da parte dell'amministrazione penitenziaria;
che la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga e dell'urgenza d'intervento che la situazione accertata dimostri è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione corretta e completa;
che le questioni poste dal ricorrente si caratterizzano come censure a scelte di merito operate in sede di primo accertamento e propongono una diversa e alternativa interpretazione della situazione accertata non ammessa in sede di verifica della legittimità del provvedimento adottato;
che la disciplina di cui agli artt. 9 ss. legge citata demanda al Presidente della Corte di Appello un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del Presidente della Corte di Appello in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di consegna e sulla possibilità, che nell'ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare più adeguata alle esigenze del singolo caso e, in ogni caso, idonea ad assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente;
che il ricorso è infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007