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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/09/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 17 settembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1044, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti GARRAMONE LUCA, CODELLA SERGIO ALBERTO,
GENTILI MARIA PAOLA e LOSI DAVIDE,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. CIOCCA IVANOE,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 21.02.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 25 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Velletri adito, in accoglimento del presente ricorso:
a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 397 CP_1
2023 00225927 56 000, notificato in data 12.1.2024, anche inaudita altera parte, in pendenza di giudizio, ricorrendone i gravi motivi;
b) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 CP_1
2023 00225927 56 000, notificato in data 12.1.2024, in quanto, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa con esso avanzata è inammissibile, infondata, illegittima, errata e comunque prescritta e, conseguentemente, annullare l'avviso di addebito stesso;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni applicate con l'avviso di addebito opposto, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, accertando che l'importo richiesto è superiore al dovuto;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti suindicate.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
In punto di fatto va evidenziato che, nel caso di specie, è pacifico che l'odierna parte ricorrente, nell'anno 2014, fosse (A) sia un lavoratore subordinato operante alle dipendenze di datore di lavoro privato e/o pubblico, come tale titolare di posizione contributiva presso la relativa gestione CP_1 lavoratori dipendenti (all. 13 al fascicolo di parte ricorrente), (B) sia, al contempo,
2 un libero professionista titolare di partita IVA, esercente attività di lavoro autonomo per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo di appartenenza (cioè all'albo degli ingegneri) e in riferimento alla quale è altresì prevista l'iscrizione alla apposita cassa professionale (nel caso di specie, ). Parte_2
E' inoltre pacifico che, nel periodo controverso (cioè nell'anno 2014), la parte ricorrente abbia effettivamente svolto (anche) attività di lavoro autonomo e versato alla cassa professionale di riferimento esclusivamente il contributo integrativo, in ragione del volume di affari annuale realizzato tramite l'attività lavorativa in questione, inferiore alla soglia prevista dal regolamento della cassa in parola.
La parte ricorrente ha dedotto [i] l'illegittimità dell'avvenuta iscrizione alla gestione separata lavoratori autonomi, disposta nei suoi confronti dalla parte convenuta in relazione al periodo per cui vi è causa (anno 2014), in CP_1 ragione dell'insussistenza, in concreto, dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva, [ii] l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei correlati crediti contributivi previdenziali vantati dalla parte convenuta CP_1
[iii] la decadenza della controparte dal potere impositivo (in ragione del decorso del termine di cui all'art. 25 del D. Lgs. n 46/1999), [iv] l'illegittimità delle sanzioni irrogate, poiché la condotta omissiva attorea potrebbe essere al massimo qualificata in termini di omissione contributiva (ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. a, della L. n. 388/2000) e in nessun caso in termini di evasione contributiva (ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. b, della L. n. 388/2000), difettando, nel caso di specie, i requisiti soggettivi e oggettivi all'uopo previsti.
Il motivo di ricorso riguardante il merito della controversia – vale a dire l'insussistenza dell'obbligo, in capo alla parte ricorrente, di iscrizione alla gestione separata per i lavoratori autonomi – è infondato.
Per quanto riguarda la gestione separata per i lavoratori autonomi di l'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995 (recante disposizioni in materia di CP_1
“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) prevede che “26. A
3 decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
Tale disposizione è stata oggetto di una interpretazione autentica da parte del legislatore, che, con l'art. 18, co. 12, del D.L. n. 98/2011, ha chiarito che
“12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i CP_1 soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma
11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11.
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in riferimento a una fattispecie sostanzialmente identica a quella di cui si sta trattando in questa sede (cioè l'ipotesi di un soggetto che, da un lato, svolge attività lavorativa subordinata alle dipendenze altrui, e che al contempo, dall'altro, è iscritto all'albo professionale degli ingegneri e/o degli architetti) – che l'interpretazione corretta del combinato disposto dell'art. 18, co. 12, del D.L. n. 98/2011 e dell'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995 è che “l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva,
4 attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1,
l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (Cassazione civile, sez. lav.,
18/12/2017, n. 30344).
Tale interpretazione, ad avviso della giurisprudenza citata, è conforme alla ratio del combinato disposto delle disposizioni suddette e in particolare dell'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995: difatti “è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2017, n.
30344), giacchè “Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa
(cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.)” (Cassazione civile, sez. lav.,
18/12/2017, n. 30344).
La giurisprudenza citata (Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2017, n.
30344) ha distinto tra l'ipotesi di versamento del c.d. “contributo integrativo”
– che non dà luogo alla costituzione di una posizione previdenziale a beneficio del soggetto che ha tenuto a corrisponderlo (e che pertanto comporta l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di – e l'ipotesi del versamento del c.d. CP_1
“contributo soggettivo”, che invece dà luogo alla costituzione di una posizione previdenziale (e che pertanto non comporta l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di : in tale prospettiva, i soggetti che sono tenuti esclusivamente CP_1 al versamento del c.d. “contributo integrativo” sono assoggettati all'obbligo contributivo presso la gestione separata di (Cassazione civile, sez. lav., CP_1
5 18/12/2017, n. 30344), con la precisazione che “Nè ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacchè il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell' di Parte_2 disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l' è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984). Nè Parte_2 potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art.
18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma
26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre)” (Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2017, n.
30344).
La giurisprudenza di legittimità più recente si è nuovamente pronunciata sulla problematica in esame – stavolta con riguardo ai contributi integrativi versati dagli avvocati – chiarendo, anche a tal proposito, che “Gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense, ma alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo (in ragione dell'iscrizione all'Albo), hanno l'obbligo di iscriversi alla Gestione CP_ Separata poiché il versamento del solo contributo integrativo non determina la
6 costituzione di alcuna posizione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav.,
11/01/2019, n. 519).
Alla luce dei principi di diritto sopra illustrati, ai quali questo giudice intende aderire, va dunque affermata la sussistenza di un obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995 in capo alla parte ricorrente, quale ingegnere operante come lavoratore subordinato alle dipendenze di datore di lavoro privato e/o pubblico e, al contempo, come libero professionista iscritto alla cassa di appartenenza , alla quale Parte_2 ha versato, nell'anno 2014, soltanto il contributo integrativo.
L'esistenza – in capo ai soggetti tenuti al versamento del solo contributo integrativo (in luogo del contributo soggettivo) alla cassa professionale di appartenenza – dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995 e del versamento dei relativi contributi previdenziali non viene meno in ragione della natura meramente occasionale dell'attività lavorativa autonoma, poiché, come già evidenziato, l'insorgenza dell'obbligazione contributiva relativa alla suddetta gestione separata è ricollegata alla mera produzione di redditi da lavoro autonomo che sono
(tuttavia) inidonei a costituire, in concreto, una autonoma posizione previdenziale nell'ambito della cassa professionale di riferimento (Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2017, n. 30344).
Da quanto sopra deriva il rigetto del motivo di ricorso in esame.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contributivi spettanti alla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente in relazione all'iscrizione di quest'ultima alla gestione separata per i lavoratori autonomi con riguardo all'anno 2014 è infondato.
Il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha modificato la previgente disciplina contenuta nell'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua
7 volta, aveva innovato sul punto la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L.
n. 1825/1935) e il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali coincide, ai sensi dell'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935 e s.m.i., con il giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Il legislatore, in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, tramite l'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (per un totale di 129 giorni di sospensione) e, tramite l'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. (in vigore dal 31/12/2020), che
“
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [dunque dal 31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
(per un totale di 182 giorni di sospensione): dall'applicazione congiunta di tali disposizioni eccezionali deriva che il decorso della prescrizione rimane sospeso per un totale di 311 giorni, nei casi in cui la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, dopo il 30.12.2020; nel caso in cui, invece, la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, tra il 1.07.2020 e il
30.12.2020, il decorso della prescrizione rimane sospeso per 129 giorni.
Il decorso della prescrizione dei crediti contributivi previdenziali è interrotto tramite qualsiasi atto costituente esercizio dei diritti in questione e rivolto al debitore (cfr. art. 2943 c.c.), ivi compresa la notificazione dei correlati avvisi di addebito e/o dei successivi atti della procedura di riscossione coattiva.
8 La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di contributi previdenziali dovuti in base al reddito annuale prodotto, il momento di inizio della decorrenza della prescrizione dei relativi crediti va individuato nella data in cui scade il termine per il pagamento spontaneo dei predetti contributi – coincidente con la data fissata, in materia fiscale, per il versamento del saldo delle imposte personali riguardanti l'anno in questione (Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord., 22/03/2022, n. 9340; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 31/10/2018,
n. 27950) – , in conformità a quanto previsto dall'art. 18, co. 4, del D. Lgs. n.
241/1997 e s.m.i., il quale stabilisce che “
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Il termine per il versamento del saldo delle predette imposte ricade nell'anno civile successivo a quello al quale tali imposte si riferiscono ed è stabilito in linea generale dall'art. 17, co. 1, del DPR n. 435/2001, più volte modificato nel corso del tempo: il termine in questione può inoltre subire ulteriori cambiamenti, anno per anno, per effetto di DPCM emanati ai sensi dell'art. 12, co. 5, del D. Lgs. n. 241/1997 (il quale stabilisce che “
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni;
[…]”).
La giurisprudenza ha chiarito, a tale proposito, che gli ulteriori cambiamenti del termine in parola (cioè, di solito, le proroghe o i differimenti dello stesso) disposti con DPCM sono rilevanti ai fini della individuazione
9 della data di inizio del decorso della prescrizione in materia previdenziale e che pertanto la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali inizia a decorrere dal momento in cui scadono i termini (per il versamento del saldo delle imposte dell'anno precedente e dell'acconto dell'anno in corso) indicati, in riferimento a ciascun singolo anno, dagli appositi DPCM (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/04/2021, n. 10273).
Occorre precisare a tale proposito che, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, sentenza del 14.06.2022, in atti), il termine per il versamento del saldo delle imposte personali dovute in relazione all'anno di imposta precedente coincide con l'ultimo giorno – fissato in base all'art. 17, co. 1, del DPR n. 435/2001 e al correlato DPCM attuativo emesso annualmente – utile per il pagamento del saldo con applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
Il termine per il versamento delle imposte personali – e, di riflesso, dei contributi previdenziali ad esse correlati – riguardanti l'anno 2014 era fissato al
6.07.2015, senza applicazione di maggiorazioni, e al 20.08.2015, con applicazione della maggiorazione del 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
(cfr. art. 1 del DPCM del 9.06.2015).
La prescrizione dei predetti crediti contributivi relativi all'anno 2014 era quindi iniziata a decorrere il 20.08.2015 ed avrebbe determinato i suoi effetti estintivi – in assenza di atti interruttivi di tale decorso – in data 20.08.2020, in base alla disciplina ordinaria: tuttavia, in considerazione della concreta applicabilità della sospensione straordinaria di 129 giorni di cui all'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., la suddetta data di maturazione della prescrizione risulta differita al 28.12.2020.
Nel caso di specie, la parte convenuta ha richiesto alla parte ricorrente il pagamento dei crediti contributivi previdenziali afferenti all'anno 2014 con avviso bonario spedito tramite posta in data 14.09.2020 e ricevuto dal destinatario in data 18.09.2020 (all. 4 al fascicolo di parte convenuta): tale atto,
10 pertanto, ha interrotto il decorso della prescrizione prima del suo compimento,
e il termine di prescrizione è quindi ricominciato a decorrere ex novo a partire dal 18.09.2020.
Non si è quindi verificato, per opera della prescrizione, alcun effetto estintivo dei suddetti crediti relativi all'anno 2014, né prima della data
(12.01.2024) di notificazione dell'avviso di addebito opposto – avente anch'esso efficacia interruttiva del decorso della prescrizione – né prima della data (21.02.2024) di deposito del ricorso giurisdizionale.
Il motivo di ricorso in esame deve quindi essere rigettato, per le ragioni sopra indicate.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante l'asserita decadenza della parte convenuta dall'esercizio del potere impositivo in riferimento all'anno CP_1
2014 in ragione della tardiva formazione del ruolo ex art. 25, co. 4, del D. Lgs.
n. 46/1999 è inammissibile, per carenza di interesse ad agire.
L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) stabilisce che “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25,
l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione
a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame
11 amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. 6. […] 7. […]. 8. […]”.
L'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 (rubricato “Termini di decadenza per
l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”) dispone inoltre che “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. prevede che “
1. A decorrere dal
1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica CP_1 di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. […] 14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito CP_1 dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
La giurisprudenza ha chiarito che “[il] contenuto del D.L. n. 78 del 2010, art.
30, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010, […], mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1
12 gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali (Cassazione civile sez. CP_1 lav., 29/10/2019, n. 27726).
In ogni caso – anche a volere ritenere tuttora applicabile il meccanismo della decadenza di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 al nuovo sistema di accertamento e riscossione dei crediti contributivi previdenziali di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (in base al quale è previsto che è l'ente previdenziale a formare e notificare il titolo esecutivo, costituito dall'avviso di addebito, che poi viene trasmesso all'agente della riscossione al solo fine di procedere agli atti esecutivi e ai correlati atti strumentali e/o cautelari) – va osservato che, secondo il diritto vivente, “quando l'accertamento effettuato dall'ufficio
è impugnato davanti all'autorità giudiziaria […] la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento
[…]. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633
c.p.c., art. 644 c.p.c. e s.s.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333).
Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno Pt_3 decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (Cassazione civile , sez. VI , 07/05/2019 , n. 12025)
e che “l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determinerebbe affatto
13 l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la
"nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n.
2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010). In altre parole: l'omessa notifica sposta il termine di 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella. In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva
l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013) (Tribunale Roma, sez. lav., 20/02/2018, n. 132).
Pertanto, in applicazione di tali principi pretori, la eventuale tardiva formazione del ruolo ex art. 25, co. 4, del D. Lgs. n. 46/1999 non determinerebbe comunque, di per sé sola, l'inesistenza o l'estinzione dei crediti contributivi spettanti all'ente previdenziale, né un vizio della correlata procedura di riscossione coattiva idoneo ad inficiare irrimediabilmente lo svolgimento di essa.
Essendo già stata accertata, nel merito, l'esistenza dei crediti contributivi vantati dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente in relazione all'anno 2014 – ed essendo stata altresì esclusa l'estinzione di tali crediti per
14 effetto della prescrizione – difetta quindi, in capo alla parte ricorrente,
l'interesse a far valere un vizio del procedimento di accertamento e/o di riscossione coattiva dei medesimi crediti che, anche ove esistente, non determinerebbe alcun effetto sui crediti in parola e sulla loro riscossione (né, quindi, alcun risultato utile per la parte ricorrente).
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante l'erronea quantificazione delle sanzioni applicate dalla parte convenuta è invece fondato.
La parte ricorrente ha dedotto che la parte convenuta avrebbe richiesto, con riguardo ai contributi previdenziali afferenti all'anno 2014, il pagamento delle sanzioni relative all'ipotesi della evasione contributiva (di cui all'art. 116, co. 8, lett. b, della L. n. 388/2000) e che, tuttavia, nel caso di specie si sarebbe in presenza, a tutto voler concedere, di una mera omissione contributiva, assoggettata a sanzioni meno gravose (ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. a, della
L. n. 388/2000).
L'art. 116, co. 8, della L. n. 388/2000 e s.m.i. (rubricato “Misure per favorire
l'emersione del lavoro irregolare”) stabilisce – nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie (anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n.
19/2024 e s.m.i.) – che “
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate,
15 al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Nel caso di specie, la parte ricorrente – al momento della presentazione della propria dichiarazione fiscale dell'anno 2015 (relativa ai redditi conseguiti nell'anno di imposta 2014) – aveva espressamente indicato l'esistenza di redditi da lavoro autonomo, omettendo tuttavia di compilare il quadro RR, sez. 2, del modello Unico P.F. e quindi di specificare che tali redditi erano assoggettati a contribuzione previdenziale: proprio per tale ragione, infatti, la parte convenuta ha inviato alla parte ricorrente il già menzionato avviso bonario (all.
3 al fascicolo di parte convenuta).
Le sanzioni applicate dalla parte convenuta non possono invero essere quantificate, in concreto, in riferimento alla fattispecie della evasione contributiva di cui all'art. 116, co. 8, lett. b, della L. n. 388/2000 e s.m.i., poiché l'ammontare dei contributi non versati dalla parte ricorrente era direttamente e immediatamente rilevabile, per opera della parte convenuta, dalla dichiarazione fiscale presentata dalla parte ricorrente e poiché non vi è stato quindi alcun occultamento intenzionale, per opera di quest'ultima, della sua situazione reddituale: le suddette sanzioni devono invece essere parametrate in relazione alla diversa ipotesi della omissione contributiva, cioè dell'omesso o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è
16 immediatamente rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (ai sensi di cui all'art. 116, co. 8, lett. a, della L. n. 388/2000 e s.m.i.).
La valutazione appena effettuata appare confortata dalla giurisprudenza di legittimità che, in riferimento a ipotesi omissive più gravi rispetto a quella sopra illustrata, ha ritenuto che “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, nel vigore della l. 23 dicembre 2000 n. 388, la mera mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lett. a) dell'art. 116, comma 8, della medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (nella specie libri contabili e denunce riepilogative annuali), dovendo in tal caso escludersi l'occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate” (Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, n. 1230).
Da quanto sopra deriva l'accoglimento del motivo di ricorso in esame, con riguardo alle sanzioni correlate ai contributi dovuti dalla parte ricorrente per l'anno 2014.
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In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, per le motivazioni e nei limiti indicati in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta.
Tali spese sono liquidate – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – in euro 2.100,00, oltre
17 rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% delle stesse, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di cui sopra devono tuttavia essere compensate parzialmente, nella misura di 2/3, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso.
P.Q.M.
- dichiara la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dell'obbligo di iscrizione e dell'obbligo di contribuzione alla gestione separata per i lavoratori autonomi di cui all'art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995 in riferimento all'anno 2014;
- accertata l'illegittimità delle sanzioni applicate dalla parte convenuta, nei confronti della parte ricorrente, in relazione ai contributi previdenziali non versati da quest'ultima in riferimento all'anno 2014, ordina alla parte convenuta di ricalcolare le sanzioni in questione sulla base dei criteri indicati in motivazione;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Velletri, 17 settembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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