Art. 8.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllera' se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell'articolo 14 della convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllera' se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell'articolo 14 della convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.