Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 2
La chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo non esclude la legittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno, sul piano oggettivo, il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Il delitto di bancarotta fraudolenta si configura anche nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare - che non incide, di per sé sul procedimento pendente nei confronti del fallimento né determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito - in quanto, fino alla chiusura del fallimento, gli atti di disposizione patrimoniale sono preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia di tutti i creditori; né il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, che chiude il fallimento, esclude la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato. (Fattispecie relativa ad atti di distrazione patrimoniale interamente consumati sotto il vigore della disciplina contenuta all'art. 131 l. fall., nella formulazione antecedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che prevedeva la chiusura della procedura fallimentare solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato).
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta e dissipativa tra pericolo ex ante, dolo generico e doveri di controllo dei sindaci (Cass. Pen. n. 20096/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2025
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Benevento il 18.2.2020, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Di.An. e De.To., rilevando la prescrizione del reato di bancarotta semplice, così riqualificata la condotta di cui al capo H attribuita loro, in seguito ad una prima riperimetrazione della fattispecie avvenuta già in primo grado; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli imputati Pa.Ni., Fu.Gu., Pa.An.e Ri.Pa.- quali membri del consiglio di amministrazione della CAMMO società cooperativa a responsabilità limitata, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2016, n. 52622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52622 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
52 6 2 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 05/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2477/2016 PIERO SAVANI - Presidente - REGISTRO GENERALE N.11370/2016 CARLO ZAZA FRANCESCA MORELLI ROSSELLA CATENA Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS RI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/09/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per l' in t dei rani for еUdit i difensor Avv.
5. Sporto e M. Bellavista for D e to Devereurs the conclusions per l'accoptimals sei réconi ра RITENUTO IN FATTO 1 Con sentenza del 23 settembre 2015 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale del 13 marzo 2013 che aveva dichiarato MA SI e IA De EN colpevoli dei delitti loro ascritti, condannando il primo alla pena di anni 6 di reclusione ed il secondo alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione. -1 I delitti ascritti agli imputati erano i seguenti:
1 - al capo A, ad entrambi (SI quale amministratore della fallita e - procuratore speciale della SR La AN, assuntrice del concordato, De EN quale socio ed amministratore di fatto della fallita), il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, per avere distratto dal patrimonio della SP NA dichiarata fallita il 16 marzo 1984, ammessa al - concordato fallimentare il 26 marzo 1997 (con sentenza divenuta irrevocabile I'11 maggio 2002) il corrispettivo ricavato dalla vendita di 19 proprietà - immobiliari, alienate dopo l'omologa del concordato ma prima che i creditori venissero soddisfatti (con l'integrale pagamento dei debiti privilegiati e la rifusione del 30% di quelli chirografari); - al capo B, ad entrambi (nelle qualità di cui al capo A), il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare perché, prima che i creditori della SP NA, in concordato fallimentare, fossero integralmente soddisfatti, realizzavano, con atto del 6 giugno 2001, la fusione per incorporazione della medesima NA nella SR AN (divenuta contestualmente SP LE LE Pi) così trasferendo alla stessa altre 9 unità immobiliari;
-al capo C, ad entrambi, SI quale amministratore, De EN quale socio e procuratore speciale della LE LE Pi SR (in origine SP), dichiarata fallita il 23 maggio 2007, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto dal patrimonio sociale le medesime 9 unità immobiliari indicate al capo B, alienandole e distraendone i corrispettivi, dopo che le stesse erano entrate nel patrimonio sociale a seguito della fusione di NA in AN, divenuta LE LE Pi;
-al capo D, al solo SI, nella qualità di cui al capo C, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto o distrutto l'apparato contabile della SR LE LE Pi;
al capo E, ad entrambi, SI quale amministratore, De EN quale socio della SR Easy Islands, dichiarata fallita l'11 maggio 2004, distratto dal patrimonio sociale gli arredi e le attrezzature della società ed il ricavato dalla vendita di biglietti aerei. 1 1 2 Così la Corte territoriale ricostruiva le vicende da cui erano derivate le imputazioni, vicende non oggetto di contestazione nella loro materialità. La SP NA, costituita nel 1976, operava nel settore della costruzione e della vendita di immobili. De EN deteneva il 99 % del capitale sociale e ne era stato l'amministratore unico fino al 5 marzo 1984, 11 giorni prima della dichiarazione di fallimento, del 16 marzo. Dodici anni più tardi, il 1 febbraio 1996, veniva avanzata una proposta di concordato fallimentare con assuntore la SR AN (della quale De EN possedeva oltre il 90% delle quote), con procuratore speciale lo SI, con l'impegno al pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati e alla corresponsione del 30 % dei crediti chirografari, fornendo una serie di garanzie fra le quali la presenza dell'attivo fallimentare. Il Tribunale omologava il concordato, con sentenza del 26 marzo 1997, precisandone le condizioni: il pagamento delle spese e dei crediti privilegiati al passaggio in giudicato della sentenza stessa, il pagamento dei chirografari entro sei mesi dallo stesso termine, la cessione dell'attivo fallimentare alla SR AN con le modalità precisate in motivazione. Il 16 settembre 1997 si ordinava la cancellazione dai registri immobiliari della sentenza di fallimento (che avrebbe impedito il passaggio degli immobili). Il 31 dicembre 1997 lo SI veniva nominato amministratore della SP NA. Da quella data iniziavano le vendite degli immobili a vari acquirenti, per circa cinque miliardi di lire. Tale corrispettivo non entrava nelle casse della NA, né veniva destinato a garanzia del pagamento dei debiti della stessa. La sentenza di omologa del 1997 veniva appellata sia da NA SP, sia da AN SR e diveniva definitiva solo l'11 maggio 2002. Nel frattempo, sollecitato dal giudice delegato, il curatore del fallimento NA depositava il 23 settembre 1999 una relazione dalla quale emergeva che non vi erano le quietanze di tutti i pagamenti dovuti. Al sollecito del 29 gennaio 2002 il curatore neppure rispondeva. Nelle more, il 14 dicembre 2000, NA SP (in assemblea SI figurava come presidente e De EN come segretario;
nel corso della medesima De EN dichiarava che NA non era sottoposta ad alcuna procedura concorsuale) deliberava la fusione per incorporazione in AN SR (che diveniva poi LE LE Pi SP). L'accordo di fusione veniva stipulato il 6 giugno 2001 ed espressamente comprendeva il passaggio degli immobili di NA a AN-LE LE Pi. Così LE LE Pi, divenuta SR, alienava le unità immobiliari ricevute per un corrispettivo di circa euro 1.280.000 (una anche alle figlie dello SI). Negli 2 неe atti compariva SI quale amministratore ed era presente De EN che aveva condotto le trattative. Tutto ciò premesso in fatto, la Corte territoriale riteneva che gli imputati, con le condotte descritte, avessero consumato i delitti loro ascritti perché gli stessi, pur avendo acquisito alla SR La AN gli immobili in forza della sentenza di omologazione, ne avevano distratto i proventi che avrebbero dovuto restare a garanzia del pagamento delle obbligazioni assunte con il concordato, che non erano state integralmente soddisfatte come emergeva quantomeno dai seguenti atti: - dall'istanza del creditore privilegiato TO MA che il 2 maggio 2001 lamentava il mancato assolvimento del suo debito;
dalla segnalazione del giudice delegato del fallimento della SR SO, creditore regolarmente insinuato nel fallimento NA, che chiedeva notizie sullo stato della procedura;
-· dalla missiva del CO di Roma del 1 febbraio 2007 che lamentava il mancato assolvimento dei propri crediti (per oltre lire 300 milioni di credito privilegiato e per oltre lire 4 miliardi di credito chirografario); - dalla nota del 2 marzo 2007 di NT, che esponeva un credito complessivo di oltre euro 800.000; - da FonSP portatrice di creditori privilegiati che non era stati tutti assolti;
ed infine dallo stesso stato passivo aggiornato dal curatore al 30 gennaio 2007 in cui questi dava atto che non vi era prova che 43 dei 62 creditori fossero stati soddisfatti. Né aveva alcuna efficacia scriminante la documentazione prodotta dagli imputati relativa al pagamento dei debiti che non risultavano estinti, perché incerti, in contrasto con le azioni di recupero non abbandonate dai creditori, relativi a compensazioni non provate, solo parziali, dipendenti da accolli novativi. Irrilevante era anche l'eventuale prescrizione civile degli ulteriori crediti. Certo era il ruolo di amministratore di fatto del De EN, presente alla stipula degli atti di vendita degli immobili, beneficiario diretto di alcuni pagamenti, azionista quasi totalitario delle società interessate. Infondata era l'eccezione di incompetenza territoriale in ordine ai fatti contestati al capo C, consumati in esecuzione di un previo identico disegno criminoso con le condotte altrimenti ascritte. Fondata era l'accusa descritta al capo E, avendo il curatore di quel fallimento invano richiesto al De EN la consegna dei beni indicati nell'imputazione. In ordine al capo D nulla era stato dedotto dagli appellanti.
2 - Propongono ricorso i difensori di entrambi gli imputati. 3 he 2 1 - I difensori di IA De EN articolano le proprie doglianze in sei motivi. 2 - 1- -1 Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216, 219, 223 I. fall., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del De EN in riferimento alle condotte contestate ai capi A e B. Con la sentenza provvisoriamente esecutiva del 26 marzo 1997 la SP NA era libera di alienare gli immobili di cui era proprietaria (le vendite erano iniziate il 24 aprile 1998), avendo la stessa recepito tutte le clausole contenute nell'istanza di concordato. In essa era prevista l'immediata liberazione del debitore (e la chiusura del fallimento che era stata annotata nel registro delle imprese proprio a partire dal 26 marzo 1997). Tanto che la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto che la vendita degli immobili era avvenuta in adempimento del concordato. Da quel momento, ai sensi dell'art. 136 I. fall., gli organi del fallimento avevano perso i poteri di amministrazione ed erano deputati solo a sorvegliare l'adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato. Era pertanto cessato ogni obbligo in capo alla società debitrice (la fallita NA) e quindi ogni responsabilità dipendente dalla sentenza di fallimento. I delitti di bancarotta patrimoniale contestati ai capi A e B non erano più configurabili. - Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge 2 - 1 2 processuale in riferimento alla reiezione della eccezione di incompetenza territoriale sollevata in ordine al capo C. Non sussistendo, per le ragioni esposte nel primo motivo, i delitti contestati ai capi A e B, veniva a cadere il presupposto in base al quale la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale per il capo C, che riguardando un delitto di bancarotta consumato in relazione al fallimento della SR LE LE Pi, si era consumato in TA AR UA ET (ove ne era stata dichiarata l'insolvenza). -2 1 3 Con il terzo motivo deducono il difetto di motivazione in ordine - alla sussistenza dei fatti distrattivi contestati ai capi A, B e C. Gli immobili, ed il loro valore, erano già transitati nel patrimonio della LE LE Pi ed era pertanto al patrimonio di tale società che occorreva fare riferimento per verificare la sussistenza delle distrazioni. Il curatore di questo secondo fallimento però aveva già dato atto che a fronte di una massa passiva di circa 158.000 euro vi erano attivi per circa 190.000 euro. 4 Le Si doveva poi ricordare che al fallimento LE LE Pi non erano stati ammessi i crediti NA e AN di Roma, perché questi, secondo il Tribunale di TA AR UA ET, gravavano sul concordato del fallimento NA. Il decorso del tempo e la mancata insinuazione nel fallimento LE LE Pi ne aveva determinato ormai la prescrizione civile (essendo trascorsi più di dieci anni dal 2002, dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato, il dies a quo del termine di estinzione). In riferimento ai creditori che si pretendevano non soddisfatti si osservava quanto appresso. Il CO di Roma aveva inviato, il 15 marzo 1984, una nota in cui si liberavano i fideiussori e si doveva pertanto presumere che i debiti verso l'istituto bancario fossero stati assolti;
NT vantava un credito molto minore di quanto asserito in sentenza;
CO di IC aveva transato il 4 ottobre 1999; FonSP aveva ricevuto, da varie fonti, pagamenti complessivi che superavano il dovuto;
IL risultava soddisfatta già nel 1994; la Cassa di Palermo non vantava altri crediti;
il credito MA era oggetto di contestazione;
per La SO era stata prodotta quietanza. In conclusione l'assuntrice aveva corrisposto ai vari creditori somme complessivamente maggiori di quanto incassato con la vendita degli immobili. 2 1 4 Con il quarto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216, 219, 223 I. fall. in relazione all'elemento soggettivo del reato, ed il difetto di motivazione in riferimento alla qualifica di amministratore di fatto del De EN. Si era ricavata la sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti contestati dalla presunta ricorrenza della materialità degli addebiti. Senza tenere conto del fatto che De EN, nel vendere gli immobili, aveva ottemperato a quanto gli era stato richiesto dagli organi del fallimento. Aveva anche versato somme di denaro proprie e della moglie. I prezzi a cui erano avvenute le alienazioni erano di mercato. In altri termini, pur essendo il dolo generico, non vi era alcuna prova che l'imputato fosse consapevole di far venir meno la garanzia patrimoniale costituita dai beni venduti. Del tutto carente era la motivazione sulla posizione di fatto assunta dal De EN tanto più che ne si affermava la responsabilità anche, in alternativa, come concorrente degli amministratori di diritto e di fatto. L'avere contribuito alle vendite non era atto tipico di amministrazione e in tali incombenze non aveva mai sostituito lo SI. 2 1 5 Con il quinto motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216, 219 223 I. fall. in relazione alla responsabilità del De EN in ordine al capo E della rubrica. 5 Solo con raccomandata del 16 novembre 2009 il curatore del fallimento Easy Islands SR aveva invitato De EN ad indicare dove avesse ricoverato i beni mobili della società dopo che lo sfratto dall'immobile in cui erano custoditi aveva determinato la necessità di trasferirli. I beni erano nella disponibilità del De EN che li aveva custoditi per conto del curatore. Erano comunque vecchi e di modico valore. 2 1-6- Con il sesto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216, 219 e 223 1. fall., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'attenuante specifica del danno lieve e in ordine all'entità della pena. La Corte aveva motivato il diniego delle attenuanti con formule di stile. Quanto al danno dovevano richiamarsi le argomentazioni spese a corredo del terzo motivo per comprendere che De EN non aveva causato danni e li aveva comunque limitati anche a spese del suo patrimonio personale. 2 - 2 - Propone ricorso il difensore di MA SI, articolandolo in tre motivi. -1 Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli 2 artt. 216, 219 e 223 1. fall. in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti contestatigli ai capi A e B. Lo SI non poteva rispondere dei delitti contestati perché le condotte erano state poste in essere dagli amministratori di altra società, di quella AN che, assumendo il concordato, era divenuta proprietaria dei beni che si assumevano distratti. La Corte territoriale non aveva tenuto conto che la vendita degli immobili era avvenuta dopo che era divenuto esecutivo (anche se solo provvisoriamente) il concordato, con accollo liberatorio (e non cumulativo) dei debiti da parte del terzo assuntore. Con tale accollo si erano trasferite all'assuntore sia l'attivo fallimentare, sia le azioni revocatorie, sia i debiti. Tanto che si era cancellata la trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento ed curatore non aveva partecipato agli atti di vendita. Da quel momento pertanto non era più configurabile alcun delitto di bancarotta perché se ne era esaurito il presupposto, il fallimento, e perché le supposte distrazioni erano al più avvenute a danno di società diversa, non la già fallita NA, ma l'assuntrice AN. 2 2 2 Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine - alla ritenuta responsabilità dello SI. La Corte, nell'affermare che vi era prova che i creditori della NA non fossero stati integralmente soddisfatti, aveva travisato il risultato delle 6 emergenze, posto che il curatore si era limitato ad affermare che, per alcuni di essi, mancavano (solo) le quietanze di pagamento. Quanto al creditore SO il debito era stato soddisfatto nel 2002. Il credito del CO di Roma emergeva solo dalle affermazioni dello stesso creditore. Il credito NT era minore di quanto asserito ed estinto con condono tombale (si trattava di credito per imposte). FonSP si era giovata dell'accollo da parte di alcuni acquirenti degli immobili e sulle sue pretese pendevano ancora giudizi civili. 2 2-3- Con il terzo motivo lamenta la reiezione della eccezione di incompetenza per territorio in ordine al capo C. La sentenza dichiarativa del fallimento della SR LE LE Pi era stata pronunciata dal Tribunale di TA AR UA ET ed era quindi quella autorità giudiziaria ad essere competente per territorio a giudicare il delitto di bancarotta contestato al capo C. -2 2 4 Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dello SI per la condotta descritta al capo C. Lo stato passivo di LE LE Pi era minore dell'attivo realizzato. Nessuno dei creditori NA era stato ammesso a quel fallimento, neppure il fallimento stesso. la condotta descritta al capo C era pertanto senza rilievo penale. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi presentati dai difensori nell'interesse degli imputati IA De EN e MA SI sono infondati.
1 - Va innanzitutto esaminata la questione della configurabilità dei delitti di bancarotta in una fattispecie come quella verificatasi in relazione alla SP NA, prima dichiarata fallita e poi ammessa al concordato preventivo (ante riforma del 2006), oggetto del primo motivo di ricorso di entrambi gli imputati. Sul punto, e proprio in relazione alla presente fattispecie concreta, questa Corte si è già pronunciata (decidendo sulla misura di cautela personale), con sentenza di questa sezione (n. 13514 del 19/02/2008, De EN, Rv. 239820) chiarendo come il delitto di bancarotta fraudolenta si configuri anche nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare - che non incide, di per sé sul procedimento pendente nei confronti del fallimento né determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito - in quanto fino alla chiusura del fallimento gli atti di disposizione patrimoniale sono preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia di tutti i creditori;
né il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di 7 omologazione del concordato fallimentare, che chiude il fallimento, esclude la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato. In tale pronuncia si era in particolare affermato che "Il 1^ motivo (sostanzialmente identico a quelli oggi sollevati da De EN e SI) offre una premessa maggiore di diritto erronea. La L. Fall. art. 131, afferma che il fallimento è chiuso solo con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato. Pertanto questa Corte ritiene che l'omologazione del concordato fallimentare, ancorché comporti l'assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, non incide per sè sul procedimento pendente nei confronti del fallimento, ne' determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito, per il buon fine del concordato (come puntualizzato da Cass. Civ. Sez. 1^, n. 3052/1983, Tedeschi;
e n. 20565/86, Missiroli). Difatti il concordato fissa solo le modalità esecutive della soddisfazione dei creditori, secondo le disponibilità del patrimonio fallimentare e gl'impegni assunti per soddisfarle, in maniera da portare a conclusione incontroversa la procedura. Ne segue che, fino a quando non vi sia la chiusura del fallimento, le disposizioni patrimoniali devono rispondere al fine di conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia dei creditori tutti, nessuno escluso. Diversamente possono ben ravvisarsi le ipotesi di bancarotta fallimentare previste dalla L. Fall. art. 216 comma 3. E la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato è esclusa men che dall'esecutività provvisoria della sentenza di omologa, dal sopravvenuto giudicato della stessa sentenza.". Un'argomentazione che questa Corte non ha motivo di non condividere anche considerando il fatto che il dibattimento aveva confermato la materialità delle condotte come erano state ipotizzate nell'imputazione e come, pertanto, erano state esaminate in sede di incidente cautelare. Un principio di diritto, quello enunciato in relazione alla medesima fattispecie concreta, che nei ricorsi non è stato neppure affrontato. Così, i difensori di De EN e SI non hanno tenuto in alcun conto il dettato normativo che, prima delle modifiche introdotte dal d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 (non applicabili al caso di specie interamente consumatosi, quanto all'omologa del concordato, sotto il vigore delle norme precedenti), prevedeva, all'art. 130, comma 5 primo periodo, I. fall., che la sentenza di omologa del concordato fosse provvisoriamente esecutiva ma che, ai sensi dell'art. 131, comma 4, 1. fall., in caso di impugnazione, la medesima sentenza (pur se sempre provvisoriamente esecutiva) determinasse la chiusura della procedura fallimentare solo al momento del suo passaggio in giudicato. 8 A Si deve allora, conclusivamente, ribadire che nel periodo intercorrente fra la pronuncia della sentenza di omologa del concordato successivo alla dichiarazione del fallimento (ante riforma del 2006) ed il suo passaggio in giudicato, le condotte di diminuzione del patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori della società fallita, sono punibili quali delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sono così infondate le doglianze proposte nel primo motivo di entrambi i ricorsi.
2 - E', conseguentemente infondata anche l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha proceduto sollevata in entrambi i ricorsi (costituendo il secondo motivo di censura per De EN ed il terzo per SI), visto che il capo C resta ancora connesso ai delitti di bancarotta contestati ai capi A e B, con la complessiva competenza del Tribunale di Palermo. Peraltro l'eccezione era comunque infondata posto che, in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della "perpetuato iurisdictionis", va determinata con criterio "ex ante", sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, Perez Garcia, Rv. 255498). Anche se, quindi, De EN e SI fossero stati assolti dai delitti loro contestati ai capi A e B con le conclusive sentenze di merito, ciò non avrebbe influito sul corretto incardinamento del giudizio avanti all'autorità giudiziaria di Palermo. 3 Il terzo motivo del ricorso di De EN ed il quarto dello SI possono essere anch'essi trattati unitariamente perché in entrambi si censura la condanna dei ricorrenti (per De EN in riferimento ai capi A, B e C, per lo SI in relazione al solo delitto sub C) in considerazione del fatto che, nel fallimento della SR LE LE Pi, la massa attiva superava quella passiva. La doglianza è però priva di fondamento posto che questa Corte ha già avuto modo di affermare (da ultimo con Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247443) che neppure la chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo esclude la legittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno sul piano oggettivo il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
4-Nel terzo motivo di ricorso De EN (con un argomento sviluppato anche nel primo motivo di SI) formula anche censure relative alle distrazioni contestategli ai capi A e B assumendo che gli immobili ivi descritti non potevano essere stati distratti a danno della SP NA, come contestato, poiché 9 questa li aveva già ceduti all'assuntore del concordato, la SR AN, poi divenuta LE LE Pi SP (ed infine SR). Si ricordava che la stessa Corte territoriale aveva ammesso che gli immobili erano stati legittimamente ceduti, affermando però un fatto nuovo, che oggetto della distrazione, in particolare al capo A, ne sarebbe stato il corrispettivo. Va, invece ed innanzitutto, rilevato come al capo A si individui la condotta di distrazione proprio in riferimento ai corrispettivi ottenuti con la vendita degli immobili. Così che non può certo affermarsi che vi sia stata alcuna immutazione dell'accusa. In fatto, poi, non vi era stato alcun concreto trasferimento degli immobili citati ai capi A e B dell'imputazione dalla SP NA alla SR AN per il solo effetto dell'intervenuto concordato (dichiarato con la sentenza provvisoriamente esecutiva) visto che gli immobili di cui al capo A erano stati alienati, a terze persone, dalla stessa SP NA, e gli immobili di cui al capo B erano pervenuti alla SR AN solo ad esito della fusione, realizzata anni dopo, con la NA. Anche tali motivi di ricorso sono pertanto infondati. -5 Sono inammissibili le censure (del secondo motivo SI e di parte del del terzo motivo De EN) mosse alla sentenza della Corte territoriale in tema di travisamento della prova ed in particolare per non avere la Corte riconosciuto l'insussistenza delle residue ragioni di credito vantate nei confronti della SP NA da alcuni aventi diritto. Questa Corte non può rivedere il giudizio in fatto operato dai giudici del merito ina assenza di evidenti aporie logiche. E la Corte territoriale aveva rilevato come non risultasse affatto che tutti i debiti della SP NA fossero stati assolti, specificandone e dettagliandone, creditore per creditore, le ragioni. Peraltro le stesse difese, quando affermano che alcuni debiti erano stati novati, altri prescritti, altri ancora fossero sub iudice, chiariscono come non siano stati integralmente rispettati gli obblighi assunti con il concordato. 6 Il quarto motivo del ricorso De EN è manifestamente infondato posto che la sottrazione dei corrispettivi dell'alienazione degli immobili al soddisfacimento dei creditori della SP NA ne dimostrava la piena consapevolezza e volontà di agire a loro danno. La veste di amministratore di fatto del De EN della SP NA e della SR LE LE Pi è dimostrata, come hanno congruamente rilevato i giudici del merito, dall'averne posseduto il capitale con quote superiori al 90%, e dal diretto coinvolgimento nell'attività essenziale, l'alienazione dei beni immobili.
7 - Il quinto motivo del ricorso De EN è manifestamente infondato posto che i giudici del merito hanno congruamente motivato la declaratoria di colpevolezza dell'imputato in riferimento alla distrazione dei beni della SR Easy 10 Island non avendo questi consegnato al curatore i beni della stessa, rimasti così in suo possesso. La contraria asserzione dell'imputato è del tutto generica perché priva di ogni supporto probatorio. -8 Sono, infine, inammissibili le censure mosse nel sesto motivo del ricorso De EN in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche e del danno lieve. Anche in tal caso, si tratta di valutazioni di fatto precluse a questa Corte se giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità, come nel caso di specie, posto che la Corte territoriale aveva preso atto del danno tutt'altro che lieve (ed anzi concretante l'aggravante specifica del danno patrimoniale rilevante) causato ai creditori che erano rimasti insoddisfatti ed aveva stigmatizzato il disegno complessivo di spoliazione di tutte le società, così motivando il diniego della circostanze attenuanti specifiche ed aspecifiche e la misura della pena.
9-Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016. Presidente Il Consigliere estensore Piero Savani Enrico Vittorio Stanislao Scarlini DEPORTATA IN CANCELLERNA ada 13 DIC 2013 IL FUNZIO ащих 11