Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2016, n. 52622
CASS
Sentenza 5 ottobre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo non esclude la legittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno, sul piano oggettivo, il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Il delitto di bancarotta fraudolenta si configura anche nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare - che non incide, di per sé sul procedimento pendente nei confronti del fallimento né determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito - in quanto, fino alla chiusura del fallimento, gli atti di disposizione patrimoniale sono preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia di tutti i creditori; né il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, che chiude il fallimento, esclude la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato. (Fattispecie relativa ad atti di distrazione patrimoniale interamente consumati sotto il vigore della disciplina contenuta all'art. 131 l. fall., nella formulazione antecedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che prevedeva la chiusura della procedura fallimentare solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato).

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta e dissipativa tra pericolo ex ante, dolo generico e doveri di controllo dei sindaci (Cass. Pen. n. 20096/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2025

    1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Benevento il 18.2.2020, per quanto rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Di.An. e De.To., rilevando la prescrizione del reato di bancarotta semplice, così riqualificata la condotta di cui al capo H attribuita loro, in seguito ad una prima riperimetrazione della fattispecie avvenuta già in primo grado; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli imputati Pa.Ni., Fu.Gu., Pa.An.e Ri.Pa.- quali membri del consiglio di amministrazione della CAMMO società cooperativa a responsabilità limitata, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2016, n. 52622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52622
Data del deposito : 5 ottobre 2016

Testo completo