Sentenza 19 dicembre 2016
Massime • 1
E illegittima la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti.
Commentario • 1
- 1. Quando la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza allorchè la sentenza sia pronunciata "de plano" in violazione del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2016, n. 21172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21172 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2016 |
Testo completo
21 172-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3229/2016 MARIA VESSICHELLI -Presidente - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.29796/2015 GRAZIA MICCOLI - Rel. Consigliere - PAOLO MICHELI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: quale P.C. me proc. AC AT nato il [...] a [...] nei confronti di: AG RI nato il [...] MO TU nato il [...] avverso la sentenza del 06/02/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per ch o i Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Mario FRATICELLI, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Per gli imputati, l'avv. Giuseppe Claudio Costa ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con atto sottoscritto dal suo difensore, TT AC, in qualità di parte civile, propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in sede predibattimentale, con la quale, per quanto di interesse in questa sede, è stata dichiarata l'estinzione del reato di rissa contestato allo stesso AC, nonché a OC DO, GA AD e DE NN.
2. Il ricorrente ha rappresentato di essere stato tratto a giudizio per rispondere del reato di rissa unitamente ai suddetti OC DO e GA AD, ai quali, però, era stato altresì ascritto il reato di lesioni volontarie provocate in suo danno. Nel corso del giudizio di primo grado egli si era costituito parte civile, chiedendo la condanna di OC DO e GA AD al risarcimento dei danni derivati da entrambi i suddetti reati. Il Tribunale di Bologna aveva condannato tutti gli imputati per il reato di rissa semplice e assolto OC DO e GA AD dal reato di lesioni volontarie, tacitamente rigettando la domanda risarcitoria del AC. Questi aveva, quindi, proposto appello, con un unico atto, sia come imputato che come parte civile, lamentando - in tale ultima veste- l'omessa statuizione del giudice di primo grado sulla sua domanda di condanna al risarcimento dei danni. Si duole quindi il ricorrente del fatto che la sentenza di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, non abbia considerato che era stato proposto appello anche per le statuizioni civili. In sostanza nel ricorso si eccepisce la nullità della sentenza ex art. 178 lettera c) cod. proc. pen. per violazione relativa all'intervento della parte civile. Si sostiene, infatti, che il giudice dell'appello adito dalla parte civile aveva, nei limiti del devoluto, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare, con conseguente possibilità di affermare la responsabilità di OC DO e GA AD agli effetti civili e (come conferma il disposto di cui all'art. 622 cod. proc. pen.) condannarli al risarcimento, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente alla condanna di cui all'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.
1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza predibattimentale in esame, ha dichiarato l'estinzione del reato di rissa ascritto al AC, omettendo del tutto di valutare che era stato proposto appello nell'interesse di quest'ultimo, quale -oltre ad essere coimputato dello stesso reato di rissa e, in tale veste, aveva impugnato pure la sentenza di primo grado- si era costituito parte civile, chiedendo la condanna di OC DO e GA AD al risarcimento dei danni derivanti sia dal reato di rissa che da quello di lesioni, pure contestato a tali soggetti 2 Ө e in relazione al quale v'era stata pronunzia di assoluzione del Tribunale.
2. A fronte di tale situazione, risulta certamente illegittima la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. emessa dalla Corte di Appello. Va, in proposito e in primo luogo, precisato che certamente è ammissibile l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, essendo lo stesso tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi civili (Sez. 4, n. 3314 del 06/12/2012, Uras, Rv. 255263 ). E, indubbiamente, deve ritenersi che quando in primo grado vi sia stata richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile non è possibile definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione;
ciò in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti. D'altronde va ricordato, in via generale, che la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, in quanto il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. (Sez. 2, sentenza n. 42411 del 04/10/2012 Rv. 254351. In senso conforme: Cass. n. 16504 del 2006 Rv. 234452, n. 12001 del 2007 Rv. 236286, n. 35577 del 2007 Rv. 237414, n. 26815 del 2008 Rv. 240876), né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. 6, Sentenza n. 50013 del 24/11/2015 Rv. 265700). E non si può trascurare che le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno avuto modo di affermare che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 ). Né rileva nel caso in esame che la domanda risarcitoria della parte civile riguardi pure un reato in relazione al quale v'è stata pronunzia di assoluzione in primo grado. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce 3 al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri ed altro, Rv. 23391801).
3. L'accoglimento del motivo riguardante l'omessa delibazione dell'impugnazione della parte civile determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in sede di appello. Va infatti ricordato che, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 25608701).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronunzia sulla impugnazione agli effetti civili proposta dal AC, con rinvio al giudice civile competente per valore in sede di appello. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Maria Vessichelli Mitul DEPOGITATA IN CANCELLIA addl 03 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIA (Carmela Lob be Quизит 4