Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.; a maggior ragione è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16504 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 21/04/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 602
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 24342/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
MI DI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 15/02/2005 dalla Corte d'appello di Venezia;
nei confronti della parte civile:
MI IO;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. FAVALLI, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 29.4.1996 il Tribunale di Padova aveva dichiarato DO e DI EL responsabile dei reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e art. 2625 c.c. (capo A) e di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 2621 c.c., n. 1, (capo B) e li aveva condannati a 7 mesi di reclusione, alla interdizione dagli uffici direttivi e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di L. 50 milioni, nonché al rimborso delle spese di lite, in favore della parte civile EL IO.
1.1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia, decidendo sull'appello proposto da DO e DI EL dichiarava non doversi procedere nei confronti degli appellanti per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
2. Ha proposto ricorso il difensore di DI EL chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento a tutte le statuizioni (penali e civili) relative ai capi A) e B) a lui contestati (e dichiarati prescritti).
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., nonché dell'art. 27 Cost., comma 2, e art. 24 Cost., in relazione agli artt. 81 e 110 c.p. e art. 2625 c.c. (capo
A) e agli artt. 81 e 110 c.p., art. 2621 c.c., n. 1, (capo B della sentenza impugnata, già capo C di quella di primo grado).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza della "evidenza" di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. 2.3. Con il terzo motivo deduce ancora il vizio di motivazione con riferimento alla non ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2621 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 61 del 2002. 3. In prossimità della camera di consiglio hanno prodotto memorie:
3.1. - il ricorrente, insistendo sull'accoglimento del ricorso e constatando la fondatezza delle argomentazioni esposte dal Procuratore generale a sostegno della richiesta di rigetto;
3.2. - nonché la parte civile, sostenendo la bontà del provvedimento impugnato e sottolineando come un eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 dovrebbe comunque essere sostenuto dalla "evidenza" delle condizioni per il proscioglimento nel merito, insussistente nel caso in esame.
4. Osserva il Collegio che la Corte d'appello afferma, in apertura del provvedimento impugnato e "preliminarmente", che in presenza di una causa d'estinzione del reato essa è tenuta solo a valutare "in base agli atti e in limine litis, prima del dibattimento, da un lato la sussistenza o meno delle condizioni per l'assoluzione, ove vi sia evidenza sul punto e dall'altro, nell'ipotesi d'insussistenza di quelle condizioni, l'obbligo di declaratoria delle di improcedibilità per estinzione di reato per prescrizione". In tal modo è la stessa Corte d'appello che riconduce nella sostanza la propria decisione ad una sorta di pronunzia "predibattimentale", alla stregua di quella prevista, per il primo grado, dall'art. 469 c.p.p.. Tant'è che la sentenza impugnata, ancorché pronunciata nel dibattimento d'appello, non soltanto non esamina o considera in alcun modo i motivi di gravame, ma neppure riferisce quali fossero;
dimostrando così come essa risulti presa a prescindere dal gravame e dalle specifiche deduzioni delle parti: per l'appunto "preliminarmente", come espressamente riferisce.
4.1. Orbene, è principio consolidato che la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, è illegittima, in quanto il rinvio di cui all'art. 598 c.p.p. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p.. A maggior ragione la possibilità di una sentenza "in limine", che non dia voce al contraddittorio ne' risposta ai motivi d'appello, è preclusa nel caso in cui l'imputato sia stato condannato in primo grado anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, perché alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili può procedersi, nell'ipotesi di sopravvenuta prescrizione, solo all'esito del dibattimento e della valutazione delle prospettazione delle parti, sulla base dell'accertamento, agli effetti civili, della responsabilità dell'imputato (tra molte: Sez. 5, Sentenza n. 44619 del 23/11/2005, Rossetto).
5. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006