Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16504
CASS
Sentenza 21 aprile 2006

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Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.; a maggior ragione è illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2006, n. 16504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16504
    Data del deposito : 21 aprile 2006

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