Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
IN01457/02 Reg. Gen. N. 15726/99 +17846/99 UD. 23.10.2001 REPUBBLICA ITALIA LA CORN CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRON.3% 78 Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Alfredo MENSITIERÌ REP. 419 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig.
3-10 SENTENZA per diritti 14 FEB 2002 il Sui ricorsi iscritti al n. 15726/99 + 17846/99 IL CANCELLIERE Ricorso n. 15726/99 proposto Oggetto: Denuncia nuova da opera. Risarcimento danni BANFI S.N.C. Costruzioni in ferro - di AN Andrea - C., in persona del socio e legale rappresentante Andrea AN, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema M di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Porcu come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE NCELLE RIA contro 1404/01 234 IMMOBILIARE MONTI S.r.l., in persona dell' amministra- tore unico e legale rappresentante Gianfranca Viganò, eletti- vamente domiciliata in Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 48, presso lo studio dell'Avv. Mario D'Ottavi che unitamente all'Avv. Claudio Maria RA la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE Ricorso n. 17846/99 proposto da IMMOBILIARE MONTI S.r.l., in persona dell' amministra- tore unico e legale rappresentante Gianfranca Viganò, eletti- vamente domiciliata in Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 48, presso lo studio dell'Avv. Mario D'Ottavi che unitamente all'Avv. Claudio Maria RA la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
contro
BANFI S.N.C. - Costruzioni in ferro - di AN Andrea e C. INTIMATA per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1356/98 del 13.05.1998 / 19.05.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.10.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Salvatore Porcu. 2 Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Marinelli che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 09.09.1986, la s.n.c. Immobiliare TI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Como la s.n.c. AN Fermo Costruzioni al fine di sentirla condannare a ridurre, entro i limiti di altezza (metri 3) contrattualmente pattuiti, il muro eretto sul confine. Costituitasi, la convenuta resisteva alla domanda: nel me- rito, contestando di avere edificato ad un'altezza superiore a metri tre dal suolo;
in diritto, assumendo che dai titoli di ac- quisto delle rispettive proprietà non discendeva la costituzione di una servitus altius non tollendi nei termini pretesi dall' attri- ce. Istruita la causa, anche mediante c.t.u., il Tribunale, in ac- coglimento della domanda, condannava la soc. AN a ridurre l'altezza del muro fino a tre metri. Il gravame proposto dalla soc. AN veniva rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1356/98 del 13.05. 1998 / 19.05.1998, che compensava tra le parti le spese del giudizio. Per quel che ancora interessa, la Corte di merito ha disatte- so la tesi della soc. AN che la clausola contrattuale, la quale prevede che “a cavaliere dei due lotti sarà interposta una zona 3 di rispetto edificabile della larghezza di metri dieci ed altezza di metri tre", sia da intendere nel senso che l'altezza di metri tre dove considerarsi come altezza minima e non massima degli edifici da costruire. Ha ritenuto che correttamente il Tribunale ha interpretato la suddetta clausola contrattuale come costi- tutiva di una reciproca servitù di altius non tollendi, che altri- menti non avrebbe avuto significato, essendo la zona a desti- nazione industriale e non residenziale. Ha aggiunto che anche il dato letterale e il riferimento a una fascia di "rispetto" la- sciano intendere che è prevista un'altezza massima di tre me- tri. Quanto alla doglianza che la misurazione dell'altezza del muro è stata effettuata dal c.t.u. senza tener conto delle indi- cazioni in proposito ricavabili dalle norme tecniche di attua- zione del piano di lottizzazione, che prevedono la misurazione dal piano di campagna fino all'intradosso, anziché fino all' estradosso del solaio, la Corte milanese ne ha ritenuto l' in- fondatezza, osservando che le parti hanno indicato un'altezza massima, oltre la quale la costruzione non può essere innal- zata, e tale misurazione è del tutto avulsa dai criteri delle norme tecniche invocate in quanto non richiamate dalle parti. La Corte distrettuale ha poi rigettato la domanda di risar- cimento danni, di cui all'appello incidentale della soc. Immo- biliare TI, osservando che la prospettazione di una ridu- 4 zione della edificabilità e di un danno futuro non può valere sol che si consideri che la sentenza dispone la riduzione dell'altezza entro i limiti pattuiti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. AN deducendo due motivi di annullamento. Ha resistito con controricorso la soc. Immobiliare TI che ha proposto a sua volta ricorso incidentale in base a due moti- vi. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti contro la stessa sentenza. B) 1. Col primo motivo la ricorrente principale soc. AN, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1371 c.c. (in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.), non- ché omessa, contraddittoria e quantomeno insufficiente moti- vazione su un punto decisivo della controversia, rilevabile d' ufficio e comunque eccepito dalle parte (art. 360 n. 5 c.p.c.), censura l'impugnata sentenza laddove ha interpretato la clau- sola contrattuale come costitutiva di una reciproca servitù di altius non tollendi, indicando un'altezza massima di tre metri (così come una larghezza massima di dieci metri). Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe considerato l' espressione “zona di rispetto” usata dalle parti ed avrebbe at- S י tribuito al termine “edificabile” un significato incongruo, rife- rendolo alla volumetria senza considerare che in un piano di lottizzazione, provvisto di norme tecniche di attuazione e di convenzione fra i lottizzanti e la P.A., le questioni di volume- tria sono risolte a monte e imperativamente nello strumento urbanístico particolareggiato. Inoltre, qualificando come “mas- sima" l'altezza di tre metri e la larghezza di dieci metri, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del successivo com- portamento delle parti poiché la soc. AN, senza opposizione della soc. TI, aveva realizzato nella zona di rispetto una costruzione che aveva abbondantemente superato la larghezza indicata. Le indicate misure dovevano essere intese come mi- nime e non massime.
1.1. Il motivo è infondato. Come è noto è jus receptum che l'interpretazione delle clau- sole contrattuali costituisce apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell' iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per violazione delle norme ermeneutiche, la quale però deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, per- ché in caso diverso, le critiche dell' apprezzamento operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpreta- zione costituiscono una censura inammissibile in sede di le- gittimità, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli ele- menti considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opi- nione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazio- ne, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass. 18.3.1997 n. 2354; 18.6.1992 n. 1740; 21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356). La sentenza impugnata ha spiegato come dal tenore della specifica clausola contrattuale emergeva chiaramente che l' altezza massima prevista era di tre metri, avendo le parti inte- so costituire una reciproca servitù di altius non tollendi, in considerazione della destinazione (industriale e non residen- ziale) del terreno, volendo creare una “zona di rispetto” e porre una limitazione alla “edificabilità”. Pertanto non è affatto vero che la Corte d'appello non ha considerato l'espressione "zona di rispetto” usata dalle parti ovvero dato al termine “edifica- bile” un senso significato improprio, avendo invece attribuito all'intenzione delle parti un senso ragionevole, spiegando an- che come nessun rilievo poteva assumere, a fronte di un pre- ciso accordo di natura privatistica che non violi interessi pub- blici, la corrispondenza della costruzione edificata e della sua volumetria agli strumenti urbanistici vigenti. 7 I Avendo, quindi, dato giustificazione del suo convincimento e dell' interpretazione della clausola contrattuale, la sentenza impugnata si sottrae alla critiche che le vengono mosse, anche perché tali critiche, apparentemente denunciando violazione delle norme ermeneutiche ovvero vizi motivazionali, si risolvo- no in sostanza nella contrapposizione di una diversa lettura del contenuto della suddetta clausola, prospettando una sog- gettiva e personale interpretazione, ma non nella dimostrazio- ne dei denunciati vizi.
2. Col secondo motivo la ricorrente principale, sempre de- nunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1371 c.c. (in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.), non- ché omessa, contraddittoria e quantomeno insufficiente moti- vazione su un punto decisivo della controversia, rilevabile d' ufficio e comunque eccepito dalle parte (art. 360 n. 5 c.p.c.), censura l'impugnata sentenza laddove ha confermato la misu- razione dell'altezza del muro effettuata dal c.t.u. senza cogliere il sillogismo che ha sorretto la tesi della soc. AN e senza, quindi, tener conto delle indicazioni ricavabili dalle norme tecniche di attuazione del PUL che prevedono la misurazione dal piano di campagna fino estradosso e all'esterno, anziché fino all'intradosso del solaio e all'interno.
2.1. Anche tale motivo è infondato. 8 L'impugnata sentenza ha spiegato perché le norme tecniche di attuazione del PUL non potevano avere rilievo in quanto non erano state richiamate dalle parti che avevano posto in essere una servitù pattizia, per cui la misurazione andava ef- fettuata secondo criteri convenzionali e non in base a norme regolamentari. Per il resto la censura impinge diffusamente ed intensa- mente nel merito della controversia ed imporrebbe a questa Corte di legittimità, ove ne volesse solo sommariamente son- dare la fondatezza, una cognizione analitica e penetrante dei "fatti” di causa, delle indagini peritali e delle allegazioni pro- batorie acquisite agli atti del processo. C) I. Col primo motivo, la ricorrente incidentale soc. Immo- biliare TI, deducendo insufficiente e contraddittoria moti- vazione, si duole che l'impugnata sentenza abbia rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che "La prospettazione di una riduzione della edificabilità e di un danno futuro non può valere sol che si consideri che la sentenza dispone la riduzione dell'altezza nei limiti pattuiti”. Sostiene la ricorrente che la ri- sarcibilità del danno non può essere collegata al contenuto del provvedimento giurisdizionale di ripristino, essendo la catego- ria del cd. “"danno futuro" riferibile al momento della violazione dell'accordo. I.
1. Il motivo non ha pregio. La Corte d'appello ha escluso il risarcimento rapportato alla "prospettazione di una riduzione della edificabilità e di un danno futuro”, avendo rilevato in sostanza la mancanza di ogni prova al riguardo, poiché era stata disposta "la riduzione dell'altezza nei limiti pattuiti". Ciò posto è evidente che non può condividersi l'assunto della ricorrente società di un danno "futuro" da liquidare in ogni caso. Pur ammettendo che il danno futuro ossia quel danno che al momento della liquidazione ancora non si è verificato - pos- sa consistere sia un danno emergente che in un lucro ces- è in ogni caso necessario che risulti provata o comun- sante - que incontestata l'esistenza di un danno risarcibile, perché possa essere valutato dal giudice (ancorché in via equitati- va), non essendo sufficiente la dimostrazione di un danno solo potenziale o possibile. Il giudice del merito ha nella specie escluso la prova di un danno già subito dalla ricorrente e, rilevato che era stata di- sposta la riduzione dell'altezza nei limiti pattuiti, ha in sostan- za formulato un giudizio di improbabilità del verificarsi del danno futuro. Si tratta di valutazione del giudice del merito che, integran- do un apprezzamento di fatto adeguatamente e correttamente motivato, non è sindacabile né suscettibile di riesame in sede 10 di legittimità. (cfr. Cass.
1.6.1993 n. 6109; 4.9.1982 n. 4815). II) Col secondo motivo, la ricorrente incidentale soc. Immo- biliare TI, deducendo insufficiente e contraddittoria moti- vazione, censura l'impugnata sentenza laddove ha disposto la compensazione delle spese. In particolare la ricorrente si duole che le spese della c.t.u. sia state poste anche a suo carico, malgrado che proprio sull'esito di tali accertamenti era risul- tata vittoriosa. II.
2. Il motivo è inammissibile. Infatti è giurisprudenza consolidata che in tema di regola- mento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è li- mitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittorio- sa. Pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, come nella specie, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei po- teri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'op- portunità di disporre in tutto o in parte la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia disposto la compensazione delle spese anche in or- dine a quelle della c.t.u. ancorché questa sia risultata favore- vole ad una parte (cfr. Cass. 11. 11.1996 n. 9840; 13.4.1996 n. 3497; 3.3. 1994 n. 2124). 11 D) In conclusione, in base alle considerazioni svolte, i ricorsi vanno rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 23 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Elefante Урахми 109T 129,11 дест здер T TOT Me, An IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 04 FEB. 2002 LLCA ELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in rata2 8.6.1.2002 rie 4 al 28.755. 160.10versate C.. CENTOSESSANTA/10 (euro. p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Responsabile Servizio And G 10 (Dr. M. RACC CHI C UFFICK 8 2 U F 2 O 0 0 12