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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 717 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Oreste Morcavallo Parte_1
appellante
E
, con gli Avv.ti Simona Vircillo e Concetta Belmonte Controparte_1
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Pubblico impiego c.d. privatizzato. Trasferimento del lavoratore. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso dell'1.4.22 infermiera dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell' e in servizio presso il Poliambulatorio di Controparte_1 CP_2 esponeva che con provvedimento aziendale del 29.9.21 era stata traferita fino a nuova disposizione dal citato poliambulatorio al poliambulatorio di Luzzi per carenza di personale infermieristico presso il poliambulatorio di destinazione.
2) Denunciava l'illegittimità di tale trasferimento per:
2.1) violazione dell'art. 18, comma 2, CCNL integrativo del 20.9.01. Ciò in quanto la norma citata prevedeva un potere organizzatorio del datore di lavoro per la mobilità tra strutture ubicate nel raggio di 10 Km, mentre nel caso di specie era pacifico che tra la sede di e quella di Luzzi CP_2 intercorrevano oltre 30 km. Inoltre, anche a considerare che si verteva in ipotesi di trasferimento di urgenza, il provvedimento era comunque in contrasto con il succitato art. 18 in quanto aveva avuto una durata superiore ai 30 giorni. Infine, l'art. 18 prevedeva per le mobilità di ufficio la sussistenza di motivate esigenze di servizio sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa, sicché toccava all'azienda dimostrare quali erano stati i criteri adottati che avevano determinato il suo trasferimento e non di altri lavoratori presso la sede di Luzzi;
2.2) violazione dell'art. 2103 c.c., dal momento che l'azienda non aveva espresso quali erano nel caso di specie le comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive di cui alla norma codicistica, che comunque avrebbe dovuto provare in giudizio;
2.3) violazione dell'art. 33 Legge 104/92, atteso che il trasferimento era stato disposto senza il consenso della ricorrente, nonostante ella, al tempo del trasferimento, vivesse con la madre che era portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92; circostanza, questa, a conoscenza del datore di lavoro come dimostrato da una missiva di riscontro ad una nota del legale della ricorrente.
3) Nella resistenza dell'Asp convenuta, il tribunale di Cosenza ha respinto la domanda con le seguenti motivazioni:
Cont
“Valga premettere che, per come fondatamente eccepito dall' , non trova applicazione l'art. 2103 c.c. invocato da parte ricorrente che assume l'assenza di prova di ragioni tecniche, organizzative e produttive che la norma invocata pone quale limite al trasferimento del lavoratore. Invero, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione (cfr. art.
1, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/2001) trova applicazione l'art. 30 del medesimo d.lgs che, al comma
2, nell'escludere espressamente l'applicabilità dell'art. 2103 c.c., così dispone: <nell'ambito dei rapporti di lavoro cui all'articolo 2, comma i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore cinquanta chilometri dalla sede sono adibiti. ai fini del presente si applica il terzo periodo primo dell'articolo 2103 codice civile. (…) disposizioni al applicano con figli eta' inferiore tre anni, che hanno diritto congedo parentale, e soggetti 33, 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, successive modificazioni, consenso degli stessi alla prestazione propria attività lavorativa un'altra sede. invero, sensi dell'art. 2 d.lgs. 165 2001, delle pubbliche disciplinati dalle capo i, titolo ii, libro v civile leggi sui subordinato nell'impresa, fatte salve diverse contenute decreto, costituiscono carattere imperativo. pertanto, trovando applicazione la norma sopra riportata anche l'invocato art. c.c., osserva nell'ambito rapporto alle dipendenze una p.a., rientra nei poteri organizzativi datoriali trasferimento adibiti, come caso specie, essendo pacifico parti due servizio è circa 30 chilometri. pp.aa., potere datoriale disporre un dipendente trovano medesimo ovvero, chilometri, sussistenza ragioni previste dall'art. c.c. espressamente esclusa. ciò posto osservandosi contratto assunzione tempo indeterminato 4.6.2018 atti, ricorrente stata individuata concordemente “distretto valle crati”,
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 717 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Oreste Morcavallo Parte_1
appellante
E
, con gli Avv.ti Simona Vircillo e Concetta Belmonte Controparte_1
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Pubblico impiego c.d. privatizzato. Trasferimento del lavoratore. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso dell'1.4.22 infermiera dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell' e in servizio presso il Poliambulatorio di Controparte_1 CP_2 esponeva che con provvedimento aziendale del 29.9.21 era stata traferita fino a nuova disposizione dal citato poliambulatorio al poliambulatorio di Luzzi per carenza di personale infermieristico presso il poliambulatorio di destinazione.
2) Denunciava l'illegittimità di tale trasferimento per:
2.1) violazione dell'art. 18, comma 2, CCNL integrativo del 20.9.01. Ciò in quanto la norma citata prevedeva un potere organizzatorio del datore di lavoro per la mobilità tra strutture ubicate nel raggio di 10 Km, mentre nel caso di specie era pacifico che tra la sede di e quella di Luzzi CP_2 intercorrevano oltre 30 km. Inoltre, anche a considerare che si verteva in ipotesi di trasferimento di urgenza, il provvedimento era comunque in contrasto con il succitato art. 18 in quanto aveva avuto una durata superiore ai 30 giorni. Infine, l'art. 18 prevedeva per le mobilità di ufficio la sussistenza di motivate esigenze di servizio sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa, sicché toccava all'azienda dimostrare quali erano stati i criteri adottati che avevano determinato il suo trasferimento e non di altri lavoratori presso la sede di Luzzi;
2.2) violazione dell'art. 2103 c.c., dal momento che l'azienda non aveva espresso quali erano nel caso di specie le comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive di cui alla norma codicistica, che comunque avrebbe dovuto provare in giudizio;
2.3) violazione dell'art. 33 Legge 104/92, atteso che il trasferimento era stato disposto senza il consenso della ricorrente, nonostante ella, al tempo del trasferimento, vivesse con la madre che era portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92; circostanza, questa, a conoscenza del datore di lavoro come dimostrato da una missiva di riscontro ad una nota del legale della ricorrente.
3) Nella resistenza dell'Asp convenuta, il tribunale di Cosenza ha respinto la domanda con le seguenti motivazioni:
Cont
“Valga premettere che, per come fondatamente eccepito dall' , non trova applicazione l'art. 2103 c.c. invocato da parte ricorrente che assume l'assenza di prova di ragioni tecniche, organizzative e produttive che la norma invocata pone quale limite al trasferimento del lavoratore. Invero, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione (cfr. art.
1, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/2001) trova applicazione l'art. 30 del medesimo d.lgs che, al comma
2, nell'escludere espressamente l'applicabilità dell'art. 2103 c.c., così dispone: <nell'ambito dei rapporti di lavoro cui all'articolo 2, comma i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore cinquanta chilometri dalla sede sono adibiti. ai fini del presente si applica il terzo periodo primo dell'articolo 2103 codice civile. (…) disposizioni al applicano con figli eta' inferiore tre anni, che hanno diritto congedo parentale, e soggetti 33, 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, successive modificazioni, consenso degli stessi alla prestazione propria attività lavorativa un'altra sede. invero, sensi dell'art. 2 d.lgs. 165 2001, delle pubbliche disciplinati dalle capo i, titolo ii, libro v civile leggi sui subordinato nell'impresa, fatte salve diverse contenute decreto, costituiscono carattere imperativo. pertanto, trovando applicazione la norma sopra riportata anche l'invocato art. c.c., osserva nell'ambito rapporto alle dipendenze una p.a., rientra nei poteri organizzativi datoriali trasferimento adibiti, come caso specie, essendo pacifico parti due servizio è circa 30 chilometri. pp.aa., potere datoriale disporre un dipendente trovano medesimo ovvero, chilometri, sussistenza ragioni previste dall'art. c.c. espressamente esclusa. ciò posto osservandosi contratto assunzione tempo indeterminato 4.6.2018 atti, ricorrente stata individuata concordemente “distretto valle crati”,
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 717 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Oreste Morcavallo Parte_1
appellante
E
, con gli Avv.ti Simona Vircillo e Concetta Belmonte Controparte_1
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Pubblico impiego c.d. privatizzato. Trasferimento del lavoratore. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso dell'1.4.22 infermiera dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell' e in servizio presso il Poliambulatorio di Controparte_1 CP_2 esponeva che con provvedimento aziendale del 29.9.21 era stata traferita fino a nuova disposizione dal citato poliambulatorio al poliambulatorio di Luzzi per carenza di personale infermieristico presso il poliambulatorio di destinazione.
2) Denunciava l'illegittimità di tale trasferimento per:
2.1) violazione dell'art. 18, comma 2, CCNL integrativo del 20.9.01. Ciò in quanto la norma citata prevedeva un potere organizzatorio del datore di lavoro per la mobilità tra strutture ubicate nel raggio di 10 Km, mentre nel caso di specie era pacifico che tra la sede di e quella di Luzzi CP_2 intercorrevano oltre 30 km. Inoltre, anche a considerare che si verteva in ipotesi di trasferimento di urgenza, il provvedimento era comunque in contrasto con il succitato art. 18 in quanto aveva avuto una durata superiore ai 30 giorni. Infine, l'art. 18 prevedeva per le mobilità di ufficio la sussistenza di motivate esigenze di servizio sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa, sicché toccava all'azienda dimostrare quali erano stati i criteri adottati che avevano determinato il suo trasferimento e non di altri lavoratori presso la sede di Luzzi;
2.2) violazione dell'art. 2103 c.c., dal momento che l'azienda non aveva espresso quali erano nel caso di specie le comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive di cui alla norma codicistica, che comunque avrebbe dovuto provare in giudizio;
2.3) violazione dell'art. 33 Legge 104/92, atteso che il trasferimento era stato disposto senza il consenso della ricorrente, nonostante ella, al tempo del trasferimento, vivesse con la madre che era portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92; circostanza, questa, a conoscenza del datore di lavoro come dimostrato da una missiva di riscontro ad una nota del legale della ricorrente.
3) Nella resistenza dell'Asp convenuta, il tribunale di Cosenza ha respinto la domanda con le seguenti motivazioni:
Cont
“Valga premettere che, per come fondatamente eccepito dall' , non trova applicazione l'art. 2103 c.c. invocato da parte ricorrente che assume l'assenza di prova di ragioni tecniche, organizzative e produttive che la norma invocata pone quale limite al trasferimento del lavoratore. Invero, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione (cfr. art.
1, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/2001) trova applicazione l'art. 30 del medesimo d.lgs che, al comma
2, nell'escludere espressamente l'applicabilità dell'art. 2103 c.c., così dispone: ogni caso la ricorrente invoca l'art. 18 del CCNI del CCNL 7.4.1999, disciplinante la mobilità interna, nella parte in cui prevede che rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito di strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente evidenziando l'illegittimità del suo trasferimento siccome tra le due sedi la distanza è superiore ai 10 chilometri, essendo di circa trenta. Orbene, rilevato che la norma collettiva prevede, in difformità dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, che i trasferimenti d'ufficio possano avvenire – senza il consenso del lavoratore, rientrando nel potere organizzativo datoriale – entro i 10 chilometri (e non anche entro i 50 KM previsti dalla norma di legge), si osserva che, per espressa previsione dell'art. 2, comma 2.2., I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. A tali rilievi consegue, pertanto, la nullità della norma collettiva in parte qua stante la previsione di nullità testuale per contrasto con la norma di legge imperativa. Infine, parte ricorrente invoca l'art. 33 comma 5 della legge n. 104/92 asserendo di essere convivente con la propria madre, portatrice di handicap in situazione di gravità. Ma, osserva il giudicante, che parte ricorrente non offre prova dell'assunto; invero, anziché produrre il verbale con cui l'apposita commissione medica abbia in ipotesi riconosciuto la sussistenza dell'handicap in situazione di gravità in capo alla madre della ricorrente, signora , nata il 18-5- 1924 (sul punto, Cass. n. Per_1
18223/2011 ha chiarito che poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap 'sub speciè di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni) ha inteso demandare alla prova orale (per tale motivo non ammessa) la circostanza della convivenza all'epoca del trasferimento con persona disabile per la quale asserisce di fruire dei “benefici della legge n. 104/92”. L'omessa produzione del verbale della commissione medica per il riconoscimento dell'handicap rende superflua la disamina del motivo di impugnativa fondato sulla violazione dell'art. 33 della legge n. 104/92. Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza”.
4) Avverso tale sentenza la ha proposto appello denunciando: Pt_1
4.1) l'errore del tribunale per non aver rilevato che il datore di lavoro non aveva dedotto e provato le ragioni tecniche, organizzative o produttive di cui all'art. 2103 c.c. e che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro riesca a dare prova: dell'inutilità del dipendente medesimo nella sede di provenienza;
della necessità della sua presenza, per la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;
della serietà delle ragioni che hanno fatto ricadere la scelta su quello specifico dipendente e non su altri colleghi adibiti ad analoghe mansioni. Il Giudice non aveva valutato tale aspetto, nonostante – tra l'altro – l'assunto trovi conferma anche nel fatto che, come già evidenziato nel ricorso di primo grado, per fronteggiare la presunta carenza di personale infermieristico presso il Poliambulatorio di Luzzi (CS), sede di destinazione del trasferimento della Sig.ra il datore di lavoro avrebbe potuto piuttosto disporre il Pt_1 trasferimento di altri lavoratori in servizio presso l'originaria sede – Poliambulatorio di Quattromiglia di Rende (CS) –, considerato che, presso quest'ultimo, al tempo del trasferimento i turni di lavoro predisposti dal responsabile del servizio erano svolti da circa venti infermieri professionali, tutti espletanti le medesime mansioni di parte appellante e alcuni dei quali con minore anzianità di servizio. 4.2) l'errore del tribunale che, nell'evidenziare che la ricorrente non aveva fornito prova della condizione di handicap grave della madre, mostra non solo di non aver correttamente interpretato ed applicato il disposto normativo dell'art. 33 medesimo, ma anche – a monte – di non aver neppure valutato adeguatamente la situazione di fatto. Sebbene non fosse stato prodotto in giudizio il verbale di riconoscimento dell'handicap grave da parte della competente commissione medica, tale circostanza appare, in realtà, sussistente ed incontrovertibile, alla luce del fatto che della stessa era fin da principio a conoscenza il datore di lavoro. Non a caso, nella lettera del 24.11.2021 prodotta in atti in primo grado e che il Giudice di prime cure mostra chiaramente di non aver valutato e preso in considerazione ai fini della pronuncia, il Direttore del Parte_2 riconosceva che la Sig.ra , anche durante il periodo di svolgimento dell'attività
[...] Pt_1 lavorativa presso la nuova e provvisoria sede, avrebbe potuto continuare ad usufruire dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, di fatto riconoscendo l'esistenza della situazione di grave handicap in cui versa la madre, con la quale, oltretutto, parte appellante risultava fin da principio e al tempo del trasferimento e risulta tutt'oggi convivente in SA OF D'RO (CS), Via Chiesa Vecchia n. 26, come da certificato di stato di famiglia prodotto in atti in primo grado. Pertanto, pur risultando indubbie le circostanze suddette (la condizione di handicap in situazione di gravità in cui versa la madre e la convivenza dell'appellante con la stessa), poiché della Sig.ra con nota prot. n. Pt_1 116211 del 29.09.2021 è stato comunque disposto il trasferimento ad altra sede senza il suo consenso
– era chiara la violazione dell'art. 33 Legge 104/92;
4.3) l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.01, atteso che nel caso di specie si verteva in ipotesi di mobilità di urgenza e che quindi era stato violato il limite temporale del trasferimento, pari a 30 giorni, come previsto nel citato art. 18, dovendosi evidenziare che il tribunale non aveva tenuto in alcun conto delle conseguenze pregiudizievoli per la salute della ricorrente a causa dell'illegittimo trasferimento.
5) L si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_4 impugnata.
6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello è infondato.
8) Partendo dal secondo motivo, con cui si denuncia violazione dell'art. 33 Legge 104/92, deve in primo luogo evidenziarsi che anche in questa sede la ricorrente continua a non produrre, sempre che abbia potuto farlo solo in grado di appello, il verbale della competente commissione medica che avrebbe dichiarato sua madre in condizione di handicap grave.
8.1) Il tribunale ha correttamente affermato l'assenza di prova di un imprescindibile requisito sotteso alla asserita violazione dell'art. 33 Legge 104/92, avendo fatto applicazione del costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la condizione di handicap grave può essere accertata solo dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza (cfr, oltre Cass. n° 18223/11, citata dal tribunale, anche Cass. 8436/03). Tra l'altro, si rileva che nel presente giudizio la ricorrente nemmeno ha chiesto di accertare la condizione di handicap grave a mezzo di consulenza medico-legale, ciò che la cassazione ha ritenuto comunque errato fare, ma con il ricorso introduttivo ha addirittura ritenuto di poter dare la prova di cui si discute a mezzo testimonianza.
8.2) Va poi evidenziato che un'eventuale violazione dell'art. 33 Legge 104/92 presupponeva comunque, oltre che la sussistenza dello stato di handicap grave, la assistenza che la ricorrente prestava alla sua anziana madre. Ma sotto tale profilo si evidenzia che nel ricorso introduttivo, così come nell'atto di appello, nemmeno si deduce il requisito della assistenza continua, dal momento che in entrambi gli atti si fa riferimento alla mera convivenza tra la ricorrente e la madre. Tanto ciò vero, che nel relativo capitolo di prova di cui al ricorso introduttivo si faceva riferimento al fatto, in sé privo di rilievo, che la ricorrente era “convivente, alla data del trasferimento, con persona di famiglia disabile”.
8.3) Per il resto, l'appellante continua a sostenere che il requisito dell'handicap grave dovrebbe nel caso di specie desumersi da una missiva del dirigente del Distretto Sanitario di del 24.11.21, CP_2 il quale, nel riscontrare una nota del legale della ricorrente del 29.9.21, aveva affermato che presso il poliambulatorio di destinazione la ricorrente avrebbe potuto continuare ad usufruire dei benedici della Legge 104/92.
8.4) L'assunto non può essere condiviso perché, come visto, la condizione di handicap grave deve essere provata attraverso la documentazione proveniente dalla competente commissione medica Asl, a ciò dovendosi aggiungere che, anche a voler tener conto della missiva del 24.11.21, il relativo tenore non dà conto del citato stato di handicap grave della madre e, a ben vedere, nemmeno che la ricorrente stesse già in precedenza godendo di benefici Legge 104/92, men che meno riferiti alla madre. E non è un caso che la ricorrente non riesce a chiarire e documentare, oltre che lo stato di handicap grave della madre, anche di quali benefici stesse godendo all'atto del trasferimento.
9) Quanto al primo e terzo motivo di appello, gli stessi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e risultano anch'essi infondati.
10) In primo luogo, si rileva che l'appellante non contesta in alcun modo quanto dedotto e Cont documentato dall convenuta sin dal primo grado di giudizio, ovvero che il suo trasferimento presso il Poliambulatorio di Luzzi si rese necessario per colmare la carenza di organico relativa ad infermieri che sussisteva per la sede di destinazione.
11) Né la ricorrente contesta in alcun modo che i poliambulatori di e di Luzzi facevano CP_2 entrambi parte della medesima unità produttiva o, per usare i termini dell'art. 18 del CCNL, della medesima struttura di appartenenza, costituita dal Distretto Sanitario Valle Crati.
12) Del resto, nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prodotto dalla stessa ricorrente (art. 1) risulta espressamente che la sede di lavoro era il Distretto Valle Crati, non il poliambulatorio di Luzzi che in quel distretto è ricompreso unitamente a quello di CP_2
13) Da ciò discende che, a ben vedere, nel caso di specie non possa nemmeno parlarsi di mobilità ai sensi dell'art. 18 CCNL integrativo del 20.9.01, dal momento che il comma 2 di tale articolo prevedeva espressamente che Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.
14) La conseguenza è l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 18 del CCNL, tra cui la disposizione del comma 3, lettera a), riferita ad una durata massima di 30 giorni nell'anno solare del trasferimento disposto in via di urgenza. A ciò dovendosi aggiungere che la mobilità oggetto del presente giudizio (in realtà spostamento ai sensi dell'art. 18, comma 2), non risulta nemmeno adottata d'urgenza, dovendosi ritenere che si sia trattato di spostamento disposto di ufficio per carenza di infermieri presso la struttura di Luzzi, come dedotto e documentato dall'azienda in assenza di contestazioni della ricorrente.
15) Per il resto si rileva che l'appellante continua a denunciare l'assenza delle ragioni tecniche, organizzative o produttive, di cui all'art. 2103 c.c., senza in alcun modo censurare l'espressa statuizione del tribunale, secondo cui nel caso di specie non può applicarsi la normativa codicistica stante le espresse previsioni dell'art. 30 D. Lgs. 165/01, di natura imperativa ai sensi dell'art. 2, comma 2, stesso decreto. In particolare, il tribunale ha espressamente rilevato che il citato articolo 30 prevede l'inapplicabilità dell'art. 2103, comma 2, per i trasferimenti disposti entro il raggio di 50 km e nel caso di specie tale distanza non è stata superata, come rilevato dal tribunale in assenza di censure nell'atto di appello.
16) Infine, l'appellante fa riferimento al fatto che presso la sede di erano in servizio altri CP_2 infermieri, tra cui alcuni con minore anzianità della ricorrente. Ma in disparte l'inapplicabilità dell'art. Cont 18 del CCNL per quanto detto, la ricorrente non deduce, né prova, che presso l' di sia CP_1 intervenuta la contrattazione integrativa prevista dall'art. 18 del CCNL per la mobilità di ufficio, né chiarisce quali criteri siano stati fissati in sede pattizia, ove intervenuta, né, infine, denuncia un inadempimento dell'azienda per non aver dato corso alla contrattazione integrativa citata dal CCNL.
17) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
18) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia dichiarato dalla stessa appellante, nonché del numero e complessità delle questioni trattate.
19) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Cosenza n° 690/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 717 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Oreste Morcavallo Parte_1
appellante
E
, con gli Avv.ti Simona Vircillo e Concetta Belmonte Controparte_1
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Pubblico impiego c.d. privatizzato. Trasferimento del lavoratore. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso dell'1.4.22 infermiera dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell' e in servizio presso il Poliambulatorio di Controparte_1 CP_2 esponeva che con provvedimento aziendale del 29.9.21 era stata traferita fino a nuova disposizione dal citato poliambulatorio al poliambulatorio di Luzzi per carenza di personale infermieristico presso il poliambulatorio di destinazione.
2) Denunciava l'illegittimità di tale trasferimento per:
2.1) violazione dell'art. 18, comma 2, CCNL integrativo del 20.9.01. Ciò in quanto la norma citata prevedeva un potere organizzatorio del datore di lavoro per la mobilità tra strutture ubicate nel raggio di 10 Km, mentre nel caso di specie era pacifico che tra la sede di e quella di Luzzi CP_2 intercorrevano oltre 30 km. Inoltre, anche a considerare che si verteva in ipotesi di trasferimento di urgenza, il provvedimento era comunque in contrasto con il succitato art. 18 in quanto aveva avuto una durata superiore ai 30 giorni. Infine, l'art. 18 prevedeva per le mobilità di ufficio la sussistenza di motivate esigenze di servizio sulla base di criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa, sicché toccava all'azienda dimostrare quali erano stati i criteri adottati che avevano determinato il suo trasferimento e non di altri lavoratori presso la sede di Luzzi;
2.2) violazione dell'art. 2103 c.c., dal momento che l'azienda non aveva espresso quali erano nel caso di specie le comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive di cui alla norma codicistica, che comunque avrebbe dovuto provare in giudizio;
2.3) violazione dell'art. 33 Legge 104/92, atteso che il trasferimento era stato disposto senza il consenso della ricorrente, nonostante ella, al tempo del trasferimento, vivesse con la madre che era portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92; circostanza, questa, a conoscenza del datore di lavoro come dimostrato da una missiva di riscontro ad una nota del legale della ricorrente.
3) Nella resistenza dell'Asp convenuta, il tribunale di Cosenza ha respinto la domanda con le seguenti motivazioni:
Cont
“Valga premettere che, per come fondatamente eccepito dall' , non trova applicazione l'art. 2103 c.c. invocato da parte ricorrente che assume l'assenza di prova di ragioni tecniche, organizzative e produttive che la norma invocata pone quale limite al trasferimento del lavoratore. Invero, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione (cfr. art.
1, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/2001) trova applicazione l'art. 30 del medesimo d.lgs che, al comma
2, nell'escludere espressamente l'applicabilità dell'art. 2103 c.c., così dispone:
18223/2011 ha chiarito che poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap 'sub speciè di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni) ha inteso demandare alla prova orale (per tale motivo non ammessa) la circostanza della convivenza all'epoca del trasferimento con persona disabile per la quale asserisce di fruire dei “benefici della legge n. 104/92”. L'omessa produzione del verbale della commissione medica per il riconoscimento dell'handicap rende superflua la disamina del motivo di impugnativa fondato sulla violazione dell'art. 33 della legge n. 104/92. Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza”.
4) Avverso tale sentenza la ha proposto appello denunciando: Pt_1
4.1) l'errore del tribunale per non aver rilevato che il datore di lavoro non aveva dedotto e provato le ragioni tecniche, organizzative o produttive di cui all'art. 2103 c.c. e che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro riesca a dare prova: dell'inutilità del dipendente medesimo nella sede di provenienza;
della necessità della sua presenza, per la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;
della serietà delle ragioni che hanno fatto ricadere la scelta su quello specifico dipendente e non su altri colleghi adibiti ad analoghe mansioni. Il Giudice non aveva valutato tale aspetto, nonostante – tra l'altro – l'assunto trovi conferma anche nel fatto che, come già evidenziato nel ricorso di primo grado, per fronteggiare la presunta carenza di personale infermieristico presso il Poliambulatorio di Luzzi (CS), sede di destinazione del trasferimento della Sig.ra il datore di lavoro avrebbe potuto piuttosto disporre il Pt_1 trasferimento di altri lavoratori in servizio presso l'originaria sede – Poliambulatorio di Quattromiglia di Rende (CS) –, considerato che, presso quest'ultimo, al tempo del trasferimento i turni di lavoro predisposti dal responsabile del servizio erano svolti da circa venti infermieri professionali, tutti espletanti le medesime mansioni di parte appellante e alcuni dei quali con minore anzianità di servizio. 4.2) l'errore del tribunale che, nell'evidenziare che la ricorrente non aveva fornito prova della condizione di handicap grave della madre, mostra non solo di non aver correttamente interpretato ed applicato il disposto normativo dell'art. 33 medesimo, ma anche – a monte – di non aver neppure valutato adeguatamente la situazione di fatto. Sebbene non fosse stato prodotto in giudizio il verbale di riconoscimento dell'handicap grave da parte della competente commissione medica, tale circostanza appare, in realtà, sussistente ed incontrovertibile, alla luce del fatto che della stessa era fin da principio a conoscenza il datore di lavoro. Non a caso, nella lettera del 24.11.2021 prodotta in atti in primo grado e che il Giudice di prime cure mostra chiaramente di non aver valutato e preso in considerazione ai fini della pronuncia, il Direttore del Parte_2 riconosceva che la Sig.ra , anche durante il periodo di svolgimento dell'attività
[...] Pt_1 lavorativa presso la nuova e provvisoria sede, avrebbe potuto continuare ad usufruire dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, di fatto riconoscendo l'esistenza della situazione di grave handicap in cui versa la madre, con la quale, oltretutto, parte appellante risultava fin da principio e al tempo del trasferimento e risulta tutt'oggi convivente in SA OF D'RO (CS), Via Chiesa Vecchia n. 26, come da certificato di stato di famiglia prodotto in atti in primo grado. Pertanto, pur risultando indubbie le circostanze suddette (la condizione di handicap in situazione di gravità in cui versa la madre e la convivenza dell'appellante con la stessa), poiché della Sig.ra con nota prot. n. Pt_1 116211 del 29.09.2021 è stato comunque disposto il trasferimento ad altra sede senza il suo consenso
– era chiara la violazione dell'art. 33 Legge 104/92;
4.3) l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.01, atteso che nel caso di specie si verteva in ipotesi di mobilità di urgenza e che quindi era stato violato il limite temporale del trasferimento, pari a 30 giorni, come previsto nel citato art. 18, dovendosi evidenziare che il tribunale non aveva tenuto in alcun conto delle conseguenze pregiudizievoli per la salute della ricorrente a causa dell'illegittimo trasferimento.
5) L si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_4 impugnata.
6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello è infondato.
8) Partendo dal secondo motivo, con cui si denuncia violazione dell'art. 33 Legge 104/92, deve in primo luogo evidenziarsi che anche in questa sede la ricorrente continua a non produrre, sempre che abbia potuto farlo solo in grado di appello, il verbale della competente commissione medica che avrebbe dichiarato sua madre in condizione di handicap grave.
8.1) Il tribunale ha correttamente affermato l'assenza di prova di un imprescindibile requisito sotteso alla asserita violazione dell'art. 33 Legge 104/92, avendo fatto applicazione del costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la condizione di handicap grave può essere accertata solo dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza (cfr, oltre Cass. n° 18223/11, citata dal tribunale, anche Cass. 8436/03). Tra l'altro, si rileva che nel presente giudizio la ricorrente nemmeno ha chiesto di accertare la condizione di handicap grave a mezzo di consulenza medico-legale, ciò che la cassazione ha ritenuto comunque errato fare, ma con il ricorso introduttivo ha addirittura ritenuto di poter dare la prova di cui si discute a mezzo testimonianza.
8.2) Va poi evidenziato che un'eventuale violazione dell'art. 33 Legge 104/92 presupponeva comunque, oltre che la sussistenza dello stato di handicap grave, la assistenza che la ricorrente prestava alla sua anziana madre. Ma sotto tale profilo si evidenzia che nel ricorso introduttivo, così come nell'atto di appello, nemmeno si deduce il requisito della assistenza continua, dal momento che in entrambi gli atti si fa riferimento alla mera convivenza tra la ricorrente e la madre. Tanto ciò vero, che nel relativo capitolo di prova di cui al ricorso introduttivo si faceva riferimento al fatto, in sé privo di rilievo, che la ricorrente era “convivente, alla data del trasferimento, con persona di famiglia disabile”.
8.3) Per il resto, l'appellante continua a sostenere che il requisito dell'handicap grave dovrebbe nel caso di specie desumersi da una missiva del dirigente del Distretto Sanitario di del 24.11.21, CP_2 il quale, nel riscontrare una nota del legale della ricorrente del 29.9.21, aveva affermato che presso il poliambulatorio di destinazione la ricorrente avrebbe potuto continuare ad usufruire dei benedici della Legge 104/92.
8.4) L'assunto non può essere condiviso perché, come visto, la condizione di handicap grave deve essere provata attraverso la documentazione proveniente dalla competente commissione medica Asl, a ciò dovendosi aggiungere che, anche a voler tener conto della missiva del 24.11.21, il relativo tenore non dà conto del citato stato di handicap grave della madre e, a ben vedere, nemmeno che la ricorrente stesse già in precedenza godendo di benefici Legge 104/92, men che meno riferiti alla madre. E non è un caso che la ricorrente non riesce a chiarire e documentare, oltre che lo stato di handicap grave della madre, anche di quali benefici stesse godendo all'atto del trasferimento.
9) Quanto al primo e terzo motivo di appello, gli stessi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e risultano anch'essi infondati.
10) In primo luogo, si rileva che l'appellante non contesta in alcun modo quanto dedotto e Cont documentato dall convenuta sin dal primo grado di giudizio, ovvero che il suo trasferimento presso il Poliambulatorio di Luzzi si rese necessario per colmare la carenza di organico relativa ad infermieri che sussisteva per la sede di destinazione.
11) Né la ricorrente contesta in alcun modo che i poliambulatori di e di Luzzi facevano CP_2 entrambi parte della medesima unità produttiva o, per usare i termini dell'art. 18 del CCNL, della medesima struttura di appartenenza, costituita dal Distretto Sanitario Valle Crati.
12) Del resto, nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prodotto dalla stessa ricorrente (art. 1) risulta espressamente che la sede di lavoro era il Distretto Valle Crati, non il poliambulatorio di Luzzi che in quel distretto è ricompreso unitamente a quello di CP_2
13) Da ciò discende che, a ben vedere, nel caso di specie non possa nemmeno parlarsi di mobilità ai sensi dell'art. 18 CCNL integrativo del 20.9.01, dal momento che il comma 2 di tale articolo prevedeva espressamente che Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.
14) La conseguenza è l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 18 del CCNL, tra cui la disposizione del comma 3, lettera a), riferita ad una durata massima di 30 giorni nell'anno solare del trasferimento disposto in via di urgenza. A ciò dovendosi aggiungere che la mobilità oggetto del presente giudizio (in realtà spostamento ai sensi dell'art. 18, comma 2), non risulta nemmeno adottata d'urgenza, dovendosi ritenere che si sia trattato di spostamento disposto di ufficio per carenza di infermieri presso la struttura di Luzzi, come dedotto e documentato dall'azienda in assenza di contestazioni della ricorrente.
15) Per il resto si rileva che l'appellante continua a denunciare l'assenza delle ragioni tecniche, organizzative o produttive, di cui all'art. 2103 c.c., senza in alcun modo censurare l'espressa statuizione del tribunale, secondo cui nel caso di specie non può applicarsi la normativa codicistica stante le espresse previsioni dell'art. 30 D. Lgs. 165/01, di natura imperativa ai sensi dell'art. 2, comma 2, stesso decreto. In particolare, il tribunale ha espressamente rilevato che il citato articolo 30 prevede l'inapplicabilità dell'art. 2103, comma 2, per i trasferimenti disposti entro il raggio di 50 km e nel caso di specie tale distanza non è stata superata, come rilevato dal tribunale in assenza di censure nell'atto di appello.
16) Infine, l'appellante fa riferimento al fatto che presso la sede di erano in servizio altri CP_2 infermieri, tra cui alcuni con minore anzianità della ricorrente. Ma in disparte l'inapplicabilità dell'art. Cont 18 del CCNL per quanto detto, la ricorrente non deduce, né prova, che presso l' di sia CP_1 intervenuta la contrattazione integrativa prevista dall'art. 18 del CCNL per la mobilità di ufficio, né chiarisce quali criteri siano stati fissati in sede pattizia, ove intervenuta, né, infine, denuncia un inadempimento dell'azienda per non aver dato corso alla contrattazione integrativa citata dal CCNL.
17) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
18) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia dichiarato dalla stessa appellante, nonché del numero e complessità delle questioni trattate.
19) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Cosenza n° 690/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni