Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 540
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Tempestività notifica cartella

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la scadenza della decadenza al 31 dicembre 2020, le sospensioni dei termini di riscossione e decadenza dovute all'emergenza epidemiologica COVID-19 (art. 68 D.L. 17-3-2020 n. 18 e art. 12 comma 1 D.lgs 159/2015) abbiano reso tempestiva la notifica avvenuta il 7 novembre 2022.

  • Accolto
    Prescrizione tassa automobilistica 2015

    La Corte ha accolto il ricorso, annullando la cartella in quanto emessa oltre il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica, senza che sia stata fornita prova della regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alla cartella relativa alla cassa di previdenza ed assistenza forense.

  • Accolto
    Prescrizione tassa automobilistica 2016

    La Corte ha accolto il ricorso, annullando la cartella in quanto per l'anno 2016 era necessaria la notifica dell'avviso di accertamento da parte della Regione Sicilia, obbligo non più sussistente dall'anno successivo. La mancata costituzione di ADER ha portato all'annullamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 540
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 540
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo