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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SA ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, UD
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3989/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200095898514000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210076356563000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210008921758000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 00125950 39 000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in Bagheria in Indirizzo_1 impugna le seguenti cartelle:
1. N. 29620200095898514000, notificata in data 07 novembre 2022, di importo di euro 63,17;
2. N. 29620210076356563000, notificata in data 17 novembre 2022, di importo pari a euro 431,88;
3. N. 29620210008921758000, notificata in data 17 novembre 2022, di importo pari a euro 48,56;
4. N.296 2022 00125950 39 000, notificata in data 15 dicembre 2022, di importo pari a euro 400,00;
Conviene in giudizio ADER non costituita.
In Fatto e in Diritto
La resistente notificava le cartelle di pagamento impugnate, tutte relative a importi dovuti, a detta della stessa ma oggi contestati, a titolo di tassa automobilistiche.
Le somme azionate ex adverso sono prescritte in virtù della normativa di settore, che indica in 3 anni il termine di prescrizione per le tasse automobilistiche.
In materia di tassa automobilistica, infatti, (o bollo auto) l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Con l'ordinanza 20425 la Cassazione ha ribadito, poi, ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento.
Ciò anche a seguito di notifica di cartella di pagamento, perché l'atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se non viene impugnato dal contribuente.
ADER non risulta costituita in giudizio
In data 8.5.25 aveva luogo la costituzione di nuovo difensore avv. Difensore_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha impugnato le seguenti cartelle per le quali si osserva quanto segue:
1. Cartella n. 29620200095898514000, notificata in data 07 novembre 2022, di importo di euro
63,17; Tassa automobilistica 2017. La notifica è tempestiva. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio
2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza maturava al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta).Ciò nonostante, la notifica della cartella avvenuta in data
7.11.22 come sopradetto, è tempestiva. Devesi infatti farsi richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID
19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
2. cartella n. 29620210076356563000, notificata in data 17 novembre 2022, di importo pari a euro 431,88; tassa automobilistica 2015. La resistente non si è costituita in giudizio. Dalla documentazione prodotta e dagli atti emerge che la cartella è stata emessa oltre il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica, senza che sia stata fornita prova della regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto, che doveva essere emesso e notificato dall'ente impositore che era l'Agenzia delle Entrate.
Non trattandosi di litisconsorzio necessario, e per effetto della contumacia di ADER, non ha avuto luogo nessuna chiamata di terzo. (Agenzia delle Entrate).La cartella pertanto deve essere annullata.
3.cartella n. 29620210008921758000, notificata in data 17 novembre 2022, di importo pari a euro 48,56; cassa di previdenza ed assistenza forense anno 2016. Va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
4.cartella n. 296 2022 00125950 39 000, notificata in data 15 dicembre 2022, di importo pari a euro 400,00; tassa automobilistica anno 2016, La resistente non si è costituita in giudizio.Per tale anno era necessaria la notifica dell'avviso di accertamento da parte di Regione Sicilia. Obbigo non piu' sussistente dall'anno sucecssivo .Non trattandosi di litisconsorzio necessario, e per effetto della contumacia di ADER, non ha avuto luogo nessuna chiamata di terzo.La cartella va pertanto annullata
Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese
P.Q.M.
Conferma la validità della cartella n 29620200095898514000.
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n 29620210008921758000, notificata in data
17 novembre 2022, di importo pari a euro 48,56; cassa di previdenza ed assistenza forenze anno 2016
Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle n. 29620210076356563000 -Tassa automobilistica 2015, e n. 296 2022 00125950 39 000 - Tassa automobilistica 2016.
Spese compensate.
Palermo, 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SA ANNIBALE RENATO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, UD
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3989/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200095898514000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210076356563000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210008921758000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 00125950 39 000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in Bagheria in Indirizzo_1 impugna le seguenti cartelle:
1. N. 29620200095898514000, notificata in data 07 novembre 2022, di importo di euro 63,17;
2. N. 29620210076356563000, notificata in data 17 novembre 2022, di importo pari a euro 431,88;
3. N. 29620210008921758000, notificata in data 17 novembre 2022, di importo pari a euro 48,56;
4. N.296 2022 00125950 39 000, notificata in data 15 dicembre 2022, di importo pari a euro 400,00;
Conviene in giudizio ADER non costituita.
In Fatto e in Diritto
La resistente notificava le cartelle di pagamento impugnate, tutte relative a importi dovuti, a detta della stessa ma oggi contestati, a titolo di tassa automobilistiche.
Le somme azionate ex adverso sono prescritte in virtù della normativa di settore, che indica in 3 anni il termine di prescrizione per le tasse automobilistiche.
In materia di tassa automobilistica, infatti, (o bollo auto) l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Con l'ordinanza 20425 la Cassazione ha ribadito, poi, ancora una volta il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento.
Ciò anche a seguito di notifica di cartella di pagamento, perché l'atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se non viene impugnato dal contribuente.
ADER non risulta costituita in giudizio
In data 8.5.25 aveva luogo la costituzione di nuovo difensore avv. Difensore_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha impugnato le seguenti cartelle per le quali si osserva quanto segue:
1. Cartella n. 29620200095898514000, notificata in data 07 novembre 2022, di importo di euro
63,17; Tassa automobilistica 2017. La notifica è tempestiva. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio
2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2017, la decadenza maturava al 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta).Ciò nonostante, la notifica della cartella avvenuta in data
7.11.22 come sopradetto, è tempestiva. Devesi infatti farsi richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID
19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica. Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
2. cartella n. 29620210076356563000, notificata in data 17 novembre 2022, di importo pari a euro 431,88; tassa automobilistica 2015. La resistente non si è costituita in giudizio. Dalla documentazione prodotta e dagli atti emerge che la cartella è stata emessa oltre il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica, senza che sia stata fornita prova della regolare notifica dell'atto di accertamento presupposto, che doveva essere emesso e notificato dall'ente impositore che era l'Agenzia delle Entrate.
Non trattandosi di litisconsorzio necessario, e per effetto della contumacia di ADER, non ha avuto luogo nessuna chiamata di terzo. (Agenzia delle Entrate).La cartella pertanto deve essere annullata.
3.cartella n. 29620210008921758000, notificata in data 17 novembre 2022, di importo pari a euro 48,56; cassa di previdenza ed assistenza forense anno 2016. Va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
4.cartella n. 296 2022 00125950 39 000, notificata in data 15 dicembre 2022, di importo pari a euro 400,00; tassa automobilistica anno 2016, La resistente non si è costituita in giudizio.Per tale anno era necessaria la notifica dell'avviso di accertamento da parte di Regione Sicilia. Obbigo non piu' sussistente dall'anno sucecssivo .Non trattandosi di litisconsorzio necessario, e per effetto della contumacia di ADER, non ha avuto luogo nessuna chiamata di terzo.La cartella va pertanto annullata
Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese
P.Q.M.
Conferma la validità della cartella n 29620200095898514000.
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n 29620210008921758000, notificata in data
17 novembre 2022, di importo pari a euro 48,56; cassa di previdenza ed assistenza forenze anno 2016
Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle n. 29620210076356563000 -Tassa automobilistica 2015, e n. 296 2022 00125950 39 000 - Tassa automobilistica 2016.
Spese compensate.
Palermo, 13.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE