Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
La richiesta di patteggiamento comporta l'accettazione della ritualità degli atti processuali fino a quel momento compiuti. (Fattispecie in cui ne' l'imputato ne' il difensore d'ufficio avevano sollevato eccezioni in ordine al mancato reperimento del difensore di fiducia nominato al momento dell'arresto, prima della richiesta di patteggiamento, sollevate, invece, con il ricorso per cassazione, ritenuto inammissibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1999, n. 6616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6616 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 6.4.1999
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO " N. 692
3. Dott. LUCIANO DERIU " rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO " N. 39171/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OC AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 18.6.1998 del Pretore di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIANFRANCO IADECOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza ex art. 444 CPP in data 18/6/98, il Pretore di Napoli applicava a OC AL la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 CP (allontanamento arbitrario da arresti domiciliari. In Napoli il 18/8/98).
Proponeva ricorso per Cassazione il CC, deducendo "violazione di legge"; l'omesso avviso al difensore (nominato nell'immediatezza dell'arresto in flagranza) avrebbe determinato "l'irregolare costituzione delle parti processuali" nel successivo giudizio "direttissimo"; il tentativo di notifica da parte degli agenti di PS (che avevano proceduto all'arresto) a mezzo telefono (con ripetute chiamate allo studio dell'avv. Giacomo Pace, subito dopo l'arresto avvenuto all'una del mattino) non era avvenuto con le modalità previste dall'art. 149 CPP (giacché non vi era stata conferma a mezzo telegramma, ne' erano stati esperiti tentativi di ricerca del legale presso la residenza anagrafica o attraverso l'apparecchio "cellulare").
Dette doglianze sono manifestamente infondate:
a) devesi ritenere, anzitutto, che nella procedura di convalida dell'arresto (caratterizzata da particolare esigenze di rapidità) l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia sia soddisfatto ove sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono, senza alcuna necessità di conferma telegrafica e/o di ulteriori ricerche attraverso recapiti diversi da quello dello studio professionale (v. in proposito: Cass. IV, sent. 494 del 13.4.96, Tocco;
Cass. VI, sent. 852 del 26.1.94, Monni;
Cass. VI, sent. 454 del 7.4.93, Domodossola);
b) devesi ritenere assorbente, comunque, la considerazione che nella specie la richiesta di "patteggiamento" (proposta dal CC, che era assistito dal difensore d'ufficio avv. Donato Bugno: v. verb. nd. 18.6.98) comportò l'accettazione della ritualità degli atti processuali fino a quel momento compiuti (Cass. I, sent. 6520 del 7.7.97, Versace): tanto più che ne' il CC ne' il difensore di ufficio sollevarono questioni in ordine al mancato reperimento del difensore di fiducia nominato nell'immediatezza dell'arresto (v. infatti il già citato verbale di udienza 18.6.98).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il CC deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di L. 2.000.000 (somma che stimasi di giustizia) alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somma di L. =2.000.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999