Sentenza 23 giugno 1998
Massime • 1
Il patteggiamento, in quanto negozio giuridico processuale, fondato su atti dispositivi personalissimi, postula la rinuncia delle parti a far valere eventuali nullità del procedimento, diverse da quelle assolute e insanabili e da quelle che inficiano il consenso prestato al rito alternativo. Ne consegue, che l'omessa dichiarazione formale della contumacia non è nullità assoluta e insanabile, ma a regime intermedio, che l'imputato non ha interesse a far valere, avendo aderito al patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 23.6.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.4129
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.30519/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER Vinicio, nato in data [...] a [...]
avverso la sentenza del 24.3.97 del Pretore di Campobasso Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pretore di Campobasso applicava, ex art.444 c.p.p., a ER Vinicio, per il delitto previsto dall'art.594 c.p., la pena di lire 200.000 di multa.
L'imputato ricorre e denunzia "la nullità della sentenza per omesso avviso dell'udienza dibattimentale."
Il ricorso è inammissibile.
Il patteggiamento, in quanto negozio giuridico processuale, fondato su atti dispositivi personalissimi, postula la rinuncia delle parti a far valere eventuali nullità del procedimento, diverse da quelle assolute e insanabili e da quelle che inficiano il consenso prestato al rito alternativo. Nella fattispecie non è ravvisabile la nullità assoluta per la mancata citazione dell'imputato che, infatti, ritualmente citato per la prima udienza e rimasto contumace, non aveva diritto alla notifica delle ordinanze di rinvio. L'omessa dichiarazione formale della contumacia non è nullità assoluta e insanabile, ma a regime intermedio, che l'imputato non ha interesse a far valere, avendo aderito al patteggiamento.
Consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, ex art.616 c.p.p..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire due milioni a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998