Sentenza 7 novembre 1997
Massime • 1
La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale ed è perciò assoluta e inderogabile: ogni sua violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore, ma può essere rilevata di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a sentenza della Corte d'appello reiettiva dell'opposizione del P.G. - erroneamente ritenuta tardiva - avverso sua precedente pronuncia che aveva applicato il condono in sede esecutiva, pur dovendosi individuare nel tribunale il giudice dell'esecuzione della sentenza, che era stata modificata solo "quoad poenam").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/1997, n. 6257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6257 |
| Data del deposito : | 7 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 07/11/1997
1. Dott. VITO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI MACRI " N. 6257
3. Dott. BRUNO ROSSI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANNA MABELLINI " N. 22473/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso nel procedimento esecutivo riguardante D'ONOFRIO, NC, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Campobasso in data 8/4/1997;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Rossi;
letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte Suprema di Cassazione, Dott. Mario Iannelli, che chiede l'annullamento senza rinvio della pronuncia gravata e la trasmissione degli atti al competente Tribunale di Campobasso, il Collegio osserva:
Con ordinanza dell'8/4/1997 la Corte d'Appello di Campobasso ha respinto l'opposizione spiegata dal Procuratore generale avverso una precedente pronuncia (22/1/1997) con la quale la stessa Corte aveva dichiarato condonata la pena inflitta a NC D'Onofrio con sentenza del 7/11/1996, ritenuto, per quanto qui interessa, che l'eccezione d'incompetenza funzionale fosse stata tardivamente sollevata dall'opponente.
Di ciò si vuole, tra l'altro, con il primo motivo del ricorso il Procuratore Generale di Campobasso, secondo il quale l'incompetenza funzionale, come quella per materia, può essere dedotta e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
La censura è fondata e assorbente.
La Corte distrettuale è incorsa, invero, in un evidente errore di diritto considerando tardiva l'eccezione del Pubblico Ministero. La competenza del Giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale ed è perciò assoluta ed inderogabile: ogni sua violazione, dunque, non solo può essere dedotta dalla parte interessata pubblica o privata, nell'ambito dello stesso contenuto procedimentale senza preclusioni temporali, mediante i normali rimedi apprestati dal legislatore;
ma può essere rilevata d'ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. E poiché, nel caso di specie, la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso in data 7/11/1996 non ha inciso sulla sostanza della pronuncia del locale Tribunale in data 24/9/1993, operando solo in relazione alla pena, dichiarata condonata ai sensi del D.P.R. n. 394/90, è evidente che nel tribunale anzitutto va individuato il Giudice dell'esecuzione competente, a norma dell'art.665, comma secondo, c.p.p..
Ne consegue che entrambe le ordinanze emesse della Corte d'Appello di Catanzaro, quella del 22 gennaio e quella dell'8 aprile vanno annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso perché deliberi sulla domanda avanzata dal D'Onofrio.
Per questi motivi
La Corte, visti gli artt. 21, 665, 611, 620, c.p.p., annulla senza rinvio le ordinanze della Corte d'Appello di Campobasso in data 22/1/1997 e 8/4/1997. Dispone trasmettasi gli atti al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 1998