Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/1997, n. 6257
CASS
Sentenza 7 novembre 1997

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La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale ed è perciò assoluta e inderogabile: ogni sua violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore, ma può essere rilevata di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a sentenza della Corte d'appello reiettiva dell'opposizione del P.G. - erroneamente ritenuta tardiva - avverso sua precedente pronuncia che aveva applicato il condono in sede esecutiva, pur dovendosi individuare nel tribunale il giudice dell'esecuzione della sentenza, che era stata modificata solo "quoad poenam").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/1997, n. 6257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6257
    Data del deposito : 7 novembre 1997

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