Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di revocare unilateralmente l'assunzione di una delle prove richieste, reputandola superflua, dà luogo ad una nullità di carattere generale che però resta sanata se ricorrono le condizioni di cui all'art. 183 cod.proc.pen..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2005, n. 6772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6772 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2443
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RU Paolo Antonio - Consigliere - N. 029459/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO RU, (anche quale p.c.) N. IL 31/08/1940;
2) (Ndr: testo originale non comprensibile), N. IL 10/11/1957;
avverso sentenza del 26/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye E. che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I.P. del Tribunale di Monza condannava con rito abbreviato ZA DI e ZA NO: l'uno per lesioni gravi, l'altro per percosse e minaccia, in danno reciproco.
La Corte d'Appello di Milano escludeva l'aggravante ed applicava la sanzione pecuniaria per il primo, riducendo l'importo della provvisionale disposta;
confermava per il secondo. Questi ricorre tramite il difensore, lamentando in primo luogo l'inosservanza di norme processuali:
- iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p. (proc. n. 11959 del 2000), si è visto tratto a giudizio nel diverso procedimento n. 11086 del 2000, che vedeva come indagato il nipote DI;
- il G.I.P. accolse la richiesta di rito abbreviato condizionato al supplemento istruttorio, costituito dall'esame testimoniale della moglie RI LL e dal figlio IM. Inopinatamente, però, dopo la deposizione della prima, revocò l'ammissione del secondo, ritenendone superflua la testimonianza.
Il Giudice d'Appello ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza formulata al riguardo.
Il ricorrente deduce poi vizio di motivazione, essendo apodittica la ricostruzione della vicenda, operata dal giudice di merito, accreditando parzialmente la versione offerta da ZA DI. Immotivata è pure la decisione laddove stima inattendibile la RI, perché "soggetto interessato" e credibile la narrazione del nipote, siccome "priva di enfasi".
Quale parte civile, infine, il ricorrente lamenta la esclusione dell'aggravante delle leoni addebitate a ZA DI, in difforme avviso rispetto al primo giudice.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non colgono nel segno le eccezioni in rito: la prima, perché i procedimento originati dalle reciproche querele - denunce, furono a suo tempo riuniti;
la seconda perché la nullità lamentata risulta sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p., poiché l'imputato non elevò rilievi avverso la decisione del G.I.P. di non escutere il teste ZA IM, alla cui deposizione era stato subordinato l'espletamento del rito abbreviato.
Fondata è la censura inerente il verdetto di colpevolezza. Ed infatti la Corte, anziché fondare il convincimento sul ponderato vaglio del contesto di prova, si è affidata ad un giudizio impressionistico, basato sulla formulazione, definita non enfatica, della denuncia sporta da ZA DI. Nè va taciuto che l'aprioristica taccia di inattendibilità della RI costituisce ulteriore vizio motivazionale, che contribuisce ad infirmare il contesto argomentativo della decisione. Si impone, dunque, l'annullamento relativamente alle statuizioni penali riguardanti il ricorrente, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Milano.
Diversamente è a dire in ordine alla statuizione che lo concerne come parte civile, essendo stata congruamente motivata l'esclusione dell'aggravante delle lesioni ascritte a ZA DI, sicché le doglianze del ricorrente, tese alla prospettazione contraria, restano confutate idoneamente dalla pronuncia in esame, sulla scorta delle risultanze acquisite.
Sul punto si impone il rigetto del ricorso.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati ascritti al ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006